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Antiriciclaggio in mediazione

Chi è il soggetto obbligato, cosa mettere a verbale, i segnali di anomalia e la condotta in caso di ispezione.

In sintesi. La mediazione civile rientra nella disciplina antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007); dal 2024-2025 sono iniziate ispezioni della Guardia di Finanza. Conoscere il perimetro degli obblighi è essenziale; l’avvocato che assiste una parte in mediazione è invece escluso per l’attività difensiva (art. 35, comma 5, d.lgs. 231/2007).

La mediazione civile rientra tra le attività sottoposte alla disciplina antiriciclaggio del d.lgs. 231/2007. Dal 2024-2025 la Guardia di Finanza ha avviato ispezioni presso mediatori e organismi: conoscere il perimetro degli obblighi è diventato essenziale.

Chi è il soggetto obbligato

Il punto è controverso. L’avvocato che difende o assiste una parte in mediazione è esente (l’attività difensiva è esclusa dall’art. 35, comma 5, d.lgs. 231/2007 e dalle Regole Tecniche del CNF). Quando invece segue una vera operazione economica (art. 3, c. 4, lett. c) scattano gli obblighi pieni. Sul mediatore le tesi divergono: per il CNF e gran parte dell’avvocatura l’obbligato è l’Organismo, che custodisce i fascicoli (art. 11 d.lgs. 28/2010) e nomina un Responsabile antiriciclaggio; per la Guardia di Finanza è obbligato anche il singolo mediatore (art. 3, c. 5, lett. g).

Che cosa si mette a verbale (e cosa mai)

Il verbale di mediazione è riservato (artt. 9-10 d.lgs. 28/2010): le valutazioni antiriciclaggio non vi compaiono. Vi trovano posto solo clausole neutre — l’avvenuta identificazione delle parti, l’uso di strumenti di pagamento tracciabili (art. 49 d.lgs. 231/2007), l’acquisizione della dichiarazione sul titolare effettivo. Il livello di rischio, gli indicatori di anomalia e l’eventuale segnalazione di operazione sospetta (SOS) restano nel fascicolo riservato, non nel verbale.

I segnali di anomalia

Gli indicatori UIF del 12 maggio 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024) fissano i «campanelli d’allarme». In sintesi: comparsa di un soggetto o di un bene estraneo alla lite; sproporzione tra valore della controversia e valore dell’accordo; pagamenti anomali (contanti, terzi non in causa, cessioni di credito); reticenza sulla provenienza delle somme; presenza di un terzo opaco; indicatori qualificati (persone politicamente esposte, paesi a rischio, trust esteri, cripto-attività); uso strumentale della procedura. In caso di dubbio ragionevole, il mediatore rimette la valutazione al Responsabile antiriciclaggio, cui spetta la decisione sulla segnalazione.

In caso di ispezione

I fascicoli sono custoditi dall’Organismo: il mediatore, di norma, non ne ha il possesso materiale. In sede di accesso si identificano i verificatori, si dichiara la collocazione dei fascicoli presso l’Organismo, si fanno verbalizzare le eccezioni di diritto (obbligo dell’Organismo, esenzione dell’attività difensiva, incertezza del quadro normativo) e si firma con riserva di memorie nei 60 giorni. Le violazioni si prescrivono in 5 anni, con applicazione della legge più favorevole ai fatti anteriori al 2017.

Questo dossier riprende in forma sintetica la guida operativa della rete del progetto (calcolomediazione.it), dove sono disponibili i modelli del fascicolo e un motore interattivo di valutazione dei segnali.

Domande frequenti

Il mediatore è soggetto obbligato antiriciclaggio?

La questione è controversa: l’avvocato che assiste una parte è escluso per l’attività difensiva (art. 35, comma 5, d.lgs. 231/2007); per il mediatore e l’organismo il perimetro va valutato caso per caso.

Che cosa si mette (e cosa non si mette) a verbale?

Gli elementi necessari del procedimento; mai le dichiarazioni coperte da riservatezza né dati eccedenti le finalità.

Che cosa fare in caso di ispezione?

Collaborare, esibire la documentazione dovuta e attenersi alle Regole Tecniche di riferimento.

Fonti

Per approfondire

Avvertenza. Dossier redazionale di consultazione, aggiornato a luglio 2026: verificare sempre le fonti indicate. Non costituisce né sostituisce un parere legale, psicologico, medico o terapeutico, né alcuna forma di consulenza professionale personalizzata; per ogni decisione rivolgersi a un professionista qualificato.