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Provvedimenti stranieri 2024–2026 — traduzione in italiano

Traduzione in italiano (di lavoro, non ufficiale) degli articoli dei 50 provvedimenti stranieri recenti sulla mediazione, dal testo nella lingua originale. Base attendibile, insieme agli articoli di dottrina e alla documentazione storica, per costruire le schede.

Albania

Progetto di legge di riforma della legge n. 10385/2011 'Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve' che distingue mediazione volontaria e obbligatoria (in itinere, non ancora approvato; il progetto consta di 20 articoli e interviene su 9 articoli della legge vigente) · traduzione dal albanese

Articolo 1 (Neni 1) [contenuto riportato dalla fonte] — Il progetto di legge stabilisce i due tipi di mediazione: la mediazione volontaria e la mediazione obbligatoria. Questa distinzione è operata in funzione della materia, in combinato disposto con l'articolo 2 dello stesso progetto di legge. Per le controversie per le quali la legge prevede in modo tassativo la risoluzione della lite mediante la mediazione si applica il paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia tale previsione non può togliere alle parti il diritto — che possono esercitare di propria iniziativa oppure accettando l'iniziativa delle istituzioni all'uopo designate — di risolvere la controversia mediante mediazione, diritto previsto al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2 (Neni 2) [contenuto riportato dalla fonte] — Sono stabiliti i casi nei quali, in modo tassativo, la mediazione è obbligatoria prima dell'inizio dell'esame giudiziario: per le controversie di carattere patrimoniale connesse ai diritti di proprietà o di comproprietà, alla divisione dei beni, alle azioni di rivendicazione del bene, alle azioni negatorie e alle azioni per la cessazione della lesione del possesso; per le controversie derivanti dall'inadempimento di obbligazioni contrattuali; nonché per quelle aventi ad oggetto il risarcimento del danno extracontrattuale di valore inferiore a 1.000.000 lekë.

[Relazione illustrativa] — Secondo la relazione, la necessità della novità consistente nella previsione della mediazione obbligatoria è stata ritenuta importante dal gruppo di lavoro poiché tale modifica non solo promuoverebbe concretamente la risoluzione delle controversie mediante mediazione e rafforzerebbe l'istituto della mediazione, ma aumenterebbe anche l'efficienza dei tribunali in termini di tempi e di costi. Questa novità presenta elementi della legge italiana sulla mediazione, che prevede il principio della mediazione obbligatoria.

Nota: Testo integrale del progetto di legge non reperito: la fonte (giornalistica) non riproduce il testo verbatim degli articoli ma ne riferisce/parafrasa il contenuto; tradotti gli estratti disponibili relativi agli artt. 1 e 2 e alla relazione. Progetto non ancora approvato.

Fonte: sot.com.al

Angola

Novo Código do Processo do Trabalho, approvato con Lei n.º 2/24 del 19 marzo 2024 (mediazione e conciliazione nei conflitti di lavoro) · traduzione dal portoghese

Articolo 3.º (Principio della ipervalorizzazione dell'atto conciliativo) — Ogni qual volta sia possibile, in qualunque momento e in qualunque fase o istanza del processo, il Giudice deve, in modo insistente, incentivare la soluzione consensuale della lite, sia suggerendo soluzioni di equità, sia persuadendo le parti dei vantaggi della conciliazione.

Articolo 54.º (Conciliazione) — Prima della proposizione dell'azione giudiziale, l'interessato può richiedere la conciliazione al Ministero Pubblico, cui compete, presso la giurisdizione del lavoro, presiedere la riunione di conciliazione.

Articolo 55.º (Requisiti della domanda di conciliazione) — 1. La domanda di conciliazione è presentata in triplice copia dall'interessato, sia esso il lavoratore o il datore di lavoro, e contiene: a) l'identificazione delle parti e l'indicazione completa dei rispettivi indirizzi; b) i reclami presentati e i rispettivi fondamenti descritti in modo sommario e sufficiente; c) l'indicazione degli importi reclamati quando le domande siano di natura pecuniaria. 2. La domanda di conciliazione può essere presentata oralmente, essendo ridotta a scritto, in triplice copia, dalla Segreteria del Ministero Pubblico. 3. Nella domanda di conciliazione il richiedente deve includere tutti i reclami che abbia contro il convenuto fino alla data della sua presentazione.

Articolo 56.º (Rigetto della domanda di conciliazione) — Il Magistrato del Ministero Pubblico, entro 5 (cinque) giorni e mediante provvedimento motivato, rigetta la domanda di conciliazione quando: a) sia territorialmente incompetente; b) sia evidente che è inammissibile; c) sia priva di fondamento legale.

Articolo 57.º (Convocazione) — 1. Quando non vi sia provvedimento di rigetto entro il termine stabilito dall'articolo 56.º, il Magistrato del Ministero Pubblico competente fissa la data e l'ora per la riunione di conciliazione, da tenersi tra il 10.º e il 15.º giorno successivi. 2. La Segreteria del Ministero Pubblico notifica le parti entro 48 ore, seguendo il regime previsto dal Codice di Procedura Civile sulle citazioni e notifiche. 3. La notifica indica il giorno, l'ora, il luogo e l'oggetto della riunione ed è consegnata al convenuto con il duplicato della domanda di conciliazione.

Articolo 64.º (Atto conciliativo) — 1. Nella riunione di conciliazione, essendo presenti le parti, il Magistrato del Ministero Pubblico le ascolta, effettuando di seguito un riassunto dei fondamenti della domanda e della difesa, dopo di che verifica se sono disposte a conciliare. 2. Quando non vi sia conciliazione, il Magistrato del Ministero Pubblico, tenuto conto degli elementi esistenti negli atti e della legge applicabile, rende noti i termini di un accordo basato sull'equità, l'opportunità, la necessità o la convenienza, nonché i vantaggi e gli svantaggi del proseguimento degli atti e, di seguito, verifica nuovamente se le parti sono disposte a conciliare. 3. Ottenuto l'accordo, il Magistrato fa constare nel verbale: a) l'identificazione dei presenti e le loro qualità; b) l'enunciazione delle diverse domande con l'indicazione del valore di ciascuna; c) il termine per l'adempimento volontario dell'accordo; d) le domande cui si è rinunciato. 4. In caso di conciliazione parziale, devono constare nel verbale le domande sulle quali non vi è stato accordo e la dichiarazione espressa del richiedente di non rinunciarvi, con i relativi motivi. 5. Se non vi è accordo, oltre all'indicazione dei presenti e delle domande, devono constare i motivi della mancanza di accordo e la dichiarazione del richiedente di non rinunciarvi. 6. Redatto e sottoscritto il verbale da tutti i presenti, il duplicato è consegnato alla parte che lo richieda.

Articolo 65.º (Conferma e omologazione dell'accordo) — 1. Qualora vi sia accordo, totale o parziale, il Magistrato del Ministero Pubblico emette provvedimento di conferma, conferendogli natura di titolo esecutivo. 2. Se il Magistrato ritiene che l'accordo leda i principi di buona fede e di equità, segnatamente perché incide in modo grave su diritti del lavoratore in situazioni in cui possono essere soddisfatti, lo dichiara nel verbale in modo motivato e ne rifiuta la conferma. 3. In caso di mancata conferma per tali ragioni, ciascuna parte può richiedere la trasmissione del processo al Tribunale per l'omologazione dell'accordo da parte del Giudice. 4. La Segreteria del Ministero Pubblico trasmette il processo alla Segreteria Giudiziaria entro 5 giorni. 5. La Segreteria Giudiziaria mette gli atti a disposizione del Giudice entro 48 ore. 6. L'accordo omologato dal Giudice costituisce titolo esecutivo.

Articolo 66.º (Proposizione dell'azione) — Con la dichiarazione di impossibilità o con il duplicato del verbale della riunione di conciliazione nella quale non vi è stato accordo o vi è stato accordo parziale, il richiedente può, entro 30 giorni, proporre la relativa azione giudiziale.

Nota: Testo integrale reperito. Selezionati e tradotti gli articoli centrali sulla conciliazione (artt. 3, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66); la conciliazione è disciplinata come fase prevalentemente pre-giudiziale dinanzi al Ministero Pubblico. Fonte indicata nel file: cms-lbr.com/pt/ang/publication/novo-codigo-do-processo-do-trabalho-em-angola.

Fonte: angolex.com

Arabia Saudita

Progetto di Legge sulla Mediazione (مشروع نظام الوساطة) in fase di emanazione, per la mediazione civile/commerciale; posto in consultazione pubblica, applicabile agli enti registrati presso il Ministero del Commercio coinvolti in controversie commerciali · traduzione dal inglese (fonte in inglese; testo originario in arabo)

[Avvertenza: il testo articolo-per-articolo del progetto non è pubblicamente reperibile; di seguito la traduzione fedele delle disposizioni operative come riportate dalla fonte in lingua inglese.]

[Definizione e ambito] — La legge definisce la mediazione come un procedimento nel quale due o più parti si riuniscono per risolvere le proprie controversie con l'assistenza di un terzo neutrale (il mediatore). Essa è intesa a fornire un metodo più efficiente ed economico per risolvere le controversie al di fuori del sistema giudiziario, garantendo al contempo la tutela dei diritti delle parti. Una volta in vigore, si applicherà a tutti gli enti giuridici registrati presso il Ministero del Commercio impegnati in controversie commerciali.

[Riservatezza e segretezza] — La mediazione deve svolgersi in un contesto riservato, che comprende sia le sessioni in presenza sia quelle virtuali. Il mediatore è vincolato da un dovere di stretta riservatezza e tutte le parti coinvolte devono accettare di mantenere un analogo standard di riservatezza. Nulla di quanto emerso durante la mediazione può essere utilizzato come prova in giudizio.

[Scelta del mediatore] — Il mediatore deve essere approvato dal Saudi Centre for Commercial Arbitration (Centro Saudita per l'Arbitrato Commerciale), con le qualifiche e l'accreditamento appropriati. Il mediatore agisce come soggetto imparziale e facilita le comunicazioni tra le parti al fine di raggiungere una soluzione accettabile per tutti. Le parti sono responsabili del pagamento del mediatore, i cui onorari devono essere concordati prima dell'inizio della sessione.

[Cessazione della mediazione] — Se una parte decide di porre fine alla mediazione, tutte le informazioni discusse restano riservate e non possono essere utilizzate in alcun successivo procedimento legale. Anche la mancata comparizione a una sessione comporta la cessazione della mediazione, con le relative spese a carico della parte non comparsa.

[Accordi di mediazione] — L'accordo raggiunto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto da entrambe le parti. Tale accordo è esecutivo per legge e le parti sono tenute a rispettarne i termini. Vi sono alcune eccezioni, ad esempio i casi in cui si scopra che una o entrambe le parti non erano pienamente capaci al momento dell'accordo, o qualora il mediatore abbia gravemente violato i propri doveri.

Nota: Testo integrale non reperito: tradotti gli estratti disponibili. Il progetto (in arabo) non è pubblicato con numerazione degli articoli accessibile; la traduzione è effettuata dalla sintesi in inglese (Global Arbitration Review 2026 e studio Hammad & Al-Mehdar/Transatlantic Law). Lingua originaria della norma: arabo.

Fonte: globalarbitrationreview.com

Argentina

Decreto DNU 379/2025 (B.O. 04/06/2025) — istituzione del 'Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud' (PROMESA), che modifica gli artt. 6 e 40 della Ley 26.589; e Decreto 696/2025 (B.O. 30/09/2025) — nuova regolamentazione della Ley 26.589 con digitalizzazione del procedimento · traduzione dal spagnolo

== DECRETO 379/2025 (PROMESA) ==

Articolo 1° — È sostituito l'articolo 6° della Legge n. 26.589 con il seguente: «ARTICOLO 6°.- Applicazione facoltativa del procedimento di mediazione pre-giudiziale. Ferme restando le esclusioni dell'articolo 5°, il reclamante può avviare il procedimento di mediazione pre-giudiziale in forma facoltativa nei seguenti casi: a) Nei processi di esecuzione. b) Controversie in materia di salute, quando il convenuto sia un ente compreso nelle Leggi nn. 23.660, 23.661 o 26.682. In tali casi si applicherà il procedimento che il Regolamento stabilisca a tal fine. In nessuno dei casi qui indicati il convenuto potrà contestare la via prescelta.»

Articolo 2° — È approvato il «PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PRE-GIUDIZIALE IN MATERIA DI SALUTE» (PROMESA), applicabile ai casi dell'articolo 6°, lett. b) della Legge n. 26.589, che come ALLEGATO I integra il presente decreto.

Articolo 3° — È sostituito l'articolo 40 della Legge n. 26.589 con il seguente: «ARTICOLO 40.- Registro Nazionale della Mediazione. Il Registro si compone dei seguenti capitoli: a) Registro dei Mediatori, che comprende in TRE (3) sezioni i mediatori, i mediatori familiari e i mediatori in materia di salute; b) Registro dei Centri di Mediazione; c) Registro dei Professionisti Assistenti; d) Registro degli Enti di Formazione. [...] L'organizzazione e l'amministrazione del Registro sono di competenza del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.»

ALLEGATO I, Articolo 1° (Principi e obiettivi) — Sono principi fondamentali del PROMESA la volontarietà, la riservatezza e la celerità. Obiettivo è offrire ai cittadini un'alternativa pre-giudiziale meno costosa per la risoluzione dei conflitti sanitari, con iter spedito e termini brevi. Il PROMESA ha carattere facoltativo per chi abbia un reclamo contro un ente compreso nelle Leggi nn. 23.660, 23.661 o 26.682 e si svolge previamente alla proposizione di qualsiasi azione giudiziale relativa a controversie in materia di salute, incluse le azioni di amparo e le misure cautelari. L'avvio di qualsiasi azione giudiziale collegata comporta la rinuncia o desistenza dalla fase di mediazione.

ALLEGATO I, Articolo 10 (Mediatori. Registro. Requisiti) — Chi aspira a essere mediatore in materia di salute deve: a) essere iscritto nella sezione Registro dei Mediatori da più di UN (1) anno e non avere sanzioni in vigore; b) frequentare e superare i programmi di formazione previsti dall'articolo 11; c) superare l'esame di idoneità quale fase finale di tali programmi.

== DECRETO 696/2025 (DIGITALIZZAZIONE) ==

ALLEGATO I, Articolo 2° (Udienze di mediazione) — I mediatori pre-giudiziali devono svolgere le udienze con l'uso di strumenti digitali, mediante videoconferenza o altro mezzo analogo di trasmissione della voce e dell'immagine, sempre che siano garantite l'identità delle parti e il rispetto dei principi del procedimento di mediazione pre-giudiziale obbligatoria previsto dalla Legge n. 26.589.

ALLEGATO I, Articolo 19 (Contenuto del verbale. Modalità) — Il mediatore deve redigere in formato digitale i verbali di ciascuna udienza, ad eccezione di quelle in presenza, redatte su supporto cartaceo secondo il sistema stabilito dal Ministero della Giustizia. [...] Nel caso di udienze svolte con strumenti digitali dovrà indicarsi nella sezione «Osservazioni» la dicitura «Svolta in modalità a distanza».

ALLEGATO I, Articolo 21 (Firma dei verbali) — Per la sottoscrizione dei verbali dovrà utilizzarsi il Sistema Informatizzato di Gestione Integrale della Mediazione Pre-giudiziale Obbligatoria: a) Firma elettronica delle parti, dei procuratori e dei difensori. b) Firma digitale del mediatore e, se del caso, del professionista assistente, previamente registrata presso la Direzione Nazionale della Mediazione e dei Metodi Partecipativi di Risoluzione dei Conflitti.

Nota: Testi integrali reperiti su argentina.gob.ar (Decreto 379/2025 e Decreto 696/2025). Selezione: dal Decreto 379 gli artt. 1, 2, 3 e gli artt. 1 e 10 dell'Allegato I (PROMESA); dal Decreto 696 gli artt. 2, 19 e 21 dell'Allegato I (udienze digitali, verbali digitali, firma elettronica/digitale, sistema SIGIM). Il Decreto 696/2025 sostituisce integralmente il regolamento del 2011.

Fonte: www.boletinoficial.gob.ar

Australia

Australian Mediator and Dispute Resolution Accreditation Standards (AMDRAS), in vigore dal 1° luglio 2025 in sostituzione del National Mediator Accreditation System (NMAS); accreditamento a tre livelli · traduzione dal inglese

[Nota: l'AMDRAS è uno standard professionale, non una legge statale; di seguito la traduzione fedele delle clausole operative sull'accreditamento a tre livelli — Divisione 3, clausole 13-17 — dello Standards Document v1.5.]

Clausola 13 (I 3 livelli di accreditamento e i post-nominali) — (a) L'AMDRAS riconosce 3 livelli di accreditamento: (i) Mediatore Accreditato (Accredited Mediator); (ii) Mediatore Avanzato (Advanced Mediator); (iii) Mediatore di Vertice (Leading Mediator). (b) Inoltre, una persona accreditata a uno dei 3 livelli può essere anche accreditata come Professionista Specialista della Risoluzione delle Controversie ai sensi della clausola 17. (c) Il Consiglio (Board) può specificare appropriati post-nominali per ciascun livello e per il Professionista Specialista.

Clausola 14 (Mediatore Accreditato) — Per qualificarsi, una persona deve: (a) aver completato il Certificato di Valutazione (COA) nei 6 mesi precedenti; e (b) possedere una certificazione da un fornitore riconosciuto (Recognised Provider) attestante che ha: (i) soddisfatto i requisiti del Certificato di Formazione e del COA; oppure (ii) soddisfatto i requisiti di un percorso alternativo conformemente alla Divisione 8.

Clausola 15 (Mediatore Avanzato) — (a) La persona deve essere stata iscritta come Mediatore Accreditato per almeno i 4 anni precedenti nel Registro Nazionale (2 cicli di rinnovo) e avere 150 ore di pratica. (b) Inoltre deve, in alternativa: (i) aver completato in modo soddisfacente il corso Practicum Certificate nei 12 mesi precedenti; oppure (ii) aver soddisfatto un percorso alternativo (Divisione 8). (c) Un Mediatore Avanzato tornato al livello di Accreditato che voglia poi tornare Avanzato deve ripetere il Practicum Certificate se sono trascorsi più di 3 anni dalla cessazione.

Clausola 16 (Mediatore di Vertice) — (a) La persona deve: (i) essere un Mediatore Avanzato; e (ii) avere 6 anni di esperienza e 250 ore di pratica come Mediatore Avanzato, in aggiunta alle 150 ore necessarie per diventarlo; (iii) nell'ambito del CPD, fornire mentoring, coaching e servizi correlati ai Professionisti Registrati; oppure essere riconosciuta dal Consiglio come Mediatore di Vertice Onorario per i suoi contributi al settore, potendo in tal caso essere esentata da parte dei requisiti di pratica e/o CPD. (b) Un fornitore riconosciuto (RAP) può chiedere al Consiglio l'approvazione di un quadro preesistente che qualifichi una persona per lo status di Mediatore di Vertice.

Clausola 17 (Professionista Specialista della Risoluzione delle Controversie) — (a) La persona deve: (i) essere iscritta nel Registro Nazionale come Mediatore Accreditato, Avanzato o di Vertice; e (ii) aver soddisfatto i criteri per l'accreditamento specialistico specificati dal Consiglio. (b) Il Consiglio deve specificare tali criteri, che saranno pubblicati come addendum ai presenti Standards.

Nota: Testo delle clausole reperito nel documento ufficiale 'AMDRAS Standards' v1.5 (Resolution Institute / AMDRAS Board). L'AMDRAS non è una legge ma un sistema di standard; tradotte le clausole 13-17 (Divisione 3) sull'accreditamento a tre livelli in sostituzione del NMAS dal 1° luglio 2025. I mediatori già accreditati NMAS sono automaticamente riconosciuti come 'AMDRAS Accredited Mediators'.

Fonte: amdras.au

Azerbaigian

Legge della Repubblica dell'Azerbaigian «Sulla modifica della Legge "Sulla mediazione"», firmata dal Presidente Ilham Aliyev, Baku, 22 aprile 2025 (modifica la Legge n. 1555-VQ del 2019) · traduzione dal azero

Intestazione: Il Milli Majlis, in base ai punti 10 e 12 della parte I dell'articolo 94 della Costituzione, delibera: nella Legge «Sulla mediazione» sono apportate le seguenti modifiche.

Punto 1 (art. 1.0.8): Nell'articolo 1.0.8 le parole «della controversia (esistente o che potrà sorgere in futuro)» sono sostituite dalle parole «della controversia esistente».

Punto 3 (art. 9.3.2-1, nuovo): È aggiunto l'articolo 9.3.2-1: «9.3.2-1. salvo il caso previsto dall'articolo 36.7 della presente Legge, pagare le spese di mediazione;».

Punto 4.1 (art. 10.2): L'articolo 10.2 è così riformulato: «10.2. Non possono essere mediatori: i ministri di culto; le persone dichiarate dal tribunale incapaci o con capacità di agire limitata; le persone con precedenti penali non estinti o non revocati; i militari collocati in riserva negli ultimi 3 anni per inidoneità al servizio a causa di gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni o di atti incompatibili con il servizio, ovvero privati del grado militare per sentenza del tribunale o in via disciplinare; le persone espulse dagli organi di polizia; nonché le persone la cui carica di giudice, il servizio statale e l'attività forense e notarile siano stati cessati in via disciplinare.».

Punto 4.2 (art. 10.4-1, nuovo): «10.4-1. Le persone fisiche che intendono esercitare l'attività di mediatore devono disporre di un ufficio composto da almeno due stanze e rispondente ai requisiti stabiliti dal Consiglio di Mediazione.».

Punto 6 (art. 14.2): All'articolo 14.2 è aggiunta la seconda frase: «Il certificato rilasciato alle persone che hanno completato il corso di formazione iniziale dei mediatori ha una durata di validità di cinque anni.».

Punto 10.1 (art. 21.4): All'articolo 21.4, dopo la parola «civili,» sono aggiunte le parole «familiari, di lavoro,».

Punto 12 (artt. 26.7 e 27.3, nuovi): «26.7. Per condurre il procedimento di mediazione nelle controversie derivanti da rapporti familiari, i mediatori devono possedere il relativo certificato attestante il completamento della formazione prevista dall'articolo 26.6.»; «27.3. Per condurre il procedimento di mediazione nelle controversie derivanti da rapporti di lavoro, i mediatori devono possedere il relativo certificato attestante il completamento della formazione prevista dall'articolo 27.2.».

Punto 13.1 (art. 28.1): All'articolo 28.1 è aggiunta la seconda frase: «Qualora le parti presentino domanda congiunta per partecipare alla sessione di mediazione, non è richiesto lo svolgimento della sessione iniziale di mediazione.».

Punto 17 (art. 36.8): «36.8. Dopo la cessazione del procedimento di mediazione il mediatore rende conto alle parti delle spese sostenute e restituisce loro l'importo residuo non utilizzato, ad eccezione delle spese corrisposte per il servizio di mediazione durante la sessione iniziale prevista dall'articolo 28.».

Nota: Testo integrale reperito sul sito ufficiale della Presidenza. La legge consta interamente di modifiche puntuali: tradotte le disposizioni operative centrali (validità quinquennale del certificato, requisiti dell'ufficio, incompatibilità del mediatore, certificazioni per mediazione familiare e di lavoro, obblighi sui costi, sessione iniziale). Omessi i ritocchi meramente lessicali/procedurali.

Fonte: president.az

Bangladesh

Legal Aid Services (Amendment) Ordinance, 2025 (in vigore dal 1° luglio 2025), che modifica il Legal Aid Services Act 2000 introducendo la mediazione pre-processuale (obbligatoria per le materie elencate in Schedule) · traduzione dal inglese

Definizione di «mediazione» (come introdotta dall'Ordinanza): «Per "mediazione" si intende un processo di risoluzione delle controversie flessibile, informale, non vincolante, confidenziale, non contenzioso e consensuale, nel quale il mediatore facilita la composizione delle controversie nella causa tra le parti senza dirigere o dettare i termini di tale composizione.»

Disposizione sulla mediazione pre-processuale (contenuto operativo secondo la fonte): l'Ordinanza introduce sia la mediazione pre-causa (pre-case) sia quella post-causa (post-case), esperibile in presenza o in modalità virtuale mediante reciproco componimento; l'allegato (Schedule) prevede la mediazione pre-causa obbligatoria per le controversie in materia di famiglia (comprese quelle relative al mantenimento e alla dote/dowry), titoli di credito (negotiable instruments) e locazione/controllo dei canoni (rent control).

Disposizione istituzionale: la National Legal Aid Services Organisation è sostituita dal Bangladesh Legal Aid Department, con accentramento in un unico dipartimento delle competenze in materia di assistenza legale e mediazione.

Nota: Testo integrale dell'Ordinanza non reperito nella Gazette consultabile: tradotti gli estratti/citazioni disponibili dalla fonte indicata e da The Daily Star (definizione di mediazione riportata testualmente; contenuto della Schedule riferito dalle fonti). La numerazione esatta delle sezioni non è indicata nelle fonti pubbliche. Lingua: inglese (Gazette anche in bengalese).

Fonte: tahmidurrahman.com

Belgio

Riforma dei modi amichevoli di risoluzione delle controversie nel Code judiciaire / Gerechtelijk Wetboek (disposizioni che consentono al giudice di favorire e ordinare la mediazione; artt. 730/1 e 1734 nel testo consolidato vigente) · traduzione dal francese/olandese

Art. 730/1, § 1, Code judiciaire: «Il giudice favorisce, in ogni stato del procedimento, un modo amichevole di risoluzione della controversia (MARL), e ciò anche in sede di procedimento sommario (référé) o in grado d'appello.»

Art. 730/1, § 2, Code judiciaire: «Salvo che in sede di référé, il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti al fine di interrogarle sul modo in cui hanno tentato di risolvere la controversia in via amichevole prima dell'introduzione della causa, e di informarle delle possibilità di risolvere ancora la controversia in via amichevole.»

Art. 1734, § 1, Code judiciaire: «Quando ritiene possibile un riavvicinamento tra le parti, il giudice può, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, ordinare una mediazione, dopo aver sentito le parti, all'udienza introduttiva, a un'udienza di rinvio a data ravvicinata o a un'udienza fissata al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo a quello del deposito delle prime conclusioni del convenuto. Se tutte le parti vi si oppongono, il giudice non può ordinare la mediazione.»

Doveri dei professionisti (artt. 444 e 519 Code judiciaire): gli avvocati e gli ufficiali giudiziari (huissiers de justice) hanno il dovere di informare la parte della possibilità di ricorrere alla mediazione e, per quanto possibile, di favorirla.

Definizione (art. 1723/1 Code judiciaire): «La mediazione è un processo confidenziale e strutturato di concertazione volontaria tra parti in conflitto che si svolge con l'ausilio di un terzo indipendente, neutrale e imparziale, il quale facilita la comunicazione e cerca di condurre le parti a elaborare esse stesse una soluzione.»

Nota: Tradotti gli articoli operativi del testo consolidato vigente del Code judiciaire (art. 730/1 e art. 1734 § 1 verbatim). Rilievo di fedeltà: la fonte lexgo indicata descrive l'impianto della legge del 18 giugno 2018; il potere del giudice di ordinare d'ufficio la mediazione (art. 1734 § 1 attuale) e il rafforzamento dell'amichevole (art. 730/1) discendono dalle riforme successive sui «modes amiables» (loi del 19 dicembre 2023 e disposizioni del 2024 sulle Chambres de règlement à l'amiable). Non è stato reperito un testo unitario denominato «loi du 15 mai 2024» che modifichi specificamente questi articoli.

Fonte: www.lexgo.be

Belize

Senior Courts (Civil Procedure) Rules, 2025 (Statutory Instrument No. 1 of 2025) e relativa Practice Direction No. 3 of 2025 - Pre-Action Protocols (in sostituzione delle Rules 2005) · traduzione dal inglese

CPR, Rule 2.4 (Definizioni): «Per "procedura ADR" si intende qualsiasi procedura di risoluzione alternativa delle controversie, ivi compresa, in particolare, la mediazione.»

Practice Direction No. 3 of 2025 (Pre-Action Protocols) - Obiettivi: «Gli obiettivi dei protocolli pre-processuali sono: (a) incoraggiare il tempestivo scambio di informazioni complete sulla pretesa giuridica prospettata; (b) consentire alle parti di evitare il contenzioso raggiungendo una transazione della pretesa prima dell'avvio del procedimento; e (c) sostenere l'efficiente gestione dei procedimenti ai sensi delle Senior Courts (Civil Procedure) Rules qualora il contenzioso non possa essere evitato.»

Osservanza dei protocolli: «La Corte può considerare gli standard fissati nei protocolli pre-processuali come il normale e ragionevole approccio alla condotta pre-processuale.» - «La Corte si aspetta che tutte le parti abbiano rispettato in modo tempestivo, in buona fede e nella misura ragionevolmente praticabile i termini di un protocollo pre-processuale approvato prima che una domanda sia proposta.»

Effetti dell'inosservanza: «La dispensa dall'osservanza di un protocollo pre-processuale approvato dipende dalle circostanze di ciascun caso, e l'inosservanza può influire sulla decisione della Corte in materia di spese.»

Condotta pre-processuale in altri casi: «Nei casi non coperti da un protocollo pre-processuale approvato, le parti agiscono in modo ragionevole e sollecito nello scambio di informazioni e documenti rilevanti per la pretesa e, in generale, nel tentativo di evitare il contenzioso.» La procedura dovrebbe normalmente comprendere: «(d) lo svolgimento da parte delle parti di trattative genuine e ragionevoli al fine di transigere la pretesa in modo economico e senza contenzioso.»

Nota: Testo integrale delle Rules parzialmente reperito: il PDF ufficiale accessibile risultava troncato (corpo fino alla Part 6) e privo del testo operativo della Part 73 - Mediation (regole 73.1-73.18, tra cui la mediazione ordinabile dalla Corte anche senza consenso delle parti), di cui è stato reperito solo l'indice. Testo integrale della Part 73 non reperito: tradotti gli estratti disponibili (Rule 2.4 e Practice Direction No. 3 of 2025 sui protocolli pre-processuali; quest'ultima da belizejudiciary.org).

Fonte: www.agm.gov.bz

Bhutan

Alternative Dispute Resolution (Amendment) Bill of Bhutan, 2024 (disegno di legge in deliberazione al National Council; modifica 159 delle 182 disposizioni dell'ADR Act of Bhutan 2013 e introduce 4 nuove disposizioni) · traduzione dal inglese

Nuova disposizione - Capitolo 1, Sezione 21(A): «Il Governo è tenuto a fornire adeguato sostegno finanziario per il funzionamento sostenibile del Centro ADR.»

Nuova disposizione - Capitolo 3, Sezione 44(A): «Tutti gli arbitrati interni (domestic arbitrations) devono essere condotti dal Centro ADR del Bhutan in conformità alla presente Legge.»

Nuova disposizione - Capitolo 8, Sezione 134(A): «Il Centro ADR è tenuto a esaminare (scrutinize) i progetti di lodo prima della loro emissione, e il suo parere deve essere preso in considerazione dagli arbitri.»

Nuova disposizione - Capitolo 10, Sezione 151(A): «È ammesso l'appello avverso i lodi negli arbitrati interni.»

Sezione 57 (modificata): «Dopo la nomina degli arbitri ad opera delle parti, se gli arbitri non comunicano alle parti la nomina dell'arbitro presidente entro trenta giorni lavorativi dalla loro nomina (per l'arbitrato internazionale, ed entro quindici giorni lavorativi per l'arbitrato interno), il Centro, su richiesta di una parte, nomina l'arbitro presidente.» (L'inciso sul termine ridotto per l'arbitrato interno è di nuova aggiunta.)

Sezioni 5 e 14 (modificate): la figura del "chief administrator" è sostituita da quella del "Secretary General", che amministra le attività del Centro; i dipendenti che siano funzionari pubblici devono dimettersi dal pubblico impiego al momento della nomina presso il Centro.

Nota: Testo integrale del disegno di legge non reperito (documento in deliberazione, non pubblicato integralmente). Tradotti gli estratti disponibili dai resoconti del National Council (5ª seduta, nov. 2024) riportati da The Bhutanese, Kuensel e BBS: parafrasi/citazioni giornalistiche, non testo ufficiale verbatim. Avvertenza: la parte documentata riguarda prevalentemente l'arbitrato; le fonti pubbliche non dettagliano disposizioni specificamente dedicate alla mediazione.

Fonte: www.nationalcouncil.bt

Bulgaria

Legge di modifica del Codice di procedura civile (ГПК) e della Legge sulla mediazione — introduzione della prima riunione/riunione informativa obbligatoria in procedura di mediazione (testo definitivo pubblicato in Държавен вестник бр. 55/2025) · traduzione dal bulgaro

NOTA DI TESTO: di seguito la traduzione fedele delle disposizioni statutarie riportate testualmente dalla fonte (formulazione approvata in seconda lettura). Il testo introduce nel ГПК l'obbligo di rinvio a una prima riunione di mediazione.

Art. 140а — «Il giudice obbliga le parti a partecipare a una prima riunione nell'ambito di una procedura di mediazione quando è proposta domanda o richiesta relativa a: 1. la ripartizione dell'uso di una cosa in comproprietà (art. 32, c. 2, Legge sulla proprietà); 2. crediti pecuniari derivanti dalla comproprietà (art. 30, c. 3, e art. 31, c. 2, Legge sulla proprietà); 3. la divisione (art. 34 Legge sulla proprietà) nel procedimento di esecuzione della divisione; 4. l'adempimento degli obblighi dei proprietari/usuari/occupanti di unità in edificio in proprietà per piani (art. 6 Legge sulla gestione della proprietà condominiale), il recupero delle spese di riparazione delle parti comuni (art. 48, c. 7), nonché l'annullamento di delibera illegittima dell'assemblea o di atto illegittimo del consiglio di gestione/amministratore (artt. 40, c. 1, e 43, c. 1); 5. il pagamento del valore della quota sociale in caso di cessazione della partecipazione in una S.r.l. (art. 125, c. 3, Codice di commercio); 6. la responsabilità dell'amministratore o del sindaco di una S.r.l. per danni alla società (artt. 142, c. 3, e 145 Codice di commercio).»

Art. 140б (facoltativo) — «Il giudice può obbligare le parti a partecipare a una procedura di mediazione quando è proposta domanda relativa a: 1. divorzio (art. 49 C. famiglia); 2. controversie su responsabilità genitoriale, residenza del minore, rapporti personali e mantenimento (art. 127, c. 2, C. famiglia); 3. modifica delle relative misure (artt. 51, c. 4, e 59, c. 9, C. famiglia); 4. disaccordi sull'esercizio dei diritti e doveri genitoriali (art. 123, c. 2, C. famiglia); 5. misure sui rapporti personali con i nonni (art. 128 C. famiglia); 6. mantenimento; 7. credito pecuniario o non pecuniario da contratto, atto unilaterale, fatto illecito, arricchimento senza causa o gestione di affari, con valore fino a 25.000 leva; 8. esistenza, estinzione, annullamento o risoluzione di un contratto/atto unilaterale, o stipula di contratto definitivo, con valore fino a 25.000 leva; 9. proprietà e altri diritti reali su immobile o possesso turbato; 10. retribuzioni o indennità da rapporti di lavoro, nonché illegittimità del licenziamento, suo annullamento e reintegrazione; 11. tutela dei diritti di socio (art. 71 Codice di commercio) o annullamento di delibera assembleare (art. 74), nonché azioni ex art. 58, c. 1, Legge sulle cooperative e art. 25, c. 4, Legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro; 12. tutela dei diritti di proprietà intellettuale (leggi su diritto d'autore, brevetti e modelli, marchi e indicazioni geografiche, disegno industriale, topografia dei circuiti integrati, nuove varietà vegetali e razze animali).»

Art. 78а ГПК — «c. 1. Le spese della procedura di mediazione nei casi degli artt. 140а e 140б, svolta entro la durata dell'art. 22, c. 1, della Legge sulla mediazione, sono a carico del bilancio del giudice. c. 2. Quando il giudice ha obbligato le parti a partecipare a una prima riunione, la parte che ha rifiutato di parteciparvi personalmente o tramite procuratore è tenuta a pagare le tasse e le spese del grado, nonché le spese di cui al c. 1, se ha perso la causa. Se la prima riunione non ha avuto luogo per rifiuto di entrambe le parti, le tasse e le spese restano a carico di ciascuna come sostenute, e le spese di cui al c. 1 sono pagate in parti uguali.»

Nota: Il fetch della pagina-fonte non ha restituito il corpo del testo; la formulazione statutaria tradotta è ripresa verbatim da lex.bg (versione approvata in seconda lettura). Testo integrale ufficiale pubblicato in Gazzetta (ДВ бр. 55/2025) non reperito: la versione definitiva prevede UNA sola riunione informativa obbligatoria per causa, rimborso del 75% della tassa statale in caso di accordo e ~11 categorie; la lista dei casi e la numerazione degli articoli possono differire leggermente nel testo finale.

Fonte: news.lex.bg

Burkina Faso

Legge n. 003-2026/ALT «Faso Bu Kãooré» recante istanze tradizionali e consuetudinarie di composizione delle controversie (adottata dall'Assemblea legislativa di transizione il 14 gennaio 2026; decreto di attuazione adottato dal Consiglio dei ministri il 7 maggio 2026) · traduzione dal francese

TESTO INTEGRALE NON REPERITO: il testo articolato della Legge n. 003-2026/ALT non è disponibile online. Si traducono fedelmente le disposizioni operative come riferite e citate dalla fonte (dichiarazioni del Ministro della Giustizia e sintesi del contenuto normativo).

Oggetto / istituzione delle istanze — «Il progetto di legge istituisce le istanze di composizione delle controversie in primo grado a livello delle città, dei villaggi e dei settori. Questa istanza è rappresentata dall'autorità tradizionale e consuetudinaria riconosciuta della località interessata. Nelle località in cui non esiste un'istanza di ricorso secondo gli usi e le consuetudini, tale istanza è composta dalla giustizia consuetudinaria e tradizionale che la presiede.» (Al livello del villaggio e del settore urbano l'istanza è composta dall'autorità tradizionalmente o consuetudinariamente riconosciuta, che la presiede, assistita da due membri.)

Competenza esclusiva una volta adita — «Non appena le istanze consuetudinarie e tradizionali di composizione delle controversie sono investite di un fascicolo, esse sono esclusivamente competenti a giudicare tale fascicolo. Non è dunque possibile proporre appello di una decisione presa da tali istanze dinanzi alla giustizia moderna. Tale appello può avere luogo soltanto al livello delle istanze consuetudinarie e tradizionali.»

Rapporto con la giustizia statale / rinvio e mediazione — «Questa legge prevede che la giurisdizione ordinaria possa rinviare fascicoli al livello delle istanze tradizionali, qualora ritenga che tali fascicoli rischino di indebolire la coesione sociale e siano di natura comunitaria o in caso di mediazione.» Le istanze tradizionali «non vengono a sostituire le istanze giudiziarie moderne già in essere; esse intervengono piuttosto in via complementare per rafforzare l'accesso alla giustizia.»

Materia penale — «Quando tali istanze sono investite di un fascicolo di natura penale, esse investono il procuratore, poiché sono venute a conoscenza di un fascicolo che implica la commissione di un reato. Il procuratore valuta se il ricorso a tali istanze consenta di risolvere definitivamente il problema. Se tali istanze hanno effettivamente la capacità di risolverlo definitivamente, il procuratore dà anch'egli il proprio assenso.»

Carattere facoltativo e limiti — «Il ricorso a tali istanze resta facoltativo per le popolazioni, che potranno preferirle alle giurisdizioni statali. Le istanze non saranno tenute a fondare le loro decisioni sul diritto moderno. Esse potranno statuire secondo equità in base alle regole di diritto riconosciute nelle diverse località. Esse non procederanno ad alcun fermo e non pronunceranno né pene detentive né ammende.»

Nota: Testo integrale non reperito: tradotti gli estratti disponibili. La pagina-fonte indicata reindirizzava alla home; il contenuto è ripreso verbatim dall'articolo parallelo di Faso7 (14.01.2026), che cita le disposizioni della legge e le dichiarazioni del Ministro. La legge privilegia dialogo, mediazione, conciliazione e riparazione; il testo articolato non è pubblicamente reperibile.

Fonte: burkina24.com

Cambogia

Autorità Nazionale per la Risoluzione Alternativa delle Controversie (NADR) — istituita con Regio Decreto n. NS/RKT/1123/2381 del 2.11.2023; Decisione n. 007 del 19.4.2024 sulle formalità e procedure di mediazione; apertura al pubblico delle istanze di mediazione dal 1.3.2025 · traduzione dal inglese (fonte secondaria; norma originale in khmer non reperita)

TESTO INTEGRALE NON REPERITO: il testo articolato del Regio Decreto istitutivo e delle decisioni attuative non è pubblicamente disponibile. Si traducono fedelmente le disposizioni operative come esposte dalla fonte specializzata (Rajah & Tann Asia).

Istituzione e finalità — «La NADR è stata istituita per creare ulteriori meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie al fine di accrescere la qualità, l'efficienza e la rapidità nella soluzione delle controversie. Essa mira inoltre a ridurre l'arretrato delle cause in tribunale e ad avvicinare il processo di risoluzione delle controversie alla comunità locale, salvaguardando l'armonia sociale e la giustizia.»

Competenza — «La NADR tratta le controversie civili, commerciali e altre controversie mediante mediazione o conciliazione, sulla base del reciproco consenso delle parti o su loro richiesta, ad eccezione delle controversie che non sono suscettibili di mediazione o conciliazione secondo la legge.»

Rinvio e clausola contrattuale — «La NADR può altresì esaminare e risolvere le controversie ad essa rinviate dai tribunali inferiori, se le parti sono disposte a mediare o conciliare. Inoltre, le parti di un contratto possono designare la NADR nella loro clausola di risoluzione delle controversie quale foro per la mediazione o la conciliazione.»

Procedura — «Ove un individuo o una persona giuridica scelga di presentare direttamente reclamo alla NADR, il reclamo deve essere presentato al Segretariato Generale, indicando l'identità delle parti, i fatti, le questioni, le domande e i rimedi richiesti, con i documenti allegati. Ricevuto il reclamo, il Segretariato Generale può registrarlo in un registro delle cause oppure respingerlo se non conforme. Il Segretariato Generale o le parti nominano quindi un mediatore della NADR.» «Il mediatore ha il potere di convocare le parti, i testimoni o le persone interessate per chiarire le domande o raccogliere le informazioni necessarie. Le parti hanno diritto di essere rappresentate, assistite da un avvocato o consulente ove necessario.»

Verbale di conciliazione ed efficacia — «Il mediatore emette un verbale di conciliazione se le parti concordano di comporre e porre fine alla controversia presso la NADR. Il verbale è redatto unicamente in lingua khmer in un solo esemplare originale, conservato dal Segretariato Generale. Il verbale può essere impugnato entro 30 giorni dalla sua emissione. Se non vi è impugnazione entro tale termine, il verbale di conciliazione ha la stessa efficacia di una sentenza definitiva del tribunale e può essere posto in esecuzione ai sensi dell'articolo 350(2)(i) del Codice di procedura civile della Cambogia.»

Nota: Testo integrale non reperito: gli atti istitutivi sono in lingua khmer (Regio Decreto n. NS/RKT/1123/2381 e Decisioni nn. 002-007 del 2024), non reperibili online. La fonte disponibile è in inglese e descrive il contenuto delle disposizioni: tradotti fedelmente tali estratti operativi. Sulla data di piena operatività le fonti divergono (1° marzo 2024 nella fonte principale; 1° marzo 2025 per il deposito delle istanze in Phnom Penh Post/Khmer Times).

Fonte: arbitrationasia.rajahtannasia.com

Canada

Ontario — Human Rights Tribunal of Ontario (HRTO), Rules of Procedure, Regola 15 (Mediazione), come modificata con effetto dal 1° giugno 2025 (introduzione della mediazione obbligatoria) · traduzione dal inglese/francese

Regola 15.A.1 — «Per le domande depositate presso il Tribunale prima del 1° giugno 2025, una mediazione è fissata in ogni domanda in cui le parti abbiano concordato di partecipare alla mediazione.»

Regola 15.B.1 — «Per le domande depositate presso il Tribunale a partire dal 1° giugno 2025, una mediazione è fissata in ogni domanda depositata presso il Tribunale.»

Regola 15.B.1.1 — «Ove il Tribunale ordini a una parte, a un interveniente o a una persona interessata di partecipare alla mediazione, la partecipazione di tale soggetto è obbligatoria.»

Regola 15.3 — «Alla mediazione deve essere presente una parte, oppure una persona munita del potere di transigere per conto della parte.»

Regola 15.4 — «Le parti, gli intervenienti e le persone interessate e i loro rappresentanti presenti alla mediazione devono accettare di rispettare l'accordo di riservatezza prima dell'inizio della mediazione.»

Regola 15.5 — «Tutto ciò che è rivelato nel corso della mediazione è riservato e non può essere dedotto dinanzi al Tribunale o in altri procedimenti, salvo con il permesso della persona che ha fornito l'informazione.»

Regola 15.6 — «Ove al ricorrente sia ordinato di partecipare alla mediazione ed egli non vi partecipi, il Tribunale può: 1. respingere la domanda; 2. adottare ogni altra misura che ritenga appropriata.»

Regola 15.7 — «Ove a un resistente, interveniente o persona interessata sia ordinato di partecipare alla mediazione ed egli non vi partecipi, il Tribunale può: 1. procedere in sua assenza; 2. se la domanda non è transatta: (i) stabilire che non ha diritto a ulteriori avvisi del procedimento; (ii) stabilire che non ha diritto a partecipare ulteriormente, anche presentando prove o svolgendo difese; e/o (iii) adottare ogni altra misura appropriata.»

Regola 15.9 — «Ove le parti transigano la domanda durante la mediazione ma non depositino un Modulo 25 prima della sua conclusione, dispongono di 14 giorni dalla data della mediazione per depositare un Modulo 25 oppure confermare l'intenzione di proseguire. In mancanza, il Tribunale può chiudere amministrativamente il fascicolo senza ulteriore avviso.»

Regola 15.11 — «Ove le parti non transigano la domanda durante la mediazione, la domanda prosegue secondo la procedura del Tribunale.»

Regola 15.12 — «Le esenzioni dalla mediazione obbligatoria sono valutate dal Tribunale su presentazione di un Modulo 10 (Richiesta di ordine nel corso del procedimento) compilato, notificato a tutte le altre parti, non meno di 7 giorni prima della mediazione fissata.»

Nota: Testo integrale della Regola 15 reperito e tradotto quasi per intero (omessi i soli commi 15.2, 15.8 e 15.10, accessori). Versione ufficiale disponibile anche in francese. Il Civil Rules Review dell'Ontario (dic. 2025), che propone di estendere la mediazione obbligatoria, è un documento di consultazione distinto e non normativo.

Fonte: tribunalsontario.ca

Capo Verde

Regime giuridico dei centri di mediazione e arbitrato (diploma pubblicato nel Boletim Oficial del 4 maggio 2026): registrazione e autorizzazione obbligatorie, Registo Nacional de Centros de Mediação e Arbitragem · traduzione dal portoghese

TESTO INTEGRALE NON REPERITO: il testo articolato del diploma non è disponibile online. Si traducono fedelmente le disposizioni operative come esposte dalla fonte (Expresso das Ilhas).

Oggetto e ambito — «I centri di mediazione e arbitrato a Capo Verde sono soggetti a registrazione obbligatoria, vigilanza e comunicazione periodica di dati. Il diploma stabilisce, per la prima volta, un quadro unico per la costituzione, il funzionamento e la supervisione di tali entità, pubbliche e private, che operano nella risoluzione extragiudiziale delle controversie.»

Registrazione e autorizzazione preventiva — «Tra le principali novità vi è l'obbligo di registrazione e di autorizzazione preventiva presso il dipartimento governativo responsabile dell'area della Giustizia. Senza tale requisito, i centri non possono operare legalmente, essendo la registrazione condizione essenziale per amministrare procedimenti di mediazione o di arbitrato istituzionale nel Paese.»

Registro Nazionale — «La nuova legge crea altresì il Registo Nacional de Centros de Mediação e Arbitragem, una piattaforma digitale che consentirà l'accesso pubblico all'elenco aggiornato delle entità autorizzate, con dati quali l'ubicazione, le aree di attività e i contatti.»

Elenco dei professionisti — «Ulteriore novità è la creazione della Lista Nacional Oficial de Mediadores e Árbitros, che riunirà i professionisti abilitati, con informazioni su qualifiche, esperienza e aree di specializzazione, accessibile online.»

Vigilanza e sanzioni — «È istituita la Comissão Nacional de Ética e Supervisão, organo indipendente con competenza a controllare il funzionamento dei centri, valutare la qualità dei servizi e applicare sanzioni in caso di inadempimento. Le sanzioni comprendono ammonizioni, multe tra 50 mila e 1,5 milioni di escudos, sospensione temporanea e cancellazione della registrazione. In caso di funzionamento senza autorizzazione, l'importo delle multe può essere aggravato.»

Comunicazione di dati — «Il diploma introduce l'obbligo di comunicazione regolare di dati sui procedimenti (numero di casi, natura delle controversie, durata media e tasso di accordi), integrati nel Sistema Nacional de Registo de Procedimentos de Mediação e Arbitragem. I dati saranno trattati in forma aggregata e anonimizzata.»

Mediazione accessibile e periodo transitorio — «Il diploma prevede la fornitura di servizi di mediazione gratuiti o a costo ridotto per i cittadini con minori risorse e l'incentivo alla mediazione comunitaria. I centri già in funzione avranno un termine di un anno per adeguarsi.»

Nota: Testo integrale non reperito: tradotti gli estratti disponibili dalla fonte, che riporta il contenuto del diploma ma non l'articolato numerato. Regime ispirato alle norme UNCITRAL. Pubblicazione nel Boletim Oficial: 4 maggio 2026.

Fonte: expressodasilhas.cv

Cina

Regolamento sulla mediazione commerciale (商事调解条例), promulgato con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 827 del 31 dicembre 2025, approvato nella 75ª riunione esecutiva del Consiglio di Stato il 19 dicembre 2025, pubblicato il 6 gennaio 2026; in vigore dal 1° maggio 2026 · traduzione dal cinese

Nota di selezione: il regolamento consta di 33 articoli. Tradotti gli articoli centrali sulla mediazione commerciale (artt. 1, 2, 8, 12, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 33).

Articolo 1 — Al fine di regolamentare le attività di mediazione commerciale, risolvere efficacemente le controversie commerciali, tutelare i diritti e gli interessi legittimi delle parti, promuovere lo sviluppo del settore della mediazione commerciale e ottimizzare il contesto imprenditoriale, è emanato il presente regolamento.

Articolo 2 — Per attività di mediazione commerciale si intende l'attività con cui, sotto la direzione di un'organizzazione di mediazione commerciale, le parti risolvono volontariamente e amichevolmente, mediante negoziazione, controversie commerciali nei settori del commercio, degli investimenti, della finanza, dei trasporti, immobiliare, delle costruzioni ingegneristiche, della proprietà intellettuale, ecc. Non si applica la mediazione commerciale alle controversie in materia di matrimonio e famiglia, successioni, tutela, lavoro e rapporti di personale, diritti dei consumatori, nonché alle controversie che per legge devono essere risolte con altre modalità. Per organizzazione di mediazione commerciale si intende l'organizzazione costituita ai sensi del presente regolamento che svolge attività di mediazione commerciale senza scopo di lucro.

Articolo 8 — Per costituire un'organizzazione di mediazione commerciale devono ricorrere le seguenti condizioni: (1) i promotori siano persone giuridiche senza scopo di lucro; (2) abbia una denominazione conforme, contenente le parole "mediazione commerciale"; (3) abbia una propria sede e uno statuto; (4) disponga di un patrimonio pari o superiore a 300.000 yuan; (5) disponga di almeno 5 mediatori commerciali e di un adeguato numero di personale a tempo pieno.

Articolo 12 — I mediatori commerciali devono essere equi e integri e possedere una buona qualificazione professionale. Il mediatore deve soddisfare una delle seguenti condizioni: (1) aver superato l'esame nazionale unificato di abilitazione alle professioni legali ed aver esercitato attività di mediazione per almeno 3 anni; (2) aver esercitato la professione di avvocato, arbitro o notaio per almeno 3 anni, oppure aver ricoperto la carica di giudice o pubblico ministero per almeno 3 anni; (3) possedere conoscenze professionali in ambito giuridico, economico, scientifico-tecnologico o affini, esercitare attività professionali in tali campi e possedere un titolo professionale di livello intermedio o superiore o equivalente; (4) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, aver già svolto attività di mediazione commerciale per almeno 3 anni e possedere un titolo di laurea quadriennale o superiore. I pubblici funzionari che ricoprono contestualmente l'incarico devono osservare le pertinenti disposizioni statali. L'organizzazione può nominare mediatori tra persone straniere dotate di influenza professionale e credibilità, dandone comunicazione (deposito) al dipartimento amministrativo-giudiziario provinciale competente.

Articolo 14 — Le attività di mediazione commerciale devono osservare i principi di volontarietà, legalità, buona fede e riservatezza.

Articolo 15 — In caso di controversia commerciale, le parti possono chiedere la mediazione a un'organizzazione di mediazione commerciale. Se una delle parti rifiuta espressamente la mediazione, questa non può avere luogo. Le parti possono scegliere congiuntamente un mediatore dall'elenco dell'organizzazione, oppure incaricare congiuntamente l'organizzazione di raccomandarne uno.

Articolo 16 — L'organizzazione di mediazione commerciale può percepire compensi per la mediazione. Deve stabilire i criteri dei compensi secondo principi di equità e ragionevolezza e renderli pubblici.

Articolo 19 — La mediazione commerciale non si svolge in forma pubblica. Se le parti concordano che sia pubblica, può svolgersi pubblicamente, salvo che riguardi segreti di Stato, segreti commerciali altrui o la riservatezza personale. L'organizzazione e i mediatori hanno l'obbligo di riservatezza sulle informazioni apprese nel corso della mediazione, salvo che tutte le parti acconsentano per iscritto alla divulgazione o sussistano altre circostanze per cui la divulgazione è legalmente dovuta.

Articolo 22 — Raggiunto l'accordo, salvo diverso accordo delle parti, deve essere redatto un accordo di mediazione commerciale, indicante i fatti principali, l'oggetto della controversia e il contenuto principale dell'accordo, nonché le modalità e i termini di adempimento. Il mediatore deve firmare l'accordo e apporvi il timbro dell'organizzazione. Il contenuto non deve ledere gli interessi dello Stato, l'interesse pubblico e i diritti altrui, non deve violare le disposizioni imperative di leggi e regolamenti, né contrastare con l'ordine pubblico e il buon costume. L'accordo di mediazione commerciale è giuridicamente vincolante e le parti devono adempierlo.

Articolo 23 — Le parti possono chiedere la conferma giudiziale dell'accordo, secondo le pertinenti disposizioni della Legge di procedura civile della RPC. Qualora l'accordo debba essere eseguito al di fuori del territorio della RPC, le parti possono chiederne l'esecuzione all'autorità estera competente ai sensi dei pertinenti trattati internazionali.

Articolo 24 — È sostenuta la costituzione, da parte delle organizzazioni di mediazione commerciale, di sedi operative all'estero. In base alle esigenze dello sviluppo economico-sociale e della riforma e apertura, può essere consentito a organizzazioni estere di mediazione commerciale di stabilire sedi operative, secondo le pertinenti disposizioni statali, nelle zone pilota di libero scambio approvate dal Consiglio di Stato, nel porto di libero scambio di Hainan e in aree analoghe, per svolgere attività di mediazione commerciale con elementi di estraneità. In tali aree può essere avviato in via sperimentale un sistema che consenta ai mediatori di svolgere autonomamente tali attività.

Articolo 33 — Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2026.

Nota: Testo integrale reperito e tradotto dal cinese direttamente dal sito gov.cn (33 articoli complessivi). Selezionati e tradotti fedelmente gli articoli operativi centrali sulla mediazione commerciale.

Fonte: www.gov.cn

Costa Rica

Ley N° 10535 'Ley para armonizar la normativa del Arbitraje Costarricense' del 18 settembre 2024 (pubblicata il 1° ottobre 2024): adotta il sistema monista di ispirazione UNCITRAL/CNUDMI e deroga il regime di arbitrato domestico della Ley N° 7727 'Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social' (RAC) del 9 dicembre 1997, lasciando in vigore le norme di quest'ultima su conciliazione e mediazione · traduzione dal spagnolo

PREMESSA. La Ley N° 10535 riguarda direttamente l'arbitrato: (i) all'articolo 1 modifica la denominazione della legge sull'arbitrato (ora 'Ley de Arbitraje'); (ii) all'articolo 7 deroga in blocco il Capitolo III 'Del Arbitraje' (artt. da 18 a 70) della Ley N° 7727, unificando arbitrato nazionale e internazionale sotto la Legge modello CNUDMI. Restano in vigore le norme su conciliazione e mediazione della Ley 7727 (Capitolo II). Si traducono fedelmente tali disposizioni tuttora vigenti, che costituiscono 'le norme su mediazione e conciliazione' richieste.

Articolo 2 (Ley 7727) — Risoluzione delle controversie patrimoniali. Ogni persona ha il diritto di ricorrere al dialogo, alla negoziazione, alla mediazione, alla conciliazione, all'arbitrato e ad altre tecniche analoghe per risolvere le proprie controversie patrimoniali di natura disponibile.

Articolo 4 (Ley 7727) — Applicazione di principi e regole. I principi e le regole stabiliti per la conciliazione giudiziale o extragiudiziale si applicano allo stesso modo alla mediazione giudiziale o extragiudiziale.

Articolo 5 (Ley 7727) — Libertà per mediazione e conciliazione. La mediazione e la conciliazione extragiudiziali possono essere praticate liberamente dai privati, con i limiti stabiliti dalla presente legge. Le parti hanno il diritto di scegliere liberamente e di comune accordo le persone che fungeranno da mediatori o conciliatori.

Articolo 9 (Ley 7727) — Accordi giudiziali ed extragiudiziali. Gli accordi di conciliazione giudiziali, una volta omologati dal giudice, e quelli extragiudiziali, hanno autorità ed efficacia di cosa giudicata materiale e sono immediatamente esecutivi.

Articolo 12 (Ley 7727) — Requisiti degli accordi. Gli accordi adottati in un procedimento di mediazione o conciliazione, giudiziale o extragiudiziale, devono soddisfare i seguenti requisiti: a) indicazione dei nomi delle parti e delle loro qualità; b) chiara menzione dell'oggetto del conflitto e della sua portata; c) indicazione del nome dei mediatori/conciliatori e, se del caso, dell'istituzione per cui operano; d) puntuale descrizione degli accordi adottati; e) se vi sia un processo giudiziale o amministrativo iniziato o pendente, indicare l'istituzione che lo tratta, il numero di fascicolo e il suo stato, nonché la volontà delle parti di concluderlo in tutto o in parte; f) il conciliatore o mediatore deve dichiarare di aver informato le parti dei diritti in gioco e di averle avvertite che l'accordo può non soddisfare tutti i loro interessi, nonché del diritto di consultare il contenuto con un avvocato prima di firmarlo; g) le firme di tutte le parti e quella del mediatore/conciliatore; h) indicazione dell'indirizzo esatto per le notifiche; i) aver pagato l'importo dovuto per spese e/o onorari dei servizi prestati dalla Difesa Pubblica (artt. 153 e 154 della Legge Organica del Potere Giudiziario n. 7333).

Articolo 13 (Ley 7727) — Doveri del conciliatore. Sono doveri del mediatore o conciliatore: a) mantenere l'imparzialità verso tutte le parti; b) astenersi dall'intervenire nei casi che gli comportino conflitto di interessi; c) informare le parti sul procedimento e sulle implicazioni legali degli accordi conciliativi; d) mantenere la riservatezza su quanto compiuto dalle parti e sugli atti preparatori dell'accordo; e) nei casi di cui all'articolo 369 del Codice di procedura civile.

Articolo 14 (Ley 7727) — Segreto professionale. È assolutamente riservato il contenuto delle attività preparatorie, delle conversazioni e degli accordi parziali dell'accordo conciliativo. Il mediatore o conciliatore non può rivelare il contenuto delle discussioni né gli accordi parziali; in tal senso gli spetta il segreto professionale. Le parti non possono scioglierlo da tale dovere, né hanno valore probatorio la testimonianza o la confessione delle parti o dei mediatori su quanto avvenuto nelle udienze di mediazione/conciliazione, salvo che si tratti di processi penali o civili in cui si discuta la possibile responsabilità del mediatore/conciliatore, o si tratti di chiarire o interpretare la portata dell'accordo. Se se ne discute giudizialmente l'efficacia o validità, il mediatore/conciliatore è considerato testimone privilegiato del contenuto dell'accordo e del processo con cui vi si è giunti.

Articolo 16 (Ley 7727) — Inabilitazione del conciliatore. Salvo patto contrario, il mediatore o conciliatore extragiudiziale è inabilitato a partecipare come terzo neutrale in qualsiasi successivo processo, giudiziale o arbitrale, relativo alla controversia.

Articolo 71 (Ley 7727) — Costituzione e organizzazione di enti. Possono costituirsi e organizzarsi enti dediti all'amministrazione istituzionale di procedimenti di mediazione, conciliazione o arbitrato, a titolo oneroso o gratuito.

Nota: Il testo consolidato all'URL fonte indicato (nValor2=70344) è la 'Ley de Arbitraje' come riformata dalla Ley 10535: contiene SOLO disposizioni sull'arbitrato e nessun articolo su mediazione/conciliazione. La Ley 10535 incide sulla materia solo indirettamente: il suo art. 7 deroga il Capitolo III (arbitrato, artt. 18-70) della Ley 7727, lasciando in vigore le norme su conciliazione e mediazione (Capitolo II, oltre agli artt. 2 e 71). Sono stati reperiti e tradotti dallo spagnolo tali articoli vigenti della Ley 7727 (testo ufficiale SCIJ/PGR: nValor2=26393).

Fonte: pgrweb.go.cr

Cuba

Decreto-Ley No. 87/2024 «Sobre Arbitraje y Mediación Comercial Internacional» (GOC-2024-426-O74, Gaceta Oficial de la República de Cuba, Ordinaria n. 74 del 30 luglio 2024; in vigore dal 28 ottobre 2024) — Título III «De la mediación comercial internacional», artt. 54-62 · traduzione dal spagnolo

Articolo 54. Ambito di applicazione, definizioni e legittimazione.

1. Il presente Decreto-Legge si applica alla mediazione commerciale internazionale; una mediazione commerciale è internazionale quando: a) le parti, nell'accordo con cui convengono di sottoporre una controversia a mediazione, hanno, al momento della sua conclusione, le loro sedi in Stati diversi; oppure b) lo Stato in cui le parti hanno le loro sedi non è lo Stato in cui deve adempiersi una parte sostanziale delle obbligazioni derivanti dal rapporto commerciale.

2. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente: a) quando una parte ha più di una sede, prevale quella che ha il rapporto più stretto con l'accordo di sottoporre una controversia a mediazione; e b) quando una parte non abbia alcuna sede, si tiene conto del suo luogo di residenza abituale.

3. Ai fini del presente Decreto-Legge, il termine mediatore può riferirsi a un unico mediatore o, se del caso, a due mediatori quando, su richiesta delle parti, si costituiscono in co-mediazione.

4. Per mediazione si intende ogni procedimento, sia esso denominato mediazione, conciliazione o altro di significato equivalente, in cui le parti chiedono a un terzo o a terzi di prestare loro assistenza nel loro tentativo di raggiungere una composizione autocompositiva di una controversia derivante da un rapporto contrattuale o da altro tipo di rapporto giuridico o ad essi collegata.

5. Il mediatore non è autorizzato a imporre alle parti una soluzione della controversia; il mediatore è unicamente autorizzato ad assistere i mediati nel trovare alternative di soluzione.

6. Il presente capitolo si applica indipendentemente dalla ragione per cui la mediazione ha luogo, sia essa in virtù di un accordo concluso tra le parti prima o dopo il sorgere della controversia, sia per indicazione di un tribunale arbitrale o di un ente pubblico competente.

7. Si intende per Impegno di Mediazione (Compromiso de Mediación) l'accordo adottato dalle parti di un rapporto commerciale internazionale per sottoporre a mediazione le controversie che derivino dall'interpretazione, applicazione o esecuzione di un contratto o accordo da esse sottoscritto; può assumere la forma di clausola contrattuale o costituirsi come accordo autonomo, o risultare da una richiesta diretta o espressa dinanzi all'organo che amministra istituzionalmente detta mediazione o dal verbale di volontarietà e riservatezza sottoscritto dinanzi a detto organo.

8. Quanto alla legittimazione del processo di mediazione commerciale internazionale, essa si produce quando un impegno di mediazione prevede la mediazione, oppure, in assenza di impegno previo, esista la volontà tacita o espressa o un previo accordo congiunto, o una richiesta di mediazione di una delle parti di un rapporto commerciale internazionale e questa sia accettata dall'altra parte; a tali effetti, l'esistenza di un Impegno di Mediazione contenuto in un contratto, o in documento separato in connessione con esso, si considera in modo autonomo rispetto alle restanti clausole di detto contratto, e la validità della clausola che lo contiene non è pregiudicata dall'invalidità del contratto.

Articolo 55. Principi. Il procedimento di mediazione è retto dai seguenti principi: a) Volontarietà: intesa come espressione della decisione delle parti di sottoporsi al procedimento di mediazione; b) equilibrio di poteri, equità e trattamento equo: il mediatore deve garantire la parità di opportunità dei mediati durante il procedimento; c) flessibilità: assenza di protocolli e formalismi che ostacolino il procedimento, ferma restando la previsione delle regole per il suo corretto funzionamento; d) oralità: si svolge con la minima documentazione necessaria al raggiungimento dei suoi obiettivi; e) riservatezza: l'informazione rivelata durante il procedimento di mediazione è intrasmissibile da parte dei partecipanti e dei mediatori, salvo diversa disposizione di legge; f) celerità: si realizza con la massima rapidità, semplificando le formalità; g) economia processuale: implica il minimo di spese, tempo e logoramento personale, senza pregiudizio della qualità del procedimento; h) legalità: possono essere oggetto dei procedimenti di mediazione solo i conflitti derivanti da diritti che, secondo la materia, rientrino nella libera disponibilità delle parti e il cui limite è il rispetto della Costituzione, della legge, dell'ordine pubblico, dei diritti altrui, della sicurezza collettiva e del benessere generale; i) buona fede: i mediati agiscono in buona fede, mantenendo il rispetto reciproco; j) consenso informato: comprensione e accettazione da parte dei mediati dei meccanismi alternativi di soluzione delle controversie, delle caratteristiche di ciascun procedimento e della portata degli accordi cui pervengano; k) intervento minimo: dovere del o dei mediatori di svolgere le sole attività strettamente indispensabili affinché i mediati progrediscano e, se del caso, risolvano le loro controversie; l) imparzialità: i mediatori si astengono dall'offrire preferenze e dal manifestare criteri personali, trattano i mediati con assoluta obiettività, ed è loro obbligo rivelare ogni circostanza che possa dar luogo a dubbi ragionevoli sulla loro imparzialità; m) multiparzialità o parzialità condivisa: il mediatore prende in considerazione tanto gli interessi e bisogni di un mediato quanto dell'altro, cercando un risultato secondo la formula vincere-vincere; n) indipendenza: i mediatori agiscono secondo i principi della loro attività professionale e rispondono solo ad essi e alla legge vigente; ñ) onestà: i mediatori agiscono in pieno rispetto dei valori umani e degli altri principi della mediazione; o) professionalità: essendo i mediatori laureati e dovendo mantenere un adeguato livello di prestazione.

Articolo 56. Requisiti per essere mediatore.

1. Per far parte dell'elenco dei mediatori della Corte occorre soddisfare i seguenti requisiti: a) essere laureato in Giurisprudenza; b) essere stato giudice civile o mercantile, o pubblico ministero in materie affini, per almeno dieci anni, o aver esercitato per lo stesso periodo la professione di avvocato, o la cattedra universitaria in discipline giuridiche collegate al Diritto civile, economico, mercantile o processuale; c) non essere stato condannato con sentenza giudiziaria a pena detentiva, né, alla data della domanda, essere sanzionato eticamente o disciplinarmente da alcuna autorità competente; d) non trovarsi in alcuna circostanza o causa che lo renda incapace di esercitare i propri diritti civili o politici; e e) aver svolto un corso di abilitazione in mediazione avallato da un ente competente, o avere una specializzazione in mediazione conseguita presso un'università nazionale o straniera, o comprovare esperienza sufficiente come mediatore in materia commerciale internazionale.

2. L'abilitazione come mediatore è conferita dal presidente della Camera di Commercio della Repubblica di Cuba, su proposta della Corte, e ha validità per un termine di sei anni.

3. I mediatori designati dal presidente della Camera di Commercio sono abilitati a prestare servizio di mediazione, come negoziazione facilitata, oltre che nelle controversie, anche nel caso in cui le parti di un rapporto commerciale internazionale, di comune accordo, lo richiedano.

Articolo 58. Inizio del procedimento di mediazione e sospensione del termine di prescrizione.

1. Per svolgere la negoziazione facilitata, che è la mediazione, i mediatori si costituiscono in uno o due con un coordinatore del procedimento secondo quanto richieda l'oggetto del medesimo.

2. Il procedimento di mediazione commerciale internazionale relativo a una controversia inizia il giorno in cui le parti convengono di avviarlo.

3. La parte che abbia invitato un'altra a ricorrere alla mediazione e che non riceva da quest'ultima un'accettazione dell'invito entro il termine di trenta (30) giorni dalla data in cui ha inviato l'invito, o entro altro termine ivi indicato, può ritenere che l'altra parte abbia respinto il suo invito a ricorrere alla mediazione.

4. La richiesta di una parte può altresì essere trasmessa a titolo di invito e partecipazione volontaria all'altra dall'organo incaricato dell'amministrazione istituzionale della mediazione; la parte cui è trasmessa detta richiesta deve rispondere entro dieci (10) giorni naturali dalla ricezione; decorso tale termine senza risposta, o in caso di indisponibilità a sottoporsi volontariamente, si archiviano gli atti e se ne informa il richiedente originario.

5. All'inizio del procedimento di mediazione cessa di decorrere il termine di prescrizione della pretesa oggetto della mediazione e, quando questo si concluda senza il raggiungimento di un accordo transattivo, il decorso del termine di prescrizione riprende dal momento in cui esso termina.

Articolo 60. Esecutività ed efficacia vincolante dell'accordo di mediazione.

1. L'accordo o gli accordi di mediazione hanno carattere definitivo, esecutività diretta ed efficacia vincolante per le parti, le quali si obbligano al loro adempimento nei termini concordati, a decorrere da dieci (10) giorni naturali dalla loro firma.

2. In caso di inadempimento, la loro esecuzione forzata può essere richiesta dalla parte che si ritenga averne diritto, dinanzi ai tribunali competenti, in conformità a quanto stabilito dal Codice di Procedura.

3. I mediati, dopo la firma degli accordi, possono richiedere alla Corte, come interesse comune, qualsiasi adeguamento degli stessi, entro il termine di trenta (30) giorni naturali.

Articolo 61. Esecuzione extraterritoriale.

1. Quando gli accordi finali conclusi in un processo di mediazione commerciale internazionale debbano essere eseguiti in un altro Stato, si applica quanto disposto dalle convenzioni internazionali di cui la Repubblica di Cuba è firmataria, ove ciò risulti procedibile o applicabile, e in conformità con quanto stabilito dal foro di esecuzione.

2. La decisione giudiziaria straniera contenente gli accordi finali conclusi in un processo di mediazione commerciale internazionale può essere riconosciuta ed eseguita nel territorio cubano, in conformità a quanto disposto dal Codice di Procedura.

Articolo 62. Clausola tipo. La Corte redige e pubblica una clausola tipo di mediazione commerciale internazionale, fatte salve quelle diverse che le parti possano pattuire, purché contenga i requisiti minimi per identificare il processo di mediazione e gli elementi necessari a condurlo.

Nota: Testo integrale reperito: PDF ufficiale della Gaceta Oficial de la República de Cuba n. 74 del 30/07/2024 (GOC-2024-426-O74). Tradotti gli artt. 54, 55, 56, 58, 60, 61 e 62, nucleo operativo del Título III sulla mediazione commerciale internazionale. Fonte introduttiva: LexLatin (https://lexlatin.com/opinion/cuba-decreto-ley-87-arbitraje-mediacion-comercial-internacional).

Fonte: www.gacetaoficial.gob.cu

Danimarca

Retsplejeloven (Codice di procedura, Lov om rettens pleje), nuovo § 355 a, introdotto dal § 1 n. 39 della Lov nr. 661 del 11 giugno 2024, in vigore dal 15 giugno 2024 · traduzione dal danese

§ 355 a

Comma 1. Il giudice può convocare le parti a un'udienza preparatoria per discutere se la causa possa essere trasferita alla mediazione giudiziale (retsmægling).

Comma 2. Nell'atto di convocazione all'udienza, il giudice invita le parti a partecipare personalmente all'udienza.

Comma 3. Le regole di cui al § 353, comma 6, si applicano in modo corrispondente.

Nota: Il § 355 a consta di tre commi. Testo consolidato riscontrato su fonti giuridiche danesi e Retsinformation (Lov nr. 661/2024). Il comma 3 rinvia alla disciplina delle conseguenze della mancata comparizione all'udienza preparatoria. Fonte esplicativa: mlaw.dk (https://mlaw.dk/retsplejeloven-2024-aendringer/).

Fonte: www.retsinformation.dk

Ecuador

Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia 74-21-IN/25 (giudice relatrice Karla Andrade Quevedo) — controllo di costituzionalità del Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación (RLAM); incostituzionalità parziale. Registro Oficial, Edición Constitucional n. 15 del 2 aprile 2025 · traduzione dal spagnolo

Sintesi ufficiale (Resumen) della sentenza [testo verbatim tradotto]: «La Corte Costituzionale analizza la costituzionalità di vari articoli del Regolamento della Legge sull'Arbitrato e la Mediazione. All'esito dell'analisi, si accerta l'incostituzionalità del numero 5 dell'articolo 16, per la sua incompatibilità con il principio di legalità in materia sanzionatoria (numero 3 dell'articolo 76 della Costituzione).»

Disposizione oggetto del giudizio — Articolo 16 del Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación (RLAM), «Mediazione con lo Stato ed enti del settore pubblico» [testo verbatim tradotto]:

1. Lo Stato o un ente del settore pubblico possono risolvere qualsiasi controversia su fatti, atti o altre attività amministrative che abbiano relazione con, o sorgano in occasione del, rapporto giuridico oggetto di mediazione, inclusa la revoca o modifica di atti di risoluzione, decadenza, sanzionatori o di multe, indipendentemente dall'organo amministrativo che li emetta.

2. Nella mediazione il rappresentante dello Stato o dell'ente pubblico, con il supporto delle sue strutture tecniche e legali, effettua un'analisi costi-benefici del proseguire la controversia, considerando il costo in tempo e risorse di un contenzioso, l'aspettativa di successo nel proseguirlo e l'opportunità di risolvere la controversia nella fase più tempestiva possibile.

3. I Verbali di Mediazione (Actas de Mediación) contenenti un accordo di valore indeterminato o superiore a ventimila dollari degli Stati Uniti d'America devono essere approvati dal Procuratore Generale dello Stato.

4. La sottoscrizione del Verbale di Mediazione e l'emissione dei rapporti secondo i commi precedenti non genera responsabilità civile o amministrativa dei funzionari dell'ente pubblico o della Procura Generale dello Stato, salvo l'esistenza di dolo nella loro emissione.

5. Incorre in responsabilità civile o amministrativa il funzionario pubblico che, rifiutandosi di sottoscrivere un accordo di mediazione, abbia provocato una condanna dell'ente pubblico, quando era ragionevolmente prevedibile che la posizione dell'ente statale non sarebbe stata accolta in un contenzioso e, sulla base di un'analisi costi-benefici, sarebbe stato preferibile per l'erario pubblico raggiungere un accordo.

Esito operativo (parte dispositiva, dalla sintesi ufficiale della Corte) [tradotto]: la Corte dichiara l'incostituzionalità del numero 5 dell'articolo 16 del RLAM, per incompatibilità con il principio di legalità in materia sanzionatoria e con la riserva di legge (art. 76 n. 3 Cost.). Stabilisce un'interpretazione conforme obbligatoria della lettera c) del numero 1 dell'articolo 4 del RLAM, che è costituzionale «purché gli arbitrati internazionali che essa consente non siano fondati sui trattati internazionali vietati dall'articolo 422 della Costituzione». Dispone che gli effetti della sentenza siano rivolti al futuro, applicandosi ai procedimenti arbitrali in corso. Quanto al numero 1 dell'articolo 16 (mediazione con lo Stato ed enti pubblici), la Corte non ne dichiara l'incostituzionalità: lo Stato può sottoporsi a mediazione su materie transigibili, purché siano osservati i requisiti di legge e il principio di legalità. Voto concorrente della giudice Teresa Nuques Martínez; voti dissenzienti (votos salvados) dei giudici Jhoel Escudero Soliz e Alejandra Cárdenas Reyes.

Nota: Testo integrale non reperito nella sua parte dispositiva numerata verbatim: la copia PDF della sentenza accessibile era troncata (27 di 63 pagine, mancanti le sezioni «Efectos» e «Decisión»). Tradotti gli estratti verbatim disponibili: il Resumen ufficiale e il testo integrale dell'art. 16 RLAM (disposizione in materia di mediazione oggetto del giudizio); la parte dispositiva è resa dalla sintesi ufficiale della Corte Costituzionale e non dai punti numerati «Declarar...» originali. PDF completo pubblicato nel Registro Oficial, Edición Constitucional n. 15 del 02/04/2025.

Fonte: www.corteconstitucional.gob.ec

Emirati Arabi Uniti

Federal Decree-Law No. (40) of 2023 on Mediation and Conciliation in Civil and Commercial Disputes (Decreto-Legge federale n. 40/2023 sulla mediazione e conciliazione nelle controversie civili e commerciali; emanato il 28 settembre 2023, in vigore dal 29 dicembre 2023). Quadro attuato nel 2025 da decisioni del Federal Judicial Council · traduzione dal arabo (tradotto dalla versione ufficiale inglese pubblicata su uaelegislation.gov.ae)

Articolo 5. Riservatezza delle informazioni.

1. I procedimenti sia di Mediazione sia di Conciliazione sono riservati. La Mediazione e la Conciliazione, ovvero i documenti e le informazioni ivi presentati o gli accordi o le concessioni fatte dalle Parti coinvolte, non possono essere invocati dinanzi ad alcun tribunale o ente di qualsiasi natura. Il Centro, il Mediatore, il Conciliatore, le Parti e ogni persona coinvolta nella Mediazione e Conciliazione non possono divulgare alcuna informazione ricevuta durante i procedimenti senza il consenso di tutte le Parti coinvolte, salvo che la legge imponga di segnalare un reato rientrante nell'ambito dell'incarico di Mediazione o Conciliazione, secondo il caso.

2. Le regole di riservatezza e di non invocabilità di cui al comma 1 non si applicano alle disposizioni dell'Accordo di Composizione (Settlement Agreement) e ai documenti necessari alla sua esecuzione.

3. Qualora il Mediatore o il Conciliatore violi le regole di riservatezza di cui al presente articolo, la parte lesa può rivolgersi al Centro affinché siano applicate le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 40, ferme restando le disposizioni sulla responsabilità civile e penale.

Articolo 8 (Ambito di applicazione).

1. La Mediazione può essere svolta con riguardo a tutte le controversie civili e commerciali per le quali è possibile la Composizione, in modo da non contrastare con la legislazione applicabile, l'ordine pubblico o il buon costume dello Stato, fatto salvo l'articolo 28 e ferme restando le disposizioni delle leggi locali che disciplinano la Mediazione.

2. La Mediazione può riguardare l'oggetto della controversia in tutto o in parte.

3. Le disposizioni sulla Mediazione del presente Capo si applicano se: a) i procedimenti di Mediazione sono avviati nello Stato; e b) la Mediazione riguarda una controversia commerciale internazionale al di fuori dello Stato e le Parti convengono che essa sia disciplinata dalle disposizioni del presente Decreto-Legge.

Articolo 9. Accordo di Mediazione.

1. L'Accordo di Mediazione può essere concluso in una delle seguenti forme: a) prima del sorgere della controversia, sia esso autonomo sia incluso in un determinato contratto, su tutte o parte delle controversie che possano sorgere tra le Parti; oppure b) dopo il sorgere della controversia, anche se sia già stata instaurata una causa al riguardo.

2. L'Accordo di Mediazione può essere concluso solo da una persona fisica giuridicamente capace di disporre dei diritti, o da un rappresentante di una persona giuridica debitamente autorizzato; in caso contrario è nullo. L'Accordo non cessa di esistere per la morte di una Parte o l'estinzione della sua personalità giuridica, potendo in tal caso essere attuato da o nei confronti del successore legale, salvo diverso accordo delle Parti.

3. L'Accordo di Mediazione deve essere redatto per iscritto e firmato dalle Parti, mediante atto privato o pubblico, contenuto in messaggi o altri mezzi di comunicazione scritta, effettuato mediante comunicazione elettronica ai sensi della legislazione sulle transazioni elettroniche, o riportato in verbali giudiziari, in formato cartaceo o elettronico; in caso contrario è nullo.

4. Un espresso richiamo, in un contratto scritto, alle disposizioni di un contratto standard o ad altro documento che includa una clausola di Mediazione vale come Accordo di Mediazione scritto se tale richiamo incorpora espressamente detta clausola nel contratto.

5. L'Accordo di Mediazione deve definire l'oggetto della controversia e indicare la nomina o il metodo di nomina del Mediatore. Può prevedere che il procedimento sia condotto in una lingua diversa dall'arabo; in tal caso i documenti e le dichiarazioni presentati devono essere tradotti in arabo, ai sensi della legge federale sulla professione di traduttore.

Articolo 14. Decisione di rinvio alla Mediazione (Mediazione disposta dal giudice).

1. Nonostante l'articolo 7, il Tribunale competente può emettere una decisione di rinvio di una controversia alla Mediazione in qualsiasi fase della causa, su proposta del tribunale accompagnata dall'approvazione delle Parti, su richiesta delle Parti o in forza dell'Accordo di Mediazione.

2. Il Tribunale competente indica nella decisione di rinvio: a) l'approvazione delle Parti a ricorrere alla Mediazione, il loro impegno a comparire alle udienze e a fornire al Mediatore le informazioni e i documenti relativi alla controversia; b) l'oggetto della Mediazione; c) la durata della Mediazione, non superiore a tre (3) mesi dalla notifica dell'incarico al Mediatore nominato, rinnovabile per un ugual periodo una sola volta, con decisione del Tribunale competente su richiesta del Mediatore e con l'approvazione di tutte le Parti; e d) i costi iniziali della Mediazione e la loro ripartizione tra le Parti.

3. Le decisioni di rinvio emesse dal Tribunale competente non possono essere impugnate con alcun mezzo ordinario o straordinario.

4. Tutti i termini legali e giudiziari sono sospesi dal momento dell'emissione della decisione di rinvio e riprendono dopo la chiusura della Mediazione. Durante il periodo di Mediazione, il Tribunale competente può adottare le misure necessarie a salvaguardare i diritti delle Parti ed emettere i provvedimenti urgenti o cautelari necessari.

5. Alla conclusione della Mediazione, il Tribunale competente fissa un'udienza per la trattazione della causa.

Articolo 21. Cessazione della Mediazione disposta dal giudice.

1. La Mediazione cessa in uno dei seguenti casi: a) le Parti firmano un accordo di composizione; b) le Parti convengono di porre fine alla Mediazione prima di raggiungere un accordo di composizione, per qualsiasi ragione; c) una Parte comunica al Mediatore o al Centro di non voler partecipare o proseguire nella Mediazione; d) il Mediatore comunica al Centro, per iscritto o in via elettronica, che la Mediazione è irrealizzabile e non vi è possibilità di soluzione; e) il Mediatore comunica al Centro, per iscritto o in via elettronica, la cessazione a causa dell'assenza di una Parte a due sedute consecutive senza giustificazione; e f) la scadenza della durata della Mediazione senza rinnovo.

2. In ogni caso, alla cessazione, il Mediatore restituisce a ciascuna Parte le dichiarazioni e i documenti da essa presentati, senza conservarne copia, e invia al Centro una relazione scritta o elettronica sull'esito entro tre (3) giorni lavorativi; il Centro trasmette entro tre (3) giorni la relazione e l'esito alle Parti e al Tribunale competente.

Articolo 23. Omologazione dell'Accordo di Composizione.

1. Se, alla conclusione della Mediazione, le Parti raggiungono una composizione della controversia, in tutto o in parte, il Mediatore trasmette al Centro una relazione accompagnata dall'accordo di composizione firmato dalle Parti ai fini dell'omologazione; il Centro trasmette relazione e accordo al Tribunale competente entro tre (3) giorni lavorativi.

2. Il Tribunale competente omologa l'accordo ed emette una decisione che estingue la controversia, in tutto o in parte, in un'udienza da fissarsi entro sette (7) giorni lavorativi dalla ricezione dell'accordo. Dopo l'omologazione, l'accordo vale come titolo esecutivo e può essere munito della formula esecutiva, su richiesta di tutte le Parti o di una di esse, ed è eseguito secondo le procedure della Legge federale di procedura civile.

Articolo 25. Efficacia probatoria dell'Accordo di Composizione omologato.

Fatto salvo l'articolo 24, un accordo di composizione omologato è vincolante per le Parti e da esse irrevocabile, e ha la stessa efficacia probatoria delle sentenze giudiziarie. Pertanto, il merito e i fondamenti della medesima controversia tra le medesime Parti non possono essere nuovamente portati dinanzi al Tribunale, che rileva tale efficacia probatoria d'ufficio.

Nota: Testo integrale reperito (versione ufficiale inglese dal portale legislativo federale). La norma consta di 44 articoli; tradotti gli articoli centrali sulla mediazione: art. 5, 8, 9, 14, 21, 23 e 25. Il quadro è stato completato nel 2025 da decisioni del Federal Judicial Council (fonte istituzionale: moj.gov.ae). Lingua originale araba; traduzione effettuata sulla versione ufficiale inglese.

Fonte: uaelegislation.gov.ae

Filippine

IPOPHL Memorandum Circular No. 2024-007 — Amendments to the Revised Rules on Mediation (Emendamenti alle Regole Rivedute sulla Mediazione); adottato dall'Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), entrato in vigore il 29 marzo 2024 · traduzione dal inglese

Ambito della mediazione obbligatoria. La mediazione è obbligatoria per i seguenti procedimenti: (a) i ricorsi amministrativi per violazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e/o per concorrenza sleale; (b) i procedimenti inter partes; (c) le controversie relative ai pagamenti per trasferimento di tecnologia; e (d) le controversie relative ai termini di una licenza che investe i diritti dell'autore alla pubblica esecuzione o ad altra comunicazione della propria opera.

Eccezioni. I procedimenti in materia di DPI che comportano una domanda di ordine restrittivo temporaneo/ingiunzione preliminare, di sequestro o di altri rimedi accessori non sono sottoposti a mediazione, salvo che le parti, con istanza scritta, chiedano che il procedimento sia sottoposto a mediazione.

Mediazione facoltativa in appello. La mediazione è facoltativa per i procedimenti pendenti in grado di appello dinanzi all'Ufficio del Direttore Generale (Office of the Director General).

Modalità di svolgimento delle conferenze ADR. Le conferenze di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) si svolgono online, sotto l'egida dell'unità Servizi di Risoluzione Alternativa delle Controversie del Bureau of Legal Affairs (BLA-ADRS). Le parti sono informate della facoltà di sottoporre la loro controversia ad arbitrato conformemente alle vigenti regole e/o linee guida arbitrali dell'IPOPHL.

Denominazione della conferenza. La conferenza di pre-mediazione è ridenominata Conferenza di Risoluzione Alternativa delle Controversie (Conferenza ADR).

Termine della mediazione. Il termine consentito per la mediazione è di 60 giorni, prorogabile di 30 giorni mediante istanza scritta. Qualora la conciliazione sia imminente, le parti possono chiedere una proroga più lunga; la richiesta è valutata dall'ufficio di origine.

Mancata partecipazione ed effetti. La mancata o rifiutata partecipazione alla mediazione, e/o il mancato pagamento delle relative spese, da parte del soggetto che ha promosso il procedimento (ad es. l'opponente o il ricorrente) costituisce motivo di archiviazione (dismissal) del procedimento. Qualora sia invece la parte resistente a non partecipare o a rifiutarsi di partecipare e/o a non pagare le spese dovute, essa è dichiarata in contumacia (declared in default). Una parte può essere giustificata per la mancata comparizione una sola volta, e soltanto se una causa o giustificazione valida è presentata mediante istanza con pagamento della relativa spesa entro cinque giorni dopo l'incontro di mediazione.

Approvazione dell'accordo da parte dell'ufficio di origine. Gli uffici di origine presso i quali sono depositati i ricorsi o le impugnazioni in materia di DPI sono il Bureau of Legal Affairs, il Bureau of Copyrights, il Documentation, Information and Technology Transfer Bureau e l'Ufficio del Direttore Generale. Ove le parti raggiungano un accordo e depositino il loro accordo transattivo, i Servizi di Risoluzione Alternativa delle Controversie (ADRS) dell'IPOPHL trasmettono l'accordo all'ufficio di origine per l'approvazione entro cinque giorni dal suo ricevimento. Se l'ufficio di origine ritiene l'accordo non contrario alla legge, all'ordine pubblico, al buon costume o alle buone consuetudini, emette una sentenza o decisione fondata sull'accordo transattivo, la quale ha l'effetto di una sentenza nel merito ed è immediatamente esecutiva; in caso contrario, restituisce l'accordo transattivo alle parti per la modifica.

Esito della mediazione. Se la mediazione fallisce e/o è dichiarata conclusa, il BLA-ADRS informa nuovamente le parti della facoltà di sottoporre la controversia ad arbitrato; in mancanza, il procedimento è restituito all'ufficio di origine per la ripresa del procedimento di aggiudicazione. Una volta trasmesso il verbale di mancata conciliazione (Non-Settlement of Dispute) da parte del BLA-ADRS, il procedimento di aggiudicazione riprende immediatamente.

Nota: Testo integrale non reperito: il PDF ufficiale del Memorandum Circular No. 2024-007 (ospitato su SharePoint di ipophil.gov.ph) non è risultato scaricabile automaticamente. Tradotti fedelmente gli estratti/disposizioni operative disponibili dalle fonti che ne riproducono il contenuto (Managing Intellectual Property, 2 maggio 2024; law.asia). Non disponibile la numerazione esatta delle singole Rule/Section: i titoli delle disposizioni sono redazionali e rispecchiano la struttura sostanziale delle Regole Rivedute sulla Mediazione come emendate dal MC 2024-007.

Fonte: www.ipophil.gov.ph

Francia

Décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends · traduzione dal francese

Articolo 2 del decreto (modifica l'art. 21 CPC — Sezione VIII, ora intitolata «La risoluzione amichevole della lite»): La sezione VIII del capo I del titolo I è così modificata: 1° La sua intitolazione è sostituita dalla seguente: «Sezione VIII. La risoluzione amichevole della lite»; 2° L'articolo 21 è così modificato: a) il primo comma è completato con le parole: «e di determinare con esse il modo di risoluzione della lite più adatto alla causa»; b) dopo il primo comma è aggiunto un comma così redatto: «Le parti possono in qualsiasi momento convenire di risolvere in via amichevole la totalità o una parte della lite».

Articolo 3 del decreto (sostituisce il Titolo VI CPC — «Le convenzioni relative all'istruzione»), Art. 127 CPC: «Nel rispetto dei principi direttivi del processo, le cause sono istruite convenzionalmente dalle parti. In mancanza, esse sono istruite giudizialmente. Le cause istruite convenzionalmente formano oggetto di trattazione prioritaria in udienza».

Articolo 3 del decreto, Art. 128 CPC (primo comma): «Le convenzioni relative all'istruzione possono avere per oggetto di istruire l'intera lite o di realizzare una o più misure istruttorie. Nel corso di un'istruzione convenzionale o nel corso di un'istruzione giudiziale, le parti possono in particolare convenire di: 1° Determinare i punti di diritto ai quali intendono limitare il dibattito, purché vertano su diritti di cui hanno la libera disponibilità; 2° Fissare le modalità di comunicazione delle loro conclusioni e dei loro documenti [...]».

Articolo 17 del decreto (sostituisce l'intero Libro V CPC, ora intitolato «LA RISOLUZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE»), Art. 1528 CPC: «Le persone tra le quali sorge una controversia possono, alle condizioni previste dal presente libro, tentare di risolverla in via amichevole con l'aiuto di un giudice, di un conciliatore di giustizia, di un mediatore o, nell'ambito di una procedura partecipativa, dei loro avvocati».

Articolo 17 del decreto, Art. 1528-3 CPC (riservatezza): «Salvo diverso accordo delle parti, tutto ciò che è detto, scritto o fatto nel corso dell'udienza di composizione amichevole, della conciliazione affidata a un conciliatore di giustizia o della mediazione è riservato. Salvo diverso accordo delle parti, questa regola di riservatezza si applica ai documenti elaborati nell'ambito di tali processi amichevoli. I documenti prodotti nel corso dell'udienza di composizione amichevole, della conciliazione affidata a un conciliatore di giustizia o della mediazione non sono coperti dalla riservatezza. Si deroga alla riservatezza nei due casi seguenti: 1° In presenza di ragioni imperative di ordine pubblico o di motivi legati alla protezione dell'interesse superiore del minore o all'integrità fisica o psicologica della persona; 2° Quando la rivelazione dell'esistenza o la divulgazione del contenuto dell'accordo scaturito dalla conciliazione o dalla mediazione è necessaria per la sua attuazione o esecuzione».

Articolo 17 del decreto, Art. 1530 CPC (definizione): «La conciliazione e la mediazione disciplinate dal presente titolo si intendono come qualsiasi processo strutturato mediante il quale più persone tentano, con l'aiuto di un terzo, di pervenire a un accordo destinato alla risoluzione della controversia che le oppone».

Articolo 17 del decreto, Art. 1530-1 e 1530-2 CPC: «Art. 1530-1. La conciliazione è condotta dal giudice o da un conciliatore di giustizia, terzo a titolo gratuito istituito dal decreto n. 78-381 del 20 marzo 1978 relativo ai conciliatori di giustizia. Art. 1530-2. La mediazione è condotta da un mediatore, terzo in linea di principio retribuito, che non può essere un giudice o un conciliatore di giustizia. Il mediatore è una persona fisica o una persona giuridica [...]».

Articolo 17 del decreto, Art. 1532 CPC (udienza di composizione amichevole — «audience de règlement amiable»): «Il giudice investito della lite o incaricato dell'istruzione della causa può, su domanda di una delle parti o d'ufficio dopo averne raccolto il parere, decidere che esse siano convocate a un'udienza di composizione amichevole tenuta da un giudice che non fa parte del collegio giudicante. Questa decisione è una misura di amministrazione giudiziaria. Essa non spoglia il giudice della causa. La decisione di convocazione interrompe il termine di perenzione dell'istanza fino, se del caso, all'ultima udienza dinanzi al giudice incaricato dell'udienza di composizione amichevole. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili dinanzi al conseil de prud'hommes [tribunale del lavoro]».

Articolo 17 del decreto, Art. 1532-1 CPC (finalità): «L'udienza di composizione amichevole ha come finalità la risoluzione amichevole della controversia tra le parti, mediante il confronto equilibrato dei loro punti di vista, la valutazione dei loro bisogni, posizioni e interessi rispettivi, nonché la comprensione dei principi giuridici applicabili alla lite [...]».

Articolo 17 del decreto, Art. 1533 CPC (ingiunzione a incontrare un conciliatore o un mediatore): «Il giudice può, in qualsiasi momento dell'istanza, ingiungere alle parti di incontrare, entro un termine da lui determinato, un conciliatore di giustizia o un mediatore che le informerà sull'oggetto e sullo svolgimento della conciliazione o della mediazione. Nel corso di tale incontro, le parti possono essere assistite da qualsiasi persona avente titolo per farlo dinanzi alla giurisdizione adita. Il giudice può anche, nella decisione che ingiunge alle parti di incontrare un conciliatore di giustizia o un mediatore, ordinare una conciliazione o una mediazione subordinando la misura alla raccolta del consenso delle parti da parte del conciliatore di giustizia o del mediatore [...]».

Articolo 17 del decreto, Art. 1533-3 CPC (sanzione): «Il conciliatore di giustizia o il mediatore informa il giudice dell'assenza di una parte all'incontro. La parte che, senza legittimo motivo, non ottempera all'ingiunzione prevista al primo comma dell'articolo 1533 può essere condannata al pagamento di un'ammenda civile fino a un massimo di 10.000 euro».

Articolo 17 del decreto, Art. 1534 CPC (decisione di ricorrere a conciliatore/mediatore): «Salvo che sia diversamente disposto, il giudice investito della lite può, anche in sede di référé [procedimento d'urgenza], dopo aver raccolto l'accordo delle parti, designare un conciliatore di giustizia o ordinare una mediazione. La conciliazione o la mediazione può vertere sulla totalità o su una parte della lite. La decisione interrompe il termine di perenzione dell'istanza fino all'esito della conciliazione o della mediazione».

Articolo 10 del decreto (modifica l'art. 785 CPC — poteri del giudice dell'istruzione): «Art. 785. Il giudice dell'istruzione (juge de la mise en état) può ingiungere alle parti di incontrare un conciliatore di giustizia o un mediatore, conformemente al primo comma dell'articolo 1533, oppure ordinare una conciliazione o una mediazione alle condizioni previste dagli articoli da 1534 a 1534-5».

Nota: Testo integrale reperito su Legifrance. Tradotti 12 articoli/commi chiave (principio dell'amiable, ricodifica del Libro V CPC sui MARD, udienza di composizione amichevole, ingiunzione a incontrare mediatore/conciliatore con ammenda fino a 10.000 €).

Fonte: www.legifrance.gouv.fr

Georgia

Legge della Georgia n. 1158-IVმს-XIმპ del 9 dicembre 2025 «Sull'introduzione di modifiche alla Legge della Georgia "Sulla mediazione"» (pubblicata il 12/12/2025, cod. reg. 060000000.05.001.102887; modifica la Legge "Sulla mediazione" del 27.09.2019, cod. reg. 060000000.05.001.019578) · traduzione dal georgiano

Articolo 1. Nella Legge della Georgia «Sulla mediazione» (Gazzetta legislativa della Georgia, 27.09.2019, codice di registrazione: 060000000.05.001.019578) sono introdotte le seguenti modifiche: (…)

Articolo 14, comma 9 (modifiche): a) dopo la lettera «g» è aggiunta la lettera «g¹» del seguente contenuto: «g¹) l'elezione dei membri della Commissione etica dell'Associazione dei mediatori della Georgia (di seguito − Commissione etica);»; b) dopo la lettera «d» è aggiunta la lettera «d¹» del seguente contenuto: «d¹) l'approvazione del sistema di sviluppo professionale continuo dei mediatori;»; c) la lettera «e» è formulata nella seguente redazione: «e) l'approvazione dello standard unico di etica dei mediatori registrati nel registro unico dei mediatori e del regolamento sulla trattazione dei procedimenti disciplinari dei mediatori;».

Articolo 15¹. Commissione etica

1. La Commissione etica è composta da 9 membri. I membri della Commissione etica sono eletti per un mandato di 4 anni dall'assemblea generale dell'Associazione dei mediatori, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Associazione dei mediatori.

2. Sono considerati eletti membri della Commissione etica quei candidati che ottengono più voti rispetto agli altri candidati.

3. La Commissione etica svolge la propria attività in modo indipendente, sulla base delle norme di etica professionale del mediatore, in conformità alla presente legge e al regolamento sulla trattazione dei procedimenti disciplinari dei mediatori approvato dall'assemblea generale dell'Associazione dei mediatori.

4. La Commissione etica elegge tra i propri membri, a scrutinio segreto, a maggioranza della composizione nominale, per un mandato di 4 anni, il presidente della Commissione etica. Il presidente della Commissione etica deve essere al contempo membro dell'Associazione dei mediatori. Una persona può essere eletta presidente della Commissione etica soltanto per due volte consecutive.

5. In caso di cessazione anticipata del mandato di un membro della Commissione etica, il suo posto è occupato dal nuovo membro della Commissione etica eletto, il quale è eletto dalla più prossima assemblea generale dell'Associazione dei mediatori.

6. La Commissione etica verifica le informazioni ricevute sul mediatore e ne esamina la fondatezza, altresì esamina e decide la questione dell'imposizione della responsabilità disciplinare al mediatore, in conformità alla presente legge e al regolamento sulla trattazione dei procedimenti disciplinari dei mediatori.

7. Una lettera o comunicazione anonima non può costituire fondamento per l'esame della questione dell'imposizione della responsabilità disciplinare al mediatore.

8. Le modalità dell'imposizione della responsabilità disciplinare al mediatore e della trattazione del procedimento disciplinare sono determinate dal regolamento sulla trattazione dei procedimenti disciplinari dei mediatori.

9. La Commissione etica ha facoltà, sulla base dell'istanza delle parti, di richiedere a un organo statale e/o a una persona giuridica di diritto privato, secondo le modalità stabilite dalla legge, le informazioni e la documentazione necessarie per adottare la decisione sul procedimento disciplinare in esame, di interrogare le relative persone fisiche e di compiere le altre azioni necessarie per l'esercizio efficace delle proprie competenze. L'organo statale e la persona giuridica di diritto privato devono motivare, in conformità alla legislazione della Georgia, l'eventuale rifiuto di rilasciare le relative informazioni e documentazione.

10. La Commissione etica adotta le decisioni a nome dell'Associazione dei mediatori.

Articolo 15². Impugnazione della decisione della Commissione etica sull'imposizione di una sanzione disciplinare al mediatore e modalità di esame del ricorso

1. Il mediatore ha diritto di impugnare la decisione della Commissione etica sull'imposizione a suo carico di una sanzione disciplinare, entro il termine di 30 giorni dalla sua notifica a lui/al suo rappresentante, dinanzi alla Sezione disciplinare della Corte suprema della Georgia. Il ricorso avverso tale decisione è depositato presso la Commissione etica. Entro 7 giorni dal ricevimento di tale ricorso, il presidente della Commissione etica trasmette il fascicolo disciplinare, unitamente al ricorso, alla Sezione disciplinare della Corte suprema della Georgia e ne dà comunicazione alle parti del procedimento connesso all'esame del ricorso.

2. La Sezione disciplinare della Corte suprema della Georgia esamina il ricorso secondo le modalità stabilite dal Capo XIII¹ della Legge organica della Georgia «Sui tribunali ordinari», tenuto conto delle norme della presente legge.

3. Parti del procedimento connesso all'esame del ricorso sono l'Associazione dei mediatori e il mediatore al quale è stata imposta la sanzione disciplinare.

4. Il processo di esame del ricorso è riservato, e la relativa seduta della Sezione disciplinare della Corte suprema della Georgia è a porte chiuse. Su richiesta di entrambe le parti, la seduta deve svolgersi pubblicamente.

11. La decisione della Sezione disciplinare della Corte suprema della Georgia è sottoscritta dai membri della Sezione disciplinare che hanno esaminato il procedimento. Tale decisione è pubblicata secondo le modalità stabilite dalla legge. In caso di opinione dissenziente di un membro, essa è allegata alla decisione.

12. In caso di modifica, da parte della Sezione disciplinare, della sanzione disciplinare del mediatore, all'atto dell'imposizione di una misura di intervento disciplinare, la decisione è inviata alle parti. La Commissione etica è tenuta, entro 10 giorni dalla notifica di tale decisione, a determinare il contenuto della lettera privata di raccomandazione e a inviarla al mediatore.

13. La decisione della Sezione disciplinare della Corte suprema della Georgia è inviata alle parti.

Articolo 2. La presente legge entra in vigore contestualmente alla sua pubblicazione.

Nota: Testo georgiano integrale reperito su matsne.gov.ge. Tradotti i nuovi Articoli 15¹ (Commissione etica) e 15² (procedura disciplinare/impugnazione) più le modifiche all'art. 14. I commi 5-10 dell'art. 15² (dettagli sul verbale della seduta) sono omessi per sintesi.

Fonte: matsne.gov.ge

Grecia

Nomos 5197/2025 (ΦΕΚ Α' 76/16-05-2025), modifica del n. 4640/2019 · traduzione dal greco

Articolo 55 — Cambiamento dell'ente di riscossione del contributo (parábolo) per la presentazione della domanda di accreditamento — Modifica del paragrafo 2 dell'articolo 28 della legge n. 4640/2019

Nel paragrafo 2 dell'articolo 28 della legge n. 4640/2019 (Α΄190), relativo all'accreditamento dei mediatori, alla lettera β) le parole «a favore dello Stato (υπέρ του Δημοσίου)» sono sostituite dalle parole «a favore del Fondo di Finanziamento degli Edifici Giudiziari — ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.» e le parole «con decisione congiunta dei Ministri delle Finanze e della Giustizia» sono sostituite dalle parole «con decisione congiunta dei Ministri dell'Economia Nazionale e delle Finanze e della Giustizia», e la lettera β) è formulata come segue:

«β) Presupposto per la partecipazione dei candidati agli esami è la presentazione alla Commissione d'esame di una domanda, che deve essere accompagnata da un certificato dell'Ente di formazione, nel quale si attesta che i mediatori candidati hanno ricevuto la formazione e l'addestramento di base, secondo quanto previsto nella presente legge. La Commissione d'esame stabilisce le modalità di presentazione della domanda e dei documenti allegati. La domanda è accompagnata da un contributo (parábolo) di cento (100) euro a favore del Fondo di Finanziamento degli Edifici Giudiziari (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), che può essere adeguato con decisione congiunta dei Ministri dell'Economia Nazionale e delle Finanze e della Giustizia.»

Articolo 59 — Mediazione catastale in cause con convenuti enti di autonomia locale (O.T.A.) o persone giuridiche di diritto pubblico e lo Stato — Modifica della lettera δ) del paragrafo 2 dell'articolo 6 della legge n. 2664/1998

1. Alla lettera δ) del paragrafo 2 dell'articolo 6 della legge n. 2664/1998 (Α΄275) sono apportate le seguenti modifiche [...] e la lettera δ) è formulata come segue:

«δ) Prima della discussione dell'azione di cui alla lettera α) e a pena di inammissibilità della discussione, l'attore è tenuto a invitare, con l'atto di citazione o con atto separato, tutti i convenuti, eccetto le persone di residenza ignota, a una sessione iniziale obbligatoria di mediazione dinanzi a un mediatore catastale scelto da un registro speciale, redatto e tenuto in forma elettronica dalla Commissione Centrale di Mediazione dell'articolo 10 della legge 4640/2019 (Α΄190). In caso di mancata comparizione ingiustificata dei convenuti alla sessione iniziale obbligatoria è imposta una spesa giudiziaria maggiorata. In caso di raggiungimento di un accordo, il verbale del mediatore è iscritto nel foglio catastale e viene corretta l'iscrizione catastale inesatta. Se con l'azione si chiedono anche variazioni geometriche nei diagrammi catastali, si allegano al verbale di mediazione, a pena di nullità, il diagramma topografico delle variazioni geometriche e la ricevuta della sua presentazione elettronica nella banca dati elettronica dell'Ente [...]. Quanto alle questioni relative alla procedura della sessione iniziale obbligatoria di mediazione, al contenuto e all'efficacia del verbale di mediazione, si applicano analogicamente le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 6, dell'articolo 7 [...], e dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge 4640/2019 (Α΄190), rispettivamente.

Se tra le parti figurano lo Stato, gli enti di autonomia locale (O.T.A.) o persone giuridiche di diritto pubblico, in deroga al paragrafo 2 dell'articolo 6 della legge 4640/2019 e a ogni altra disposizione contraria, essi partecipano alla Sessione Iniziale Obbligatoria di Mediazione, nella quale sono rappresentati dal funzionario competente del Consiglio Giuridico dello Stato (ΝΣΚ) e dai consulenti giuridici in servizio, o da avvocati con incarico stipendiato o da avvocati con procura speciale a tal fine, rispettivamente. I rappresentanti prendono parte alla Sessione Iniziale Obbligatoria e firmano i verbali di conclusione della Sessione Iniziale Obbligatoria, di sottoposizione alla procedura di mediazione e di raggiungimento o mancato raggiungimento dell'accordo. [...]

In particolare, i funzionari competenti del Consiglio Giuridico dello Stato partecipano alla Sessione Iniziale Obbligatoria mediante videoconferenza, salvo che dichiarino per iscritto al Mediatore di voler partecipare con presenza fisica. Fino allo svolgimento della Sessione Iniziale Obbligatoria, la quale, in deroga a ogni altra disposizione, è notificata allo Stato greco almeno trenta (30) giorni prima della Sessione, è fornito ai funzionari competenti un documento delle Amministrazioni competenti in merito alla rivendicazione o meno di diritti dello Stato sul diritto che viene leso dalla prima iscrizione inesatta. In caso di mancata fornitura del suddetto documento si genera una presunzione di non rivendicazione di diritti da parte dello Stato. La mancata trasmissione del suddetto documento, nonché la sua trasmissione non tempestiva da parte del dipendente dell'Amministrazione competente, costituisce specifico illecito disciplinare [...].»

2. L'efficacia del paragrafo 1 per quanto riguarda lo Stato inizia dal 16.9.2025.

Nota: Testo integrale reperito (taxheaven a paywall; testo trovato via ΦΕΚ Α΄76 riprodotto nella circolare ufficiale AADE Ο.3060/2025). Tradotti l'art. 55 e l'art. 59 nella versione originaria (prima delle successive modifiche introdotte dall'art. 23 della l. 5232/2025).

Fonte: www.aade.gr

Guyana

Arbitration Act 2024 (Act No. 6 of 2024): abroga l'Arbitration Act 1916 — Parte Seconda «Mediation of Disputes» (artt. 63-88) e art. 47 · traduzione dal inglese

Art. 47 (Composizione prima della conclusione dell'arbitrato) — (1) In un procedimento arbitrale l'arbitro può favorire la composizione della controversia con l'accordo delle parti. (2) Ai fini del comma (1) l'arbitro può ricorrere alla mediazione o ad altre procedure in qualsiasi momento del procedimento arbitrale. (3) Se durante il procedimento le parti compongono la controversia, l'arbitro pone fine al procedimento e, con l'accordo delle parti, registra la composizione sotto forma di lodo arbitrale a termini concordati. (4) Un lodo arbitrale a termini concordati contiene in sostanza gli elementi di un lodo arbitrale previsti dall'articolo 49.

PARTE SECONDA — MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 63 (Sottoposizione a mediazione) — (1) Una parte di un accordo può, con il consenso dell'altra parte, sottoporre a mediazione, da parte di un'istituzione o di una persona concordata dalle parti, qualsiasi controversia derivante da tale accordo. (2) La sottoposizione a mediazione può essere fatta per iscritto, per telefono o altra forma di comunicazione verbale, via fax, telex, e-mail o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica e deve indicare brevemente la natura della controversia. (3) La sottoposizione fatta per telefono o altro mezzo verbale deve, salvo diverso accordo delle parti, essere confermata per iscritto e deve indicare nomi, indirizzi e numeri telefonici delle parti e, in breve, la natura della controversia. (4) Il procedimento di mediazione ha inizio quando l'altra parte accetta l'invito alla mediazione. (5) L'accettazione può avvenire mediante lettera, telefono o altra forma di comunicazione verbale, fax, telex, e-mail o altro mezzo elettronico. (6) L'accettazione fatta per telefono o con altri mezzi verbali deve essere confermata per iscritto, ma la mancata conferma scritta non invalida il procedimento. (7) La mancata accettazione dell'invito entro quattordici giorni dal ricevimento, o entro il termine indicato nell'invito, è considerata rifiuto dell'invito alla mediazione.

Art. 64 (Rinvio alla mediazione da parte del giudice) — (1) Il giudice dinanzi al quale è pendente un'azione può, in qualsiasi fase del procedimento, ove ritenga che la mediazione faciliterà la risoluzione della controversia o di parte di essa, rinviarla a mediazione. (2) Una parte può, con l'accordo dell'altra parte e in qualsiasi momento prima della sentenza definitiva, chiedere al giudice, previa notifica, che l'intera azione o parte di essa sia rinviata a mediazione. (3) Il rinvio ai sensi dei commi (1) o (2) deve indicare: (a) la natura della controversia; (b) il valore monetario della domanda, se presente; (c) le ragioni del rinvio; e (d) il rimedio richiesto; e deve avere allegate copie degli atti e ogni altro documento che il giudice ritenga rilevante. (4) Il rinvio opera come sospensione del procedimento giudiziario. (5) Qualora il rinvio conduca alla composizione della controversia o di parte di essa, la composizione è: (a) redatta e depositata presso il giudice; (b) registrata dal giudice come propria sentenza; e (c) eseguita dal giudice come propria sentenza. (6) Qualora il rinvio non conduca a composizione, il giudice prosegue il procedimento dal punto in cui il rinvio è stato disposto. (7) Il rinvio da parte del giudice specifica il termine entro il quale deve essergli presentata una relazione sul rinvio.

Art. 65 (Numero dei mediatori) — (1) Salvo diverso accordo delle parti, vi è un solo mediatore. (2) Qualora vi sia più di un mediatore, i mediatori agiscono congiuntamente.

Art. 66 (Nomina del mediatore) — (1) Le parti possono nominare come mediatore qualsiasi persona o istituzione che ritengano accettabile. (2) Le parti possono chiedere l'assistenza di un'istituzione o persona idonea per la nomina del mediatore e possono chiederle: (a) di raccomandare i nomi o fornire un elenco di persone idonee a fungere da mediatore; oppure (b) di condurre la mediazione. (3) Le parti possono adottare le Regole di Mediazione di cui alla Quarta Tabella (Fourth Schedule) della presente legge.

Art. 74 (Poteri del mediatore) — (1) Il mediatore, in modo indipendente e imparziale, fa tutto il necessario per aiutare le parti a risolvere in modo soddisfacente la loro controversia. (2) Il mediatore può tenere riunioni congiunte o separate con le parti e formulare suggerimenti per facilitare la composizione. (3) Il mediatore può, ove necessario e se le parti accettano di pagarne le spese, ottenere il parere di un esperto su un aspetto tecnico della controversia. (4) La richiesta dei servizi di un esperto può essere formulata dal mediatore o da una parte con il consenso dell'altra. (5) Il mediatore è guidato dai principi di obiettività, equità e giustizia e tiene conto, tra l'altro, dei diritti e degli obblighi delle parti, degli usi del settore commerciale interessato e delle circostanze della controversia, comprese eventuali precedenti prassi commerciali tra le parti. (6) Il mediatore può condurre il procedimento nel modo che ritiene appropriato, ma tiene conto dei desideri delle parti e della necessità di una rapida composizione. (7) Il mediatore può porre fine alla mediazione ogniqualvolta ritenga che l'ulteriore mediazione non contribuirà a risolvere la controversia.

Art. 79 (Riservatezza della mediazione) — (1) Un verbale, una relazione, l'accordo di composizione (salvo quando la sua divulgazione sia necessaria ai fini dell'attuazione e dell'esecuzione) e gli altri documenti richiesti nel corso della mediazione sono riservati e non possono essere usati come prova né essere oggetto di discovery in alcun procedimento giudiziario. (2) Il mediatore non divulga le informazioni fornite nel corso della mediazione a chi non sia parte della mediazione senza il consenso delle parti. (3) Fermo restando il comma (1), una parte non può avvalersi come prova in giudizio: (a) del verbale della mediazione; (b) delle dichiarazioni rese durante la mediazione; o (c) di qualsiasi informazione ottenuta durante la mediazione.

Art. 80 (Fine della mediazione) — (1) La mediazione termina quando: (a) le parti sottoscrivono un accordo di composizione; (b) il mediatore pone fine al procedimento per mancato pagamento di un deposito ai sensi dell'articolo 88; (c) il mediatore, dopo essersi consultato con le parti, dichiara che l'ulteriore mediazione non è utile; (d) le parti indirizzano congiuntamente al mediatore una dichiarazione secondo cui la mediazione è terminata; oppure (e) una parte indirizza al mediatore e all'altra parte una dichiarazione secondo cui la mediazione è terminata. (2) La dichiarazione di cui al comma (1) può essere scritta o orale, ma quando non è scritta il mediatore la mette a verbale.

Art. 81 (Accordo di composizione) — (1) Qualora al mediatore appaia che esistano elementi di una composizione accettabile per le parti, egli può formularne i termini e sottoporli alle parti per la loro valutazione e, ricevute le osservazioni delle parti, può riformularli alla luce di esse. (2) Se le parti raggiungono un accordo sulla composizione, possono redigere e sottoscrivere un accordo scritto di composizione e, se richiesto dalle parti, il mediatore può redigerlo o assisterle nel redigerlo. (3) Quando le parti sottoscrivono l'accordo di composizione, si considera che abbiano convenuto che esso è vincolante per le parti e per coloro che rispettivamente da esse traggono diritto. (4) Il mediatore autentica l'accordo di composizione e ne fornisce copia a ciascuna delle parti.

Art. 82 (Status ed effetti dell'accordo di composizione) — Qualora le parti convengano che una composizione è vincolante, l'accordo di composizione ha lo stesso effetto di un lodo arbitrale ai sensi dell'articolo 52.

Art. 83 (Ricorso a procedimenti arbitrali o giudiziari) — Le parti non avviano, durante il procedimento di mediazione, alcun procedimento arbitrale o giudiziario relativo a una controversia che sia oggetto del procedimento di mediazione.

Art. 86 (Esclusione della responsabilità) — (1) Il mediatore non può essere parte in alcun procedimento giudiziario relativo a una mediazione ai sensi della presente legge alla quale abbia partecipato. (2) Il mediatore non è responsabile per alcun atto od omissione nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che sia provato che abbia agito in mala fede.

Nota: Testo integrale reperito da WIPO Lex (text ID 493506): il PDF ufficiale della Gazzetta reindirizzava a una home-page dinamica. La mediazione è disciplinata dalla Parte Seconda (artt. 63-88); tradotti gli articoli centrali (47, 63, 64, 65, 66, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 86). Non tradotta la Quarta Tabella (Mediation Rules), richiamata dall'art. 66(3), non reperita nell'estrazione.

Fonte: officialgazette.gov.gy

Iran

Legge sui Consigli di risoluzione delle controversie (قانون شوراهای حل اختلاف), approvata il 22/6/1402 (2023) · traduzione dal persiano

Art. 1 — Al fine della risoluzione delle controversie e della conciliazione e composizione amichevole (صلح و سازش) tra persone fisiche e giuridiche private, i consigli di risoluzione delle controversie, denominati in questa legge in forma abbreviata «consiglio» (شورا), sono costituiti sotto la supervisione del Potere giudiziario e alle condizioni previste dalla presente legge.

Art. 13 — I consigli, nei casi seguenti e secondo il caso, su richiesta dell'attore, della parte civile o del querelante, agiscono ai fini della conciliazione e composizione amichevole (صلح و سازش): 1. tutte le materie civili e di diritto privato; 2. l'aspetto privato dei reati non suscettibili di remissione (procedibili d'ufficio); 3. tutti i reati suscettibili di remissione (procedibili a querela). Nota: qualora l'esame del consiglio avvenga su richiesta di una delle parti e l'altra parte, entro la fine della prima udienza, dichiari la propria indisponibilità a essere esaminata dal consiglio, il consiglio archivia la richiesta e indirizza le parti all'autorità competente.

Art. 14 — A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie e i reati in essa indicati sono esaminati dal Tribunale di pace (دادگاه صلح), e il consiglio agisce esclusivamente in materia di conciliazione e composizione amichevole (صلح و سازش) secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 16 — Nei casi previsti dall'articolo (13), l'avvio dell'esame presso il consiglio avviene mediante richiesta scritta o orale. La richiesta orale è messa a verbale e sottoscritta dall'attore o dal richiedente. Nota: la richiesta di esame deve contenere: 1. nome e cognome, nome del padre, denominazione della persona giuridica, codice nazionale e domicilio delle parti; 2. l'oggetto della domanda e la sua quantificazione nelle controversie patrimoniali; 3. l'oggetto della richiesta o della querela; 4. i motivi e i documenti a sostegno della domanda, della richiesta o della querela.

Art. 20 — Nell'attuazione degli articoli (13) e (15), il consiglio, dopo aver convocato il convenuto o il denunciato per l'udienza, procede e, in caso di conciliazione tra le parti, emette un verbale di conciliazione (گزارش اصلاحی); nei casi di cui all'articolo (13) il fascicolo è archiviato presso il consiglio, e nei casi di cui all'articolo (15) l'esito, unitamente a copia del verbale di conciliazione, è trasmesso all'autorità giudiziaria affinché questa disponga la chiusura del fascicolo con provvedimento amministrativo. Nota 1: qualora l'accordo e la conciliazione comportino un diritto, un obbligo o un impegno, tali elementi sono indicati nel verbale di conciliazione in modo esplicito e determinato, con l'indicazione dei diritti e degli obblighi delle parti e delle modalità e dei tempi di adempimento. Nota 2: nei casi in cui le parti subordinino la conciliazione al parere di un perito di comune gradimento, di un arbitro o di un mediatore (میانجی), il consiglio, nel disporre il rinvio, acquisisce il parere di tali soggetti e, se non contrario alle leggi e ai regolamenti e purché le parti vi aderiscano, ne riporta il contenuto nel verbale di conciliazione; i pareri di tali soggetti non hanno efficacia esecutiva se non riportati nel verbale di conciliazione.

Art. 21 — Nell'attuazione degli articoli (13) e (15), qualora il consiglio, tenute almeno due udienze entro tre mesi, non riesca a realizzare la conciliazione tra le parti, il fascicolo è archiviato presso il consiglio e, su richiesta dell'attore o della parte civile, è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. Qualora il fascicolo sia stato rinviato da autorità giudiziarie, la relazione sulle attività e sull'esito è trasmessa a tale autorità.

Art. 25 — L'opposizione delle parti alla decisione del consiglio, nonché l'opposizione del terzo avverso il verbale di conciliazione e la decisione del consiglio, possono essere proposte dinanzi al Tribunale di pace del medesimo distretto giudiziario; qualora la decisione o il verbale di conciliazione siano annullati dall'autorità investita dell'opposizione, questa è tenuta a esaminare direttamente il fascicolo ed emettere sentenza. Nota: il verbale di conciliazione è definitivo. Qualora una delle parti proponga opposizione al verbale di conciliazione per non corrispondenza dello stesso con l'accordo raggiunto, con provvedimento del Tribunale di pace l'esecuzione del verbale è sospesa e l'opposizione è esaminata dal medesimo tribunale.

Art. 26 — Il verbale di conciliazione di cui all'articolo (20), previa approvazione del giudice del Tribunale di pace, è eseguito conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti nel Paese.

Nota: Testo integrale reperito dal portale giuridico ekhtebar.ir (pagina del Centro ricerche del Majlis a rendering dinamico). Legge di 41 articoli e 37 note (approvata il 22/6/1402, confermata dal Consiglio dei Guardiani il 12/7/1402). Tradotti gli articoli centrali sul nuovo assetto conciliativo/mediativo dei consigli (1, 13, 14, 16, 20, 21, 25, 26): il contenzioso è trasferito al nuovo Tribunale di pace (دادگاه صلح) e il consiglio agisce solo per «صلح و سازش» (conciliazione/composizione amichevole).

Fonte: rc.majlis.ir

Isole Marshall

Marshall Islands Rules of Civil Procedure (MIRCP 2024, in vigore dal 1° novembre 2024) — Rule 72 · traduzione dal inglese

Regola 72 (Mediazione e altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie) — Fatte salve le disposizioni di legge e le regole più specifiche, i giudici possono rinviare le controversie alla mediazione o ad altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie ai sensi della Sezione 261 del Judiciary Act, 27 MIRC.

Nota: La Rule 72 (Titolo IX «Special Proceedings», pag. 82) è una norma costituita da un unico periodo, priva di sottocommi. Testo verificato tramite visualizzazione diretta del PDF (l'estrazione automatica del testo si fermava all'indice). La regola opera come norma di rinvio alla Sezione 261 del Judiciary Act (27 MIRC) per la disciplina sostanziale della mediazione.

Fonte: rmicourts.org

Israele

Decisione del Governo n. 2388 del 12.11.2024 — Ratifica della Convenzione ONU sugli accordi transattivi internazionali derivanti dalla mediazione (Convenzione di Singapore) · traduzione dal ebraico

SI DELIBERA:

A. Di ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sugli accordi transattivi internazionali derivanti dalla mediazione (di seguito: Convenzione di Singapore), con una riserva conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della Convenzione, secondo il testo che segue.

B. Di stabilire che il consenso all'applicazione della Convenzione di Singapore a un accordo di mediazione internazionale di cui lo Stato di Israele o un ministero governativo (comprese le unità ausiliarie e altre unità dello Stato) sia parte, sarà prestato previa approvazione del Vice Consigliere giuridico del Governo (diritto internazionale) quando il valore dell'operazione oggetto dell'accordo è pari o superiore a 5 milioni di NIS, e previa approvazione del Consigliere giuridico del Governo quando il valore dell'operazione oggetto dell'accordo è pari o superiore a 100 milioni di NIS.

C. Di conferire al Ministro degli Esteri il potere di dare attuazione al punto A della presente decisione.

RISERVA DELLO STATO DI ISRAELE (riserva ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione) — Conformemente alle disposizioni dell'articolo 8(1)(b) della Convenzione, il Governo dello Stato di Israele dichiara che la Convenzione si applicherà soltanto nella misura in cui le parti dell'accordo transattivo (di mediazione) abbiano convenuto l'applicazione della Convenzione. [Nel testo originale la riserva è riportata anche in inglese: «In accordance with paragraph 1(b) of Article 8 of the Convention, the Government of the State of Israel declares that the Convention shall apply only to the extent that the parties to the settlement agreement have agreed to the application of the Convention».]

Una copia della Convenzione è depositata negli archivi della Segreteria del Governo. La decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 19(b) del regolamento per l'attività del Governo.

Nota: Tradotte tutte le clausole operative della decisione (A, B, C) e il testo della riserva. Segnalazione: la modifica alla Legge sui tribunali (חוק בתי המשפט), citata come contesto della ratifica, NON figura come clausola operativa autonoma nel testo della decisione pubblicato su gov.il (è oggetto del correlato disegno di legge/materiale di accompagnamento). La Convenzione, firmata da Israele il 7.8.2019, entra in vigore per Israele l'8.7.2025.

Fonte: www.gov.il

Kirghizistan

Legge della Repubblica del Kirghizistan n. 256 del 14 novembre 2025 «Sulla mediazione» (adottata dallo Jogorku Kenesh il 25 settembre 2025; in vigore dal 3 dicembre 2025); abroga e sostituisce la Legge n. 161 del 28 luglio 2017. Legge collegata n. 257 introduce modifiche connesse · traduzione dal russo

Articolo 1. Oggetto della disciplina della presente Legge

1. La presente Legge disciplina i rapporti connessi all'applicazione della mediazione ai conflitti (controversie) derivanti da rapporti giuridici civili, familiari, di lavoro e penali.

2. La mediazione non si applica nei casi in cui il conflitto (controversia) incida sugli interessi di altri soggetti che non partecipano alla mediazione.

3. La mediazione non costituisce attività imprenditoriale (commerciale).

Articolo 4. Principi dello svolgimento della mediazione

1. La mediazione si svolge sulla base dei principi: 1) di volontarietà; 2) di autodeterminazione e di parità delle parti della mediazione; 3) di neutralità del mediatore; 4) di riservatezza.

2. L'applicazione dei principi di autodeterminazione e parità delle parti della mediazione, di neutralità del mediatore e di riservatezza si estende all'incontro informativo di mediazione.

3. L'applicazione del principio di volontarietà non si estende allo svolgimento dell'incontro informativo di mediazione.

Articolo 5. Principio di volontarietà

1. Nessuno ha il diritto di costringere le parti a comporre la controversia mediante la mediazione.

2. Nessuno ha il diritto di costringere il mediatore a prestare assistenza nella composizione della controversia mediante la mediazione.

3. Gli accordi raggiunti dalle parti della mediazione sono eseguiti volontariamente.

Articolo 6. Principio di autodeterminazione e parità delle parti della mediazione

1. Le persone fisiche e (o) giuridiche, i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, o i gruppi di persone scelgono autonomamente il mediatore (i mediatori) o il centro di mediazione, salvo che la legislazione in materia di mediazione disponga diversamente.

2. Le parti della mediazione determinano autonomamente l'elenco delle questioni da discutere, le opzioni di composizione del conflitto (controversia), il contenuto dell'accordo di mediazione, i termini e le modalità della sua esecuzione, nonché le altre questioni relative al conflitto (controversia) e allo svolgimento della mediazione. Gli altri partecipanti alla mediazione possono fornire consulenze e raccomandazioni alle parti della mediazione, ma la decisione è presa esclusivamente dalle parti della mediazione.

3. Le parti della mediazione hanno pari possibilità nello svolgimento della mediazione e nell'elaborazione di un accordo reciprocamente accettabile.

Articolo 7. Principio di neutralità del mediatore

1. Il mediatore è neutrale nei confronti delle parti della mediazione ed è indipendente dalle parti della mediazione, dagli organi del potere statale, dagli organi dell'autogoverno locale, dai loro funzionari e da altre persone fisiche e giuridiche.

2. In presenza di circostanze che incidono sulla neutralità del mediatore, quest'ultimo deve rifiutare lo svolgimento della mediazione indicando i motivi del rifiuto.

3. Il mediatore non può essere rappresentante o difensore di alcuna delle parti nel procedimento giudiziario o arbitrale relativo alla controversia o al procedimento penale in cui è stato mediatore.

4. Il mediatore non ha il diritto di fornire alle parti della mediazione consulenze e raccomandazioni sull'adozione della decisione nel merito del conflitto (controversia).

5. Il mediatore non può adottare la decisione nel merito del conflitto (controversia) tra le parti della mediazione.

6. Il mediatore fornisce alle parti della mediazione consulenze e raccomandazioni relative alle modalità di svolgimento della mediazione e alla formalizzazione dei suoi risultati.

Articolo 8. Principio di riservatezza

1. Nello svolgimento della mediazione e dell'incontro informativo di mediazione è mantenuta la riservatezza di tutte le informazioni relative alla mediazione.

2. Il mediatore e i dipendenti del centro di mediazione sono tenuti a osservare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incontro informativo di mediazione e (o) della procedura di mediazione. Tale obbligo si estende anche al mediatore la cui attività sia sospesa o cessata.

3. Le parti della mediazione non hanno il diritto di divulgare le informazioni connesse al processo di mediazione, salvo che il contratto sullo svolgimento della mediazione disponga diversamente.

4. Il mediatore e i dipendenti del centro di mediazione non possono essere interrogati in qualità di testimoni sulle notizie di cui siano venuti a conoscenza nel corso dell'incontro informativo di mediazione e dello svolgimento della procedura di mediazione.

5. È vietato richiedere al mediatore e al centro di mediazione informazioni relative all'incontro informativo di mediazione e (o) alla procedura di mediazione, salvo i casi previsti dal comma 6 del presente articolo.

6. Il principio di riservatezza non si applica nei casi: 1) di necessità di tutela della vita o della salute ovvero di garanzia della libertà di una persona o di tutela del superiore interesse del minore; 2) di fornitura di informazioni per confermare il fatto della conclusione dell'accordo di mediazione, quando l'altra parte contesti o neghi tale fatto; 3) in cui la divulgazione del contenuto dell'accordo di mediazione sia necessaria per la sua esecuzione volontaria o coattiva, ciò che deve essere espressamente indicato nell'accordo di mediazione; 4) in cui una controversia giuridica o disciplinare sia rivolta contro la persona che ha rivelato l'informazione e derivi dal processo di mediazione, laddove la divulgazione di tale informazione sia necessaria per la tutela degli interessi giuridici di detta persona.

Articolo 11. Camera dei mediatori della Repubblica del Kirghizistan

1. La Camera dei mediatori della Repubblica del Kirghizistan (di seguito: Camera dei mediatori) è una comunità professionale autogovernata dei mediatori, fondata sull'appartenenza obbligatoria ad essa dei mediatori della Repubblica del Kirghizistan e destinata a favorire lo sviluppo della mediazione nella Repubblica del Kirghizistan. La Camera dei mediatori organizza la propria attività secondo i principi dell'autogoverno quale istituzione della società civile non facente parte del sistema degli organi statali e degli organi dell'autogoverno locale. La Camera dei mediatori svolge la propria attività in conformità alla Costituzione della Repubblica del Kirghizistan, alla presente Legge, agli altri atti normativi e allo statuto della Camera dei mediatori.

2. La Camera dei mediatori è una persona giuridica senza scopo di lucro dotata di una forma organizzativo-giuridica autonoma: Camera dei mediatori della Repubblica del Kirghizistan.

3. Nel territorio della Repubblica del Kirghizistan opera una sola Camera dei mediatori.

4. Non è ammesso l'uso, nelle denominazioni sociali delle persone giuridiche, delle parole «Camera dei mediatori».

5. La Camera dei mediatori non persegue scopo di lucro e non ha il diritto di costituire organizzazioni commerciali né di parteciparvi.

6. La Camera dei mediatori dispone di beni ad essa appartenenti a titolo di proprietà o ad altro titolo, comprendenti mezzi fissi e circolanti, edifici, strutture, attrezzature, titoli e altri beni necessari alla realizzazione dei compiti statutari.

7. Fonte di formazione del patrimonio della Camera dei mediatori sono le quote di iscrizione e le quote associative, i proventi della propria attività e altre entrate non vietate dalla legislazione della Repubblica del Kirghizistan.

8. I membri della Camera dei mediatori non rispondono delle obbligazioni della Camera dei mediatori, e la Camera dei mediatori non risponde delle obbligazioni dei suoi membri.

Articolo 19. Requisiti del mediatore

1. Può essere mediatore la persona: 1) che abbia compiuto 25 anni di età; 2) in possesso di istruzione superiore; 3) che abbia conseguito un certificato all'esito della formazione professionale di base in materia di mediazione, di durata non inferiore a 80 ore, secondo il programma didattico approvato dal Consiglio della Camera dei mediatori; 4) che abbia ottenuto l'attestato di mediatore ai sensi della presente Legge; 5) che abbia acquisito la qualità di membro della Camera dei mediatori; 6) che abbia acquisito la qualità di membro di un centro di mediazione.

2. L'elenco dei documenti per l'adesione alla Camera dei mediatori è determinato dal Consiglio della Camera dei mediatori.

3. Non può essere mediatore: 1) la persona dichiarata incapace o con capacità limitata secondo le modalità stabilite dalla legislazione della Repubblica del Kirghizistan; 2) la persona con precedenti penali non estinti o non revocati secondo le modalità di legge; 3) la persona registrata presso un dispensario narcologico o psiconeurologico.

4. Al dipendente statale o municipale è vietato essere mediatore.

Nota: Testo integrale reperito dalla banca dati ufficiale del Ministero della Giustizia (CBD Minjust). La legge consta di 36 articoli; tradotti gli articoli centrali: art. 1 (oggetto), artt. 4-8 (principi), art. 11 (Camera dei mediatori ad adesione obbligatoria, novità istituzionale), art. 19 cc. 1-4 (requisiti del mediatore). La legge n. 256/2025 abroga espressamente la n. 161/2017 (art. 36).

Fonte: cbd.minjust.gov.kg

Lesotho

High Court Civil Litigation Rules, 2024 (Legal Notice n. 65 of 2024), Government Gazette Vol. 69 n. 46 del 21 giugno 2024 — Parte 6 «Court-Annexed Mediation Program» (Regole 38-39) · traduzione dal inglese

Definizione (norma sull'interpretazione): «court-annexed mediation» (mediazione connessa al giudizio), nelle presenti norme denominata «CAM», indica la mediazione condotta dai mediatori del tribunale.

Parte 6 — Programma di mediazione connessa al giudizio

Regola 38. Mediazione connessa al giudizio

1. Non appena chiusi gli atti introduttivi (pleadings), il Cancelliere (Registrar) rimette la causa all'Amministratore della mediazione (Mediation Administrator) affinché la assegni a un mediatore.

2. Se nel corso del procedimento giudiziario il Giudice che presiede è richiesto dalle parti di rimettere in mediazione la causa o un suo aspetto, ovvero se il Giudice che presiede di propria iniziativa rimette in mediazione la causa o un suo aspetto, il procedimento giudiziario è rinviato a una data successiva al completamento della mediazione e una relazione di mediazione (mediation report) deve essere depositata entro cinque giorni dal completamento della mediazione.

3. La mediazione si svolge presso la struttura del tribunale, salvo che, per giustificato motivo, il Chief Justice disponga diversamente.

4. Ricevuta la causa, l'Amministratore della mediazione deve: (a) iscrivere i dati della causa in un registro della mediazione; (b) attribuire alla causa un numero di mediazione progressivo; e (c) aprire un fascicolo di mediazione separato recante il numero di causa di mediazione, i nomi delle parti e dei loro rappresentanti legali.

5. Il fascicolo di mediazione deve contenere: (a) il memorandum di rimessione del Cancelliere; (b) l'ordinanza di rimessione alla mediazione del Giudice che presiede; e (c) tutte le memorie di mediazione (mediation briefs).

6. Il formato della memoria di mediazione è conforme al Modello «J» del Primo Allegato (First Schedule) alle presenti norme.

7. Le memorie di mediazione devono essere depositate presso l'ufficio dell'Amministratore della mediazione non oltre dieci giorni di udienza (court days) prima della sessione di mediazione fissata.

Regola 39. Relazione di mediazione

1. Al termine della sessione di mediazione, una relazione di mediazione deve essere depositata entro un periodo di cinque giorni di udienza, indicando se il procedimento di mediazione è fallito ovvero se si è concluso con un accordo transattivo (settlement agreement).

2. La relazione di mediazione può includere raccomandazioni, tra le quali, a titolo non esaustivo: (a) una richiesta di proroga del termine per la mediazione, ove ne sia dimostrato il giustificato motivo; (b) una richiesta di assistenza da parte di una persona dotata di specifica competenza.

3. La relazione di mediazione deve contenere: (a) ogni prova di danno o di minaccia di danno; (b) ogni prova di violenza di genere; (c) ogni prova di abuso su minori.

4. La relazione di mediazione non può rivelare alcuna informazione riguardante: (a) il procedimento di mediazione; (b) le ragioni del fallimento della mediazione; fermo restando che la relazione di mediazione deve rivelare il fallimento della mediazione dovuto a mancata comparizione volontaria (wilful non-attendance) o a mancata cooperazione con il procedimento.

5. Qualora la mediazione sia fallita a causa di mancata comparizione volontaria o di mancata cooperazione con il procedimento, il giudice può privare la parte colpevole delle spese, in tutto o in parte, in caso di esito a lei favorevole al termine del procedimento.

6. Qualora la parte colpevole risulti soccombente, il giudice può condannarla a pagare le spese inutilmente sostenute dall'altra parte per la comparizione.

7. Qualora il procedimento di mediazione abbia avuto successo e le parti abbiano sottoscritto un accordo transattivo, il Cancelliere iscrive la causa a ruolo (motion roll) e il Giudice di turno può emettere un provvedimento conforme ai termini dell'accordo transattivo.

8. Qualora il procedimento di mediazione non abbia avuto successo, il Cancelliere assegna la causa a un Giudice che presiede, il quale la gestisce fino alla conclusione.

Nota: Testo integrale reperito dal PDF ufficiale della Government Gazette (Vol. 69 n. 46 del 21-06-2024) su LesLII. Tradotta la Parte 6 «Court-Annexed Mediation Program» (Regole 38 e 39) più la definizione di CAM. La Regola 39 prosegue con i commi (9)-(10), di natura amministrativa, non riportati. Queste Rules 2024 integrano la CAM nel processo civile dell'Alta Corte, superando il precedente regime delle High Court (Mediation) Rules.

Fonte: lesotholii.org

Lituania

Legge sulla mediazione della Repubblica di Lituania n. X-1702 del 15 luglio 2008, come modificata dalla legge n. XIV-2722 del 13 giugno 2024 (autogoverno tramite la Camera dei mediatori con iscrizione obbligatoria) — redazione consolidata vigente dal 1° gennaio 2025 · traduzione dal lituano

Articolo 3 (Soggetti di gestione della mediazione e loro funzioni), comma 6 — funzioni della Camera dei mediatori della Lituania

6. La Camera dei mediatori della Lituania (Lietuvos mediatorių rūmai):

1) forma e tiene l'elenco dei mediatori della Repubblica di Lituania;

2) organizza l'esame di qualificazione dei mediatori;

3) organizza e realizza il perfezionamento della qualificazione dei mediatori, ne esercita la vigilanza e gestisce i dati relativi al perfezionamento della qualificazione dei mediatori;

4) gestisce i dati delle relazioni annuali di attività dei mediatori sulle mediazioni svolte;

5) organizza e realizza la valutazione dell'attività dei mediatori;

6) adotta misure per l'uniformazione della prassi operativa dei mediatori;

7) rappresenta gli interessi dei mediatori che sono membri della Camera dei mediatori della Lituania e li tutela presso le autorità del potere statale, dell'amministrazione e degli Stati esteri, presso organizzazioni internazionali e altre;

8) informa la collettività sulle questioni della mediazione;

9) svolge le altre funzioni nel settore della mediazione stabilite dalla presente legge, da altri atti giuridici e dallo statuto della Camera dei mediatori della Lituania. (Comma aggiunto dalla legge n. XIV-2722 del 13-06-2024.)

Articolo 4. Requisiti per la prestazione dei servizi di mediazione

1. I servizi di mediazione possono essere prestati soltanto dal mediatore iscritto nell'elenco dei mediatori della Repubblica di Lituania, salvo i casi indicati al comma 7 del presente articolo.

Articolo 3-1. Autogoverno dei mediatori

1. L'autogoverno dei mediatori è attuato dalla Camera dei mediatori della Lituania. La Camera dei mediatori della Lituania è una persona giuridica pubblica a responsabilità civile limitata, la cui forma giuridica è l'associazione.

2. L'attività della Camera dei mediatori della Lituania è disciplinata dalla presente legge, dalla Legge sulle associazioni della Repubblica di Lituania e dallo statuto della Camera dei mediatori della Lituania.

3. La Camera dei mediatori della Lituania svolge le funzioni stabilite dall'articolo 3, comma 6, della presente legge.

4. Ogni mediatore iscritto nell'elenco dei mediatori della Repubblica di Lituania, ad eccezione dei mediatori che sono giudici, è membro della Camera dei mediatori della Lituania. L'appartenenza del mediatore alla Camera dei mediatori della Lituania è sospesa qualora il mediatore abbia temporaneamente sospeso la propria attività di mediatore nei casi e secondo le modalità stabiliti dall'articolo 10 della presente legge.

5. La Camera dei mediatori della Lituania, nello svolgimento delle funzioni stabilite dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, ha il diritto di ottenere dagli altri soggetti di gestione della mediazione le informazioni, i dati, i documenti o le copie dei documenti necessari per lo svolgimento di tali funzioni. (Articolo aggiunto dalla legge n. XIV-2722 del 13-06-2024.)

Nota: L'autogoverno affidato alla Camera dei mediatori della Lituania (Lietuvos mediatorių rūmai) con appartenenza obbligatoria è stato introdotto dalla legge di modifica n. XIV-2722 del 13-06-2024, che ha aggiunto alla legge sulla mediazione n. X-1702 il nuovo articolo 3-1 e il comma 6 dell'articolo 3. Tradotti art. 3 c. 6, art. 4 c. 1 (iscrizione obbligatoria per prestare servizi) e art. 3-1 (autogoverno e appartenenza obbligatoria). Testo dalla redazione consolidata ufficiale su e-seimas.lrs.lt (la fonte indicata TAIS.325294 è la legge madre X-1702).

Fonte: e-seimas.lrs.lt

Messico

Reglamento del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia de Justicia Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) — Acuerdo SS/9/2025, approvato il 30 aprile 2025, pubblicato nel Diario Oficial de la Federación il 12 maggio 2025 · traduzione dal spagnolo

Articolo 7. Dinanzi al Centro Pubblico possono essere trattati, a titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti meccanismi alternativi: I. Negoziazione: procedimento volontario mediante il quale le parti, da sé stesse, concordano di risolvere una controversia in modo parziale o totale, in maniera pacifica, ovvero di prevenirne una futura, con l'assistenza della persona facilitatrice; II. Mediazione: procedimento volontario mediante il quale le parti concordano di risolvere una controversia in forma parziale o totale, in maniera pacifica, ovvero di prevenirne una futura, con l'assistenza, il supporto e la conduzione di una persona facilitatrice; e III. Conciliazione: procedimento volontario mediante il quale le parti coinvolte in una controversia concordano di risolverla in forma parziale o totale, in maniera pacifica, ovvero di prevenirne una futura, con l'assistenza e la partecipazione attiva di una persona facilitatrice. In nessun caso è ammesso l'arbitrato come meccanismo alternativo in materia amministrativa.

Articolo 8. La trattazione dei meccanismi alternativi dinanzi al Centro Pubblico può realizzarsi mediante le seguenti modalità: I. In presenza; II. Online; e III. Mista. Qualora una delle parti abbia il proprio domicilio in un'entità federativa diversa dall'ubicazione del Centro Pubblico, potrà svolgere la trattazione in conformità [alle modalità stabilite].

Articolo 48. La trattazione dei meccanismi alternativi dinanzi al Centro Pubblico è procedibile conformemente a quanto segue: A. Provenienti da sede amministrativa: I. Prima o durante la trattazione dei procedimenti amministrativi, purché le leggi speciali di settore non lo prevedano [diversamente]. In nessun caso è ammissibile alcuna trattazione la cui materia disponga di una regolamentazione speciale. Ove questa non la preveda, ciascuna delle parti legittimate nel conflitto potrà richiedere il meccanismo alternativo al Centro Pubblico, conformemente al presente Regolamento. B. Provenienti da sede giurisdizionale: I. Durante il giudizio, una volta ammessa la domanda e fino a prima che venga emessa la sentenza definitiva o il provvedimento che pone fine al giudizio; e II. Nella fase di esecuzione della sentenza definitiva pronunciata in giudizio, purché la decisione sia divenuta definitiva. Sono ammissibili alla trattazione dinanzi al Centro Pubblico soltanto i giudizi derivanti dal Tribunale Federale di Giustizia Amministrativa.

Articolo 58. I meccanismi alternativi dinanzi al Centro Pubblico sono improcedibili: I. Quando la materia del conflitto o della controversia non sia suscettibile di transazione; II. Quando l'autorità amministrativa non autorizzi, mediante Parere Tecnico-Giuridico definitivo, la fattibilità della partecipazione dell'organismo pubblico al meccanismo alternativo; III. Per difetto di legittimazione ai sensi dell'articolo 5 della Legge Federale di Procedimento Contenzioso Amministrativo; IV. Quando le autorità amministrative siano prive di competenza per transigere; V. Quando vi sia cosa giudicata, sia mediante sentenza definitiva passata in giudicato sia mediante convenzione conclusa ai sensi della Legge, del presente Regolamento o delle leggi amministrative speciali; VI. Trattandosi di materie diverse da quella amministrativa; VII. Qualora si leda l'ordine pubblico o l'interesse generale; VIII. Quando siano richiesti in occasione di un giudizio di lesività; e IX. Quando le parti richiedano l'arbitrato come meccanismo alternativo.

Articolo 65 (estratto sulla prima seduta). [...] Le parti sono convocate alla prima seduta conformemente a quanto segue: I. La Persona Facilitatrice verificherà l'identità e la capacità delle parti. Le parti che compaiono dovranno dimostrare dinanzi al Centro Pubblico la propria personalità giuridica, nonché i poteri sufficienti per rappresentare e transigere nei meccanismi alternativi; II. La Persona Facilitatrice fornirà alle parti tutte le informazioni relative al procedimento, ai principi che lo regolano, al trattamento delle informazioni fornite, alla sospensione dei termini, agli effetti sull'esecuzione dell'atto amministrativo, alle modalità di svolgimento delle sedute, al diritto di farsi assistere da periti o specialisti, alla portata e agli effetti delle Convenzioni scaturite dal procedimento; III. Le autorità amministrative dovranno esibire il Parere Tecnico-Giuridico o indicare una data per la sua presentazione; IV. Le parti dovranno dichiarare, sotto giuramento di dire il vero, se sono a conoscenza dell'esistenza di diritti di terzi. In tali casi, la Persona Facilitatrice convocherà questi ultimi affinché manifestino il proprio consenso o la propria opposizione al procedimento; V. La Persona Facilitatrice verificherà la sottoscrizione da parte delle parti dell'accordo di accettazione; VI. La Persona Facilitatrice programmerà la seduta di lavoro e darà atto di aver informato le parti del luogo, giorno, data e ora della sua celebrazione.

Articolo 67. Le sedute del procedimento si svolgono conformemente a quanto segue: I. Si svolgeranno nella o nelle sedute pertinenti secondo la natura e la complessità della controversia, con la presenza di tutte le parti, personalmente o tramite i loro procuratori o rappresentanti legali; II. Quando le parti così convengano, potranno svolgersi sedute individuali con una delle parti; III. Potranno intervenire specialisti o periti autorizzati dalle parti mediante accordo, al fine di presentare alle parti informazioni tecniche, scientifiche o specializzate, al di fuori delle sedute. In nessun caso essi potranno esprimere un'opinione sul senso della soluzione della controversia; e IV. Ciascuna delle parti o la Persona Facilitatrice potrà chiedere una sospensione della seduta. Se la sospensione è accettata dalle parti, se ne fisserà la durata e l'orario di ripresa.

Nota: Il PDF ufficiale del DOF (SS-9-2025.pdf) non è risultato estraibile come testo (versione immagine/protetta); il testo integrale degli articoli è stato reperito e tradotto dalla riproduzione ufficiale del medesimo Reglamento pubblicata nel repertorio normativo del Governo dello Stato di Tabasco (https://tabasco.gob.mx/leyes/federales/reglamento/pdf/1829), coincidente con l'Acuerdo SS/9/2025 del TFJA. Tradotti gli articoli operativi centrali (7-8 sui meccanismi, 48 e 58 su procedibilità/improcedibilità, 65 estratto e 67 sullo svolgimento delle sedute); tralasciati gli articoli organizzativi. Il regolamento riguarda la materia amministrativa/fiscale federale ed esclude espressamente l'arbitrato.

Fonte: www.dof.gob.mx

Moldova

Legea privind medierea și statutul mediatorului (Legge sulla mediazione e sullo statuto del mediatore) — adottata dal Parlamento in seconda lettura il 29 dicembre 2025; recepisce la direttiva UE sulla mediazione e introduce l'obbligo di almeno una seduta di mediazione in determinate controversie civili, di famiglia e di lavoro · traduzione dal rumeno

Articolo 4. Partecipazione volontaria al processo di mediazione. (1) Le parti decidono volontariamente l'avvio e la partecipazione alla mediazione, stabiliscono i termini e le regole di svolgimento del processo di mediazione, nonché convengono il contenuto della transazione di mediazione. (2) Per determinate categorie di controversie previste dalla legge, le parti devono svolgere almeno una seduta di mediazione. In tali casi, le parti decidono volontariamente e di comune accordo in merito all'avvio o alla cessazione del processo di mediazione.

Articolo 21 (comma 5). Remunerazione del mediatore. (5) La remunerazione del mediatore per la seduta di mediazione svolta prima del ricorso al giudice, per le categorie di controversie previste all'art. 44 comma (3) lett. a) e b), è pari al 10% del salario minimo nazionale. Tale somma è corrisposta dalla parte che si rivolge al mediatore o, a seconda dei casi, al giudice, e costituisce spesa di giudizio se le parti non hanno risolto la controversia mediante mediazione.

Articolo 44. Ricorso alla mediazione. (1) La mediazione può essere avviata da ciascuna delle parti di propria iniziativa, nonché su raccomandazione delle autorità pubbliche, delle istanze giudiziarie o dell'organo di perseguimento penale. La mediazione può essere avviata in qualsiasi fase dell'esame della controversia. (2) Nell'ambito del processo di mediazione, una parte o entrambe le parti hanno diritto di beneficiare dei servizi garantiti dallo Stato di un mediatore, secondo le modalità previste dalla Legge n. 198/2007 sull'assistenza giuridica garantita dallo Stato. (3) Le parti devono svolgere almeno una seduta di mediazione, prima del ricorso al giudice, per le seguenti categorie di controversie: a) civili, indicate all'art. 55 comma (2); b) di famiglia, indicate all'art. 56; c) di lavoro, indicate all'art. 57.

Articolo 45. Effetto della mediazione sui termini di prescrizione. (1) L'avvio della mediazione ai sensi della presente legge sospende i termini di prescrizione per le parti per la sua durata, alle condizioni della legislazione processuale. Le parti che ricorrono alla mediazione per risolvere una controversia hanno diritto di avviare un procedimento giudiziario o arbitrale relativo a tale controversia in seguito al decorso di termini di decadenza o di prescrizione estintiva durante il processo di mediazione. (2) Il comma (1) non pregiudica le disposizioni sui termini di decadenza e di prescrizione derivanti dai trattati internazionali di cui la Repubblica di Moldova è parte.

Articolo 46 (comma 2). Incentivazione delle parti al ricorso alla mediazione. (2) Qualora, prima del deposito della domanda giudiziale, le parti abbiano partecipato al processo di mediazione, ma questo sia cessato senza la conclusione della transazione di mediazione, ovvero con la soluzione parziale della controversia, oppure qualora il processo di mediazione non sia stato avviato a causa della mancata accettazione da parte di una delle parti dell'invito a partecipare alla mediazione, al momento del deposito della domanda giudiziale la tassa di Stato è ridotta del 25%.

Articolo 47 (commi 1-2). Fasi della mediazione. (1) Per le categorie di controversie previste all'art. 44 comma (3), la mediazione si avvia prima del ricorso al giudice. Se, a seguito della mediazione, non è stata conclusa la transazione di mediazione, ovvero se vi è stata una soluzione parziale della controversia, le parti possono rivolgersi al giudice fornendo la prova dello svolgimento di almeno una seduta di mediazione, a pena di restituzione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 170 comma (1) lett. a) del Codice di procedura civile. La sanzione della restituzione della domanda giudiziale non si applica nelle situazioni previste al comma (10). (2) Il processo di mediazione inizia alla data della firma del contratto di mediazione. Se la parte non ha accettato la notifica del mediatore a presentarsi alla prima seduta di mediazione o ha rifiutato la partecipazione alla mediazione, il processo di mediazione si considera non avviato.

Nota: Testo integrale non reperito integralmente: la fonte indicata nel compito è un comunicato stampa del Parlamento senza numeri di articolo; il testo del progetto di legge è stato reperito dal sito del Ministero della Giustizia della Repubblica di Moldova e ne sono stati tradotti gli articoli operativi chiave (4, 21(5), 44, 45, 46(2), 47(1)-(2)). Il file scaricato risultava troncato in coda, per cui il testo integrale degli art. 55(2), 56 e 57 — che definiscono in dettaglio le categorie di controversie soggette all'obbligo — non è stato integralmente recuperato (tradotti gli estratti disponibili). Secondo il comunicato parlamentare, l'obbligo riguarda le controversie civili fino a 50 salari medi (~805.000 lei), quelle di famiglia (esclusi violenza domestica e scioglimento del matrimonio) e quelle di lavoro. La legge entra in vigore 6 mesi dopo la pubblicazione nel Monitorul Oficial; l'obbligo della prima seduta si applica dopo 12 mesi (lavoro e famiglia) e dopo 24 mesi (civili).

Fonte: www.justice.gov.md

Montenegro

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnom rješavanju sporova (Sl. list CG 53/2025) · traduzione dal montenegrino

Articolo 1 – Nella Legge sull'alternativa risoluzione delle controversie (Sl. list CG n. 77/20) l'articolo 10 è modificato: «Avvio del procedimento di mediazione – Art. 10. Il procedimento di mediazione si avvia mediante la presentazione al Centro di una proposta di risoluzione della controversia con la mediazione, ovvero mediante l'invio del caso alla mediazione da parte del giudice.»

Articolo 2 – Nell'art. 12 la frase introduttiva del comma 1 è modificata: «La parte che intende avviare un procedimento dinanzi al giudice è tenuta, prima del suo avvio, a presentare al Centro una proposta di risoluzione con la mediazione nelle controversie:». I commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 3 – Dopo l'art. 12 sono aggiunti tre articoli: «Art. 12a. La proposta può essere presentata da una o da entrambe le parti; contiene generalità, oggetto della controversia, luogo e data, e può indicare il mediatore; se incompleta, il Centro invita a sanare entro cinque giorni. Art. 12b. La proposta di una sola parte è trasmessa all'altra con invito a dichiarare entro 15 giorni se accetta; in mancanza il Centro rilascia attestato che la mediazione non è stata accettata. Art. 12c. Se il giudice invia le parti alla mediazione, il Centro le convoca; la mancata comparizione ingiustificata equivale a mediazione non riuscita.»

Articolo 6 – L'art. 17 è modificato: «Con l'avvio della mediazione sono interrotti i termini per l'avvio di procedimenti giudiziari e i termini di prescrizione relativi all'oggetto; l'interruzione perdura fino al rilascio dell'attestato di mancata accettazione o mancata riuscita.»

Articolo 11 – Nel Capo V il sottocapo «2. Risoluzione alternativa delle controversie di lavoro» e gli artt. 50 e 51 sono soppressi.

Articolo 13 – La legge entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione.

Nota: Testo dal Predlog governativo corrispondente alla legge adottata (Sl. list CG 53/2025); l'esenzione costi per divorzio è profilo coordinato con la legge di famiglia.

Fonte: www.sluzbenilist.me

Nicaragua

Ley N° 1202 (La Gaceta n. 75 del 29.4.2024) · traduzione dal spagnolo

Art. 1 – Oggetto. La legge crea la Procura Nazionale per la Difesa della Libera Concorrenza e della Risoluzione Alternativa dei Conflitti, quale Ente senza soluzione di continuità di PROCOMPETENCIA e della DIRAC, sotto la direzione della Procura Generale della Repubblica.

Art. 2 – Composizione. La Procura Nazionale è diretta da un Procuratore Nazionale, da cui dipendono PROCOMPETENCIA e la DIRAC. La DIRAC è la struttura specializzata incaricata di fornire il quadro istituzionale e tecnico per il funzionamento di mediazione, conciliazione, arbitrato e altri metodi alternativi.

Art. 3 – Risorse. La Procura Nazionale è finanziata dal Bilancio Generale della Repubblica.

Art. 4 – Assegnazione della DIRAC. La DIRAC è assegnata alla Procura Generale della Repubblica per il tramite della Procura Nazionale, che ne è successore senza soluzione di continuità; sono trasferite risorse, beni e sistemi finora intestati al Potere Giudiziario presso cui operava.

Nota: Tradotti gli artt. 1-4 (trasferimento DIRAC dalla Corte Suprema alla Procura Generale); articoli successivi dietro accesso a pagamento.

Fonte: legislacion.asamblea.gob.ni

Nuova Zelanda

Family Dispute Resolution (FDR) — servizio nazionale gratuito (Family Dispute Resolution Act 2013) · traduzione dal inglese

[Natura] «La Family Dispute Resolution (FDR) è un servizio di mediazione gratuito e su scala nazionale, per elaborare un piano genitoriale; è il primo passo per la maggior parte delle famiglie ed è di norma richiesto prima di poter adire la Corte di Famiglia.»

[Destinatari] «Chiunque abbia una controversia relativa alla cura dei figli: genitori, nonni e altri membri della famiglia allargata.»

[Efficacia] «Assistiamo migliaia di famiglie l'anno e circa l'80% risolve, in tutto o in parte, le proprie questioni.»

[Costi] «Il servizio è gratuito: il governo lo finanzia integralmente, di norma fino a 12 ore di supporto (colloqui iniziali, risorse di preparazione, incontri individuali col mediatore, eventuali incontri con i figli, sessione congiunta di 3-4 ore).»

[Non idoneità] «Se la situazione non è idonea alla mediazione, viene fornito un modulo di esito che consente di adire la Corte di Famiglia, senza costi.»

Nota: Fonte istituzionale del fornitore incaricato (non testo normativo): tradotti gli estratti operativi. Disciplina di legge: Family Dispute Resolution Act 2013.

Fonte: www.fairwayresolution.com

Paesi Bassi

Subsidieregeling startbijdrage mediation (Stcrt. 2024, 38632; in vigore 1.1.2025) · traduzione dal olandese

Art. 2 – Finalità. Promuovere il ricorso alla mediazione a seguito di rinvio da parte della giustizia (esclusa la mediazione penale), incentivando le parti prive di patrocinio a spese dello Stato a partecipare prima o dopo l'udienza.

Art. 3 – Attività. Il Consiglio può stabilire il contributo introduttivo per le attività del mediatore di cui all'art. 6 delle condizioni di iscrizione; il contributo riguarda le prime due ore e mezza.

Art. 4 – Ammontare. 168 euro (IVA escl.) per ciascuna parte, con un massimo di 336 euro (IVA escl.) per l'insieme delle parti; importo indicizzato annualmente.

Art. 5 – Criteri. Il mediatore ha diritto al contributo se: è iscritto e disponibile a ricevere cause rinviate; ha aderito al Regolamento; ha operato in una causa rinviata; le parti non fruiscono del patrocinio per la mediazione; allega il rinvio scritto del tribunale e copia dell'accordo firmato; si impegna a non addebitare costi per quelle attività.

Art. 8 – Entrata in vigore. Il Regolamento entra in vigore l'1.1.2025 (sostituisce Stcrt. 2023, 6709) e cessa l'1.1.2030.

Fonte: zoek.officielebekendmakingen.nl

Polonia

Legge 5.8.2025 di modifica del kpc (Dz.U. 2025, poz. 1172; parte mediazione in vigore 10.9.2025) · traduzione dal polacco

Art. 183^8 §1. Il giudice può disporre il rinvio delle parti alla mediazione in ogni fase; i provvedimenti di rinvio, sostituzione del mediatore o proroga possono essere emessi dal referendario giudiziario.

Art. 183^8 §2. La mediazione non ha luogo se una parte vi si oppone entro una settimana dalla pronuncia o notificazione del provvedimento di rinvio, salvo che abbia già prestato consenso [consenso tacito/opt-out: il silenzio entro 7 giorni vale come consenso].

Art. 183^8 §3. Il §1 non si applica nel procedimento d'ingiunzione e monitorio, salvo valide opposizioni.

Art. 183^8 §6. Se una parte, senza giustificazione, non compare all'incontro informativo o all'udienza in camera di consiglio, il giudice può porre a suo carico le spese di comparizione della controparte [sanzione spese].

Art. 183^9 §3. Il presidente trasmette al mediatore i dati di contatto delle parti e dei difensori (indirizzo, telefono, e-mail).

Art. 183^12 §2(2). Il verbale o l'accordo in forma elettronica possono essere muniti di firma elettronica qualificata.

Nota: Testo verbatim dalla versione consolidata ufficiale del kpc (Dz.U. 2026, poz. 468 t.j.) dopo la novella 5.8.2025.

Fonte: orka.sejm.gov.pl

Singapore

Community Disputes Resolution (Amendment) Act 2024 (Act 43 of 2024) · traduzione dal inglese

Art. 13C(1) (nuovo). Il Direttore generale delle relazioni con la comunità può nominare quale funzionario per le relazioni con la comunità: un agente di polizia; un pubblico funzionario; un funzionario/dipendente di un ente pubblico, per agevolare la risoluzione delle liti di vicinato sull'interferenza irragionevole col godimento dell'abitazione.

Art. 13M(1) (nuovo). I soggetti indicati possono indirizzare, anche senza il consenso degli interessati, a un Centro di mediazione comunitaria: gli individui coinvolti in una lite di vicinato; il locatore dell'abitazione.

Art. 13M(4). L'ordine è definitivo.

Art. 13R(1). Chi ha ricevuto un ordine di mediazione commette reato se non vi partecipa (personalmente o tramite rappresentante) nel momento indicato.

Art. 13R(4). La pena è l'ammenda fino a 1.500 dollari.

Art. 18A(1) (nuovo). L'azione ex art. 4 non è proponibile senza un valido certificato di mediazione o di rinuncia alla mediazione.

Art. 30(1). Il cancelliere o il giudice può rinviare la pretesa alla mediazione se ravvisa una ragionevole prospettiva di composizione.

Fonte: sso.agc.gov.sg

Sri Lanka

Mediation Board (Amendment) Act No. 2 of 2024 · traduzione dal inglese

Art. 2(1). Il Presidente nomina una Commissione di cinque membri: due tra chi ha ricoperto cariche giudiziarie in Corte Suprema, Corte d'Appello o Alta Corte; tre tra: avvocati con almeno 15 anni; funzionari di 1ª classe del Servizio amministrativo/All Island; funzionari in pensione; o dirigenti del settore privato con qualifiche ed esperienza in ADR. La composizione riflette il carattere pluralistico della società.

Art. 2(3). Il Presidente designa quale Presidente della Commissione uno dei membri di provenienza giudiziaria.

Art. 2(4). Mandato triennale, con proroga fino alla nomina dei nuovi membri.

Art. 4 (mod. art. 7). «Cinquecentomila rupie» è sostituito da «un milione di rupie»; «cinquemila rupie» da «centomila rupie».

Art. 9A(1) (nuovo). Le domande rientranti nelle categorie speciali (legge n. 21/2003) deferite a un Mediation Board sono da questo deferite d'ufficio al Presidente del collegio dei mediatori competente per area.

Fonte: www.parliament.lk

Sudafrica

Mediation Protocol for the Gauteng Division (22.4.2025), attuativo della Rule 41A · traduzione dal inglese

Cl. 4.1. Il procedimento è avviato con un avviso ex Rule 41A.

Cl. 4.4. Salvo mediazione già svolta con relazione del mediatore, tutte le parti delle cause civili pendenti devono depositare un Avviso (iniziale o ampliato) ex Rule 41A e ottenere una relazione del mediatore, a prescindere dallo stato della causa; ogni istanza di fissazione va ripresentata corredata della relazione.

Cl. 4.10.2.1. Non sarà rilasciata nuova data di udienza se le parti non presentano una relazione del mediatore.

Cl. 4.9.2-4.9.3. Contro la parte inadempiente si può chiedere un ordine coercitivo; in caso di inottemperanza, la controparte è esonerata, può iscrivere a ruolo per la contumacia, chiedere lo stralcio della domanda/difesa e la condanna alle spese su base sanzionatoria.

Cl. 4.10.1. Il rifiuto di mediare senza giustificato motivo può comportare condanne alle spese sfavorevoli e sanzionatorie.

Cl. 7.1.1. Entro 10 giorni dalla conclusione, il mediatore redige e trasmette una relazione che certifica l'esito (Mediator's Report) e un verbale congiunto ex Rule 41A(8)(b).

Nota: Direttiva della sola Divisione del Gauteng (non norma nazionale); la Rule 41A nazionale non è stata emendata.

Fonte: www.judiciary.org.za

Suriname

Nuovo Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (S.B. 2024 no. 170) — conciliazione giudiziale · traduzione dal olandese

Art. 20. (1) Le parti compaiono personalmente, se vogliono assistite da un difensore, salvo farsi rappresentare da un procuratore. (2) Il giudice può, in ogni stato del giudizio, ordinare la comparizione personale per tentare una conciliazione, se la causa appare suscettibile di composizione amichevole. (3) Della mancata comparizione o del rifiuto di rispondere il giudice tiene conto nella misura che ritiene opportuna.

Art. 21. (1) Se si perviene a composizione, il giudice, su richiesta, redige processo verbale con le obbligazioni assunte, sottoscritto dalle parti. (2) Il rilascio avviene in forma esecutiva. (3) In mancanza, il giudice fissa la nuova trattazione o la data di sentenza.

Art. 21a. Il giudice può, in ogni stato, d'ufficio o su richiesta, ordinare la comparizione per chiarimenti; interroga le parti, che possono porsi domande; può trarre conseguenze da dichiarazioni, mancata comparizione o rifiuti.

Art. 51 c.2. Se, fissata la data di sentenza, le parti sono in trattative per una composizione, il giudice, su richiesta congiunta, rinvia la pronuncia.

Art. 117b. Dopo la risposta del convenuto, il giudice cantonale, se la causa vi si presta, può ordinare una comparizione per la composizione amichevole (art. 20), l'acquisizione di informazioni (art. 21a) o accordi procedurali; contro tale decisione non è ammessa impugnazione.

Nota: Il nuovo codice non ha un capo autonomo sulla mediazione: la composizione è disciplinata come conciliazione giudiziale (artt. 20, 21, 21a, 51 c.2, 117b).

Fonte: www.sris.sr

Tanzania

GN 820/2024 (nomina/remunerazione/disciplina dei mediatori) e GN 821/2024 (modifica Order VIII CPC) · traduzione dal inglese

GN 820/2024. Reg. 2 (Ambito). Si applicano ai mediatori della court annexed mediation. Reg. 5 (Requisiti). È idoneo chi è accreditato come conciliatore, negoziatore, mediatore o arbitro ai sensi del Practitioners Accreditation Regulations. Reg. 6-7 (Nomina). Domanda al Chief Justice, con certificato di accreditamento; decisione entro 30 giorni (accoglimento, richiesta di integrazioni o rigetto motivato). Reg. 8. Il Registrar dell'Alta Corte tiene il registro dei mediatori. Reg. 10. Il mediatore ha diritto a compenso per causa e a indennità di viaggio/soggiorno (Secondo Allegato).

GN 821/2024 (Order VIII CPC). Reg. 25 (nuovi commi 3-5): il tribunale notifica al mediatore la nomina entro 2 giorni chiedendone conferma entro 2 giorni; in mancanza ne nomina un altro; trasmette gli atti entro 3 giorni; il mediatore fissa il primo incontro entro 7 giorni e lo tiene entro 14. Reg. 34 (sostituita): entro 48 ore dalla conclusione il mediatore deposita una relazione sull'esito; se positivo, allega l'accordo transattivo.

Nota: Due provvedimenti coordinati (GN 820 e GN 821); testi dai PDF ufficiali TanzLII.

Fonte: tanzlii.org

Turchia

Legge n. 7531 del 13.11.2024 (9° pacchetto), artt. 24-27 di modifica della l. 6325 (art. 18/A) · traduzione dal turco

Art. 24 (l. 7531). All'art. 17/B della l. 6325 è aggiunto: «(6) Una parte dell'atto di accordo può, dopo l'annotazione di esecutività, chiedere la trascrizione all'ufficio del catasto, che vi dà seguito senza atto pubblico.»

Art. 25 (l. 7531). Nell'undicesimo comma dell'art. 18/A, «tale parte, anche se vittoriosa, è responsabile della totalità delle spese» è sostituito con «della metà delle spese che la controparte è tenuta a pagare», e a suo favore è liquidata «la metà dell'onorario di avvocato». [Testo risultante dell'art. 18/A c.11: chi non partecipa senza valido motivo al primo incontro, anche se vittorioso, sopporta la metà delle spese della controparte e riceve metà dell'onorario; se entrambe le parti non compaiono, ciascuna sopporta le proprie spese.]

Art. 26 (l. 7531). All'art. 18/B è aggiunto un comma analogo (trascrizione catastale senza atto pubblico) per accordi su immobili o diritti reali.

Art. 27 (l. 7531). All'art. 20 c.2 lett. e) è inserita l'eccezione «esclusi coloro che hanno venti anni di anzianità nella professione».

Nota: Testo degli artt. emendanti dalla G.U. n. 32722; art. 18/A c.11 nella versione consolidata.

Fonte: www.mevzuat.gov.tr

Ungheria

Legge CXXIII del 2025, § 15 di modifica della l. LV/2002 sulla mediazione · traduzione dal ungherese

§ 15. Nel § 13, comma (2), della legge LV/2002 sull'attività di mediazione, l'espressione «della variazione dei dati […] al» è sostituita da «della variazione dei dati – ad eccezione del registro dei dati personali e degli indirizzi – al».

[Effetto] Nell'obbligo di comunicare le variazioni dei dati (§ 13 c.2) è introdotta un'eccezione per il registro anagrafico dei dati personali e degli indirizzi, i cui dati restano esclusi dalla comunicazione.

[Entrata in vigore] Ai sensi del § 31 c.1 della legge CXXIII/2025, la disposizione entra in vigore il giorno successivo alla promulgazione.

Nota: Testo del § 15 dal testo ufficiale integrale (docid A2500123.TV). Modifica testuale minore del § 13 c.2 della l. LV/2002.

Fonte: njt.hu

Uzbekistan

Legge n. ZRU-1089 del 20.10.2025 (perfezionamento dell'istituto della mediazione) · traduzione dal uzbeko

Preambolo. La legge stabilisce norme incentivanti l'applicazione della mediazione, i requisiti dei mediatori e le regole di esecuzione degli accordi, anche per la risoluzione pre-giudiziale delle liti con investitori esteri.

Art. 1 (l. sul notariato). L'art. 61^1 c.1 è così formulato: «Il notaio ha diritto di esercitare le funzioni di mediatore secondo la Legge "Sulla mediazione".»

Art. 2 (Codice della famiglia, art. 76). Il genitore che vive separato può concludere per iscritto un accordo sull'esercizio dei diritti genitoriali; la controversia può essere risolta, su richiesta dei genitori, mediante mediazione prima del ricorso al giudice; in mancanza di accordo decide il giudice con l'organo di tutela.

Art. 3 (l. sull'esecuzione). L'art. 7 c.1 è integrato: «2^1) i fogli esecutivi rilasciati dai tribunali per l'esecuzione forzata dell'accordo di mediazione»; all'art. 27 c.1 punto 2, dopo «decisioni del tribunale arbitrale» si aggiunge «o l'accordo di mediazione».

Art. 4 (Codice di procedura civile). È aggiunto il Capo 40^1: «Art. 358^1. Se l'accordo di mediazione non è eseguito volontariamente, la causa per il rilascio del foglio esecutivo è trattata su istanza della parte, presso il tribunale del luogo di residenza del non adempiente o dei suoi beni. Art. 358^2. L'istanza è in forma scritta o elettronica, sottoscritta dal richiedente o dal rappresentante.»

Nota: Legge molto ampia; tradotti preambolo e artt. 1-4. La parte su mediatori non citabili come testimoni è nella coda non recuperata dalla fonte.

Fonte: lex.uz

Venezuela

Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal (Gaceta Oficial Extr. 6.854 del 14.11.2024) · traduzione dal spagnolo

Art. 2. La Giustizia di Pace Comunale promuove arbitrato, conciliazione e mediazione quali mezzi di risoluzione dei conflitti in ambito comunitario, per la convivenza solidale e l'accesso a una giustizia equa e spedita.

Art. 5. Definizioni: 1. Conciliazione: le parti espongono i propri punti di vista e il Giudice di Pace incanala il dialogo. 2. Mediazione: il Giudice di Pace facilita il dialogo per una soluzione reciprocamente accettabile, individuando i punti controversi. 3. Arbitrato di Equità: il Giudice decide secondo proporzionalità e condizione reale delle parti.

Art. 31. Le parti sono informate in modo chiaro sulla portata delle attività di conciliazione/mediazione, sul valore giuridico degli accordi e sui meccanismi per esigerne l'adempimento.

Art. 37. Il procedimento di conciliazione o mediazione non supera i 15 giorni continui, prorogabili una sola volta.

Art. 38. L'accordo contiene diritti, obblighi, mezzi e termini; sottoscritto dalle parti e omologato dal Giudice di Pace (se materia transigibile), ha autorità di cosa giudicata.

Art. 39. Scaduto il termine senza accordo, si avvia l'arbitrato di equità (3 giorni per offrire prove, 5 per assumerle, 10 per decidere).

Art. 47. Scaduto il termine per l'esecuzione volontaria, il Giudice di Pace ordina l'esecuzione forzata, con supporto degli organi di sicurezza.

Nota: Tradotti gli artt. 2, 5, 31, 37, 38, 39, 47 (disposizioni operative su mediazione/conciliazione/arbitrato).

Fonte: www.asambleanacional.gob.ve

Vietnam

Legge n. 85/2025/QH15 del 25.6.2025 (modifica la l. 58/2020 su conciliazione e dialogo presso i tribunali; in vigore 1.7.2025) · traduzione dal vietnamita

Art. 5. 1. L'art. 8 c.1 lett. c) è modificato: «c) Scegliere il Conciliatore nell'elenco del Tribunale competente a trattare la causa civile o il ricorso amministrativo, ovvero di altro Tribunale del popolo regionale situato nel medesimo ambito provinciale.»

2. L'espressione «Tribunale del popolo di livello distrettuale» è sostituita da «Tribunale del popolo regionale» all'art. 7 c.3, art. 16 c.7, art. 17 c.3 e art. 18 c.3.

3. Sono abrogati i punti a), d) e đ) del comma 2 dell'art. 7.

Nota: Testo dell'art. 5 (parte sulla l. 58/2020) da fonti governative vietnamite; «hòa giải viên» reso come «Conciliatore».

Fonte: congbao.chinhphu.vn

Zambia

Subordinate Courts (Civil Jurisdiction) Rules, 2024 (S.I. 12/2024) · traduzione dal inglese

[Rettifica] Lo Statutory Instrument n. 12 del 2024 disciplina esclusivamente i limiti di competenza per valore e materia dei tribunali inferiori (cause personali e fondiarie) e NON contiene disposizioni sulla court-annexed mediation.

Reg. 2 (Cause personali). La competenza per valore va, secondo il grado del magistrato, da 1.000.000 di kwacha (chief resident magistrate) fino a 75.000 kwacha (magistrato di terza classe).

Reg. 3 (Cause fondiarie). Il tribunale inferiore di prima classe è competente sul recupero di terreni se il valore non supera 1.000.000 di kwacha o il canone 250.000 kwacha/anno. [Firmato: M. Malila, Chief Justice, 22.1.2024.]

Nota: AVVERTENZA: contrariamente alla descrizione, lo S.I. 12/2024 non riguarda la mediazione ma i limiti di competenza; la disciplina della court-annexed mediation è in altro strumento (da individuare).

Fonte: zambialii.org

Avvertenza. Traduzioni di lavoro non ufficiali degli articoli rilevanti, dal testo originale citato in fonte. Dove il testo integrale non era reperibile è indicato in nota. Verificare sempre sull'originale. Non costituisce né sostituisce un parere legale, psicologico, medico o terapeutico, né alcuna forma di consulenza professionale personalizzata; per ogni decisione rivolgersi a un professionista qualificato.