La mediazione demandata dal giudice
L'art. 5-quater d.lgs. 28/2010: presupposti, prassi virtuose e risultati statistici.
Con la mediazione demandata (o delegata) il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, dispone con ordinanza l’esperimento del procedimento di mediazione, che diventa condizione di procedibilità della domanda anche in appello (art. 5-quater d.lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia).
Le prassi
L’istituto si è sviluppato prima della codificazione grazie alla giurisprudenza di merito: le ordinanze del Tribunale di Roma (est. Moriconi) hanno costruito un modello di demanda «motivata e mirata», che indica alle parti le ragioni concrete per cui la controversia si presta alla composizione. Su questo modello si sono formati protocolli tra tribunali, ordini forensi e organismi.
I risultati
Le rilevazioni ministeriali attribuiscono alla demandata un peso crescente: nel 2025 sono stati iscritti 20.294 procedimenti (13% del totale, +9,5% sull’anno precedente). La comparizione dell’aderente resta la variabile decisiva: dove il giudice motiva la demanda e gli avvocati accompagnano le parti, i tassi di accordo superano la media.
Il senso dell’istituto
La demandata realizza la complementarietà tra processo e mediazione: il giudice non si spoglia della causa, ma restituisce alle parti uno spazio negoziale qualificato. È lo strumento che meglio esprime la funzione del mediatore come ausilio della giurisdizione, e uno dei terreni su cui la formazione dei magistrati e dei legali incide di più.
Domande frequenti
Chi decide la mediazione demandata?
Il giudice, con ordinanza, valutati natura della causa, stato dell’istruzione e comportamento delle parti.
Vale anche in appello?
Sì: l’art. 5-quater la ammette anche in grado d’appello.
Che cosa accade se le parti non la esperiscono?
Diventa condizione di procedibilità: la sua mancata attuazione è rilevabile e incide sulla procedibilità della domanda.
È efficace?
I dati mostrano tassi di accordo elevati quando è il giudice a indirizzare le parti a un tavolo informato.
Fonti
- Art. 5-quater d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (introdotto dal d.lgs. 149/2022)
- Trib. Roma, sez. XIII, ordinanze est. Moriconi (sezione Giurisprudenza del sito)
- Ministero della Giustizia — DGSTAT, sintesi 2025
Per approfondire
- Quando la mediazione è obbligatoria — obbligatoria, facoltativa e demandata
- Il primo incontro di mediazione — la sede del tentativo
- I numeri della mediazione — quanto rende la demanda
- Giurisprudenza — le pronunce sulla mediazione demandata