Antiriciclaggio in mediazione
Chi è il soggetto obbligato, cosa mettere a verbale, i segnali di anomalia e la condotta in caso di ispezione.
La mediazione civile rientra tra le attività sottoposte alla disciplina antiriciclaggio del d.lgs. 231/2007. Dal 2024-2025 la Guardia di Finanza ha avviato ispezioni presso mediatori e organismi: conoscere il perimetro degli obblighi è diventato essenziale.
Chi è il soggetto obbligato
Il punto è controverso. L’avvocato che difende o assiste una parte in mediazione è esente (l’attività difensiva è esclusa dall’art. 35, comma 5, d.lgs. 231/2007 e dalle Regole Tecniche del CNF). Quando invece segue una vera operazione economica (art. 3, c. 4, lett. c) scattano gli obblighi pieni. Sul mediatore le tesi divergono: per il CNF e gran parte dell’avvocatura l’obbligato è l’Organismo, che custodisce i fascicoli (art. 11 d.lgs. 28/2010) e nomina un Responsabile antiriciclaggio; per la Guardia di Finanza è obbligato anche il singolo mediatore (art. 3, c. 5, lett. g).
Che cosa si mette a verbale (e cosa mai)
Il verbale di mediazione è riservato (artt. 9-10 d.lgs. 28/2010): le valutazioni antiriciclaggio non vi compaiono. Vi trovano posto solo clausole neutre — l’avvenuta identificazione delle parti, l’uso di strumenti di pagamento tracciabili (art. 49 d.lgs. 231/2007), l’acquisizione della dichiarazione sul titolare effettivo. Il livello di rischio, gli indicatori di anomalia e l’eventuale segnalazione di operazione sospetta (SOS) restano nel fascicolo riservato, non nel verbale.
I segnali di anomalia
Gli indicatori UIF del 12 maggio 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024) fissano i «campanelli d’allarme». In sintesi: comparsa di un soggetto o di un bene estraneo alla lite; sproporzione tra valore della controversia e valore dell’accordo; pagamenti anomali (contanti, terzi non in causa, cessioni di credito); reticenza sulla provenienza delle somme; presenza di un terzo opaco; indicatori qualificati (persone politicamente esposte, paesi a rischio, trust esteri, cripto-attività); uso strumentale della procedura. In caso di dubbio ragionevole, il mediatore rimette la valutazione al Responsabile antiriciclaggio, cui spetta la decisione sulla segnalazione.
In caso di ispezione
I fascicoli sono custoditi dall’Organismo: il mediatore, di norma, non ne ha il possesso materiale. In sede di accesso si identificano i verificatori, si dichiara la collocazione dei fascicoli presso l’Organismo, si fanno verbalizzare le eccezioni di diritto (obbligo dell’Organismo, esenzione dell’attività difensiva, incertezza del quadro normativo) e si firma con riserva di memorie nei 60 giorni. Le violazioni si prescrivono in 5 anni, con applicazione della legge più favorevole ai fatti anteriori al 2017.
Questo dossier riprende in forma sintetica la guida operativa della rete del progetto (calcolomediazione.it), dove sono disponibili i modelli del fascicolo e un motore interattivo di valutazione dei segnali.
Domande frequenti
Il mediatore è soggetto obbligato antiriciclaggio?
La questione è controversa: l’avvocato che assiste una parte è escluso per l’attività difensiva (art. 35, comma 5, d.lgs. 231/2007); per il mediatore e l’organismo il perimetro va valutato caso per caso.
Che cosa si mette (e cosa non si mette) a verbale?
Gli elementi necessari del procedimento; mai le dichiarazioni coperte da riservatezza né dati eccedenti le finalità.
Che cosa fare in caso di ispezione?
Collaborare, esibire la documentazione dovuta e attenersi alle Regole Tecniche di riferimento.
Fonti
- D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (artt. 3, 11, 35, 49); d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (artt. 9-11)
- UIF, indicatori di anomalia del 12 maggio 2023 (in vigore dal 1° gennaio 2024)
- Regole Tecniche del Consiglio Nazionale Forense in materia antiriciclaggio
- Guida operativa e modelli del fascicolo: calcolomediazione.it
Per approfondire
- Deontologia del mediatore — riservatezza e obblighi
- Costi, indennità e incentivi fiscali — il fascicolo del procedimento
- Diritto della mediazione — la cornice normativa