Interroga tutto l’archivio
Una domanda che tocca più campi? Norme, giurisprudenza, articoli, schede paese e statistiche in una volta sola.
Domande e risposte sulla mediazione, con le fonti: storia, normativa, giurisprudenza, articoli, schede paese e statistiche. Esporta in Word, PDF e slide.
Risponde attingendo all’intero archivio e cita sempre le fonti.
Oggi la ricerca trova le voci pertinenti dell’archivio; l’assistente che compone un’unica risposta con le fonti — esportabile in Word, PDF e slide — è in preparazione. Da verificare sempre sulle fonti; non è un parere professionale.
Una domanda che tocca più campi? Norme, giurisprudenza, articoli, schede paese e statistiche in una volta sola.
Allega un documento (.pdf, .docx, .txt, .md) o incolla un indirizzo: l’assistente ne estrae i contenuti, li fonde con l’archivio e genera le slide per formatori.
Avvertenza. L’assistente è uno strumento sperimentale di consultazione: l’eventuale sintesi generata dall’IA va sempre verificata sulle fonti citate e non costituisce parere legale, psicologico, medico o terapeutico.
Risposte sintetiche e verificabili; ogni voce rimanda all’assistente per l’approfondimento con le fonti.
È condizione di procedibilità nelle materie elencate dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010 (riformato dal d.lgs. 149/2022 e dal correttivo d.lgs. 216/2024): tra le altre condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Dopo il correttivo (d.lgs. 216/2024) la durata è di sei mesi (art. 6 del d.lgs. 28/2010), prorogabile con accordo delle parti.
Il giudice condanna la parte che, senza giustificato motivo, non ha partecipato al procedimento al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato (art. 12-bis), e può desumerne argomenti di prova.
È la mediazione disposta dal giudice, anche in appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti (art. 5-quater d.lgs. 28/2010); il suo esperimento è condizione di procedibilità.
Le indennità seguono la Tabella A del d.m. 150/2023. È previsto un credito d’imposta per le spese di mediazione e per il compenso dell’avvocato, ridotto in caso di mancato accordo; le domande si presentano sul portale del Ministero della Giustizia.
Nell’UE la direttiva 2008/52/CE disciplina la mediazione civile e commerciale (la Danimarca non ne è vincolata). La Convenzione di Singapore (2018, in vigore dal 12 settembre 2020) rende direttamente eseguibili all’estero gli accordi commerciali internazionali frutto di mediazione.