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Quando la mediazione è obbligatoria

La condizione di procedibilità dopo la riforma Cartabia: materie, funzionamento, conseguenze.

In sintesi. In una serie di materie (condominio, diritti reali, divisioni, successioni, locazione, comodato, affitto d’azienda, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, più i contratti aggiunti dalla riforma Cartabia) chi vuole agire in giudizio deve prima tentare la mediazione: è una condizione di procedibilità (art. 5 d.lgs. 28/2010). Si assolve partecipando personalmente al primo incontro; chi non partecipa senza giustificato motivo rischia conseguenze su prova, spese e una somma pari al contributo unificato.

Nel sistema italiano la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale in un elenco di materie fissato dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010. Chi intende agire in giudizio in queste materie deve prima esperire il procedimento di mediazione: in mancanza, il giudice rileva l’improcedibilità e assegna alle parti un termine per provvedere.

Le materie

Il nucleo storico comprende condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), con effetto dal 30 giugno 2023, ha esteso l’elenco ai contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Come si assolve la condizione

La condizione si considera avverata quando il primo incontro si conclude senza accordo. La riforma ha però puntato sull’effettività: le parti partecipano personalmente (possono delegare solo per giustificati motivi con procura speciale) e il primo incontro non è più meramente informativo, ma dedicato alla ricerca concreta dell’accordo.

Le conseguenze della mancata partecipazione

La parte che non partecipa senza giustificato motivo si espone a conseguenze processuali ed economiche: il giudice può desumerne argomenti di prova (art. 116 c.p.c.) e condannarla al versamento di una somma commisurata al contributo unificato, oltre alle ricadute sulle spese (art. 12-bis d.lgs. 28/2010). La giurisprudenza di merito — a partire dalle note pronunce del Tribunale di Vasto e del Tribunale di Roma — ha dato applicazione rigorosa a questi strumenti.

I numeri

Secondo le rilevazioni ministeriali (DGSTAT), nel 2025 il 78% delle circa 163.000 mediazioni iscritte è stato attivato come condizione di procedibilità. Quando l’aderente compare (54,8% dei casi) e le parti proseguono oltre il primo incontro, l’accordo si raggiunge in oltre la metà dei procedimenti (53,1%).

Domande frequenti

Basta partecipare al primo incontro per soddisfare la condizione?

Sì: la condizione di procedibilità si considera avverata quando il primo incontro si conclude senza accordo. Dopo la riforma Cartabia, però, il primo incontro non è più un mero adempimento informativo, ma la sede in cui si tenta concretamente l’accordo, con la comparizione personale delle parti.

Che cosa rischia chi non partecipa senza giustificato motivo?

Il giudice può desumerne argomenti di prova (art. 116, secondo comma, c.p.c.) e condannare la parte costituita al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, con possibili ricadute sulle spese (art. 12-bis d.lgs. 28/2010).

Chi deve avviare la mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo?

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione grava sul creditore opposto (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19596 del 2020).

Obbligatoria, facoltativa o demandata: che differenza c’è?

La mediazione è obbligatoria quando la legge la impone come condizione di procedibilità; è facoltativa quando le parti la scelgono liberamente; è demandata quando è il giudice a disporla in corso di causa, anche in appello (art. 5-quater d.lgs. 28/2010). Vedi il dossier La mediazione demandata dal giudice.

Fonti

Per approfondire

Avvertenza. Dossier redazionale di consultazione, aggiornato a luglio 2026: verificare sempre le fonti indicate. Non costituisce né sostituisce un parere legale, psicologico, medico o terapeutico, né alcuna forma di consulenza professionale personalizzata; per ogni decisione rivolgersi a un professionista qualificato.