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La mediazione demandata dal giudice

L'art. 5-quater d.lgs. 28/2010: presupposti, prassi virtuose e risultati statistici.

In sintesi. Con la mediazione demandata il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, dispone con ordinanza l’esperimento della mediazione, che diventa condizione di procedibilità anche in appello (art. 5-quater d.lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia). L’istituto nasce dalla giurisprudenza di merito prima della codificazione.

Con la mediazione demandata (o delegata) il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, dispone con ordinanza l’esperimento del procedimento di mediazione, che diventa condizione di procedibilità della domanda anche in appello (art. 5-quater d.lgs. 28/2010, introdotto dalla riforma Cartabia).

Le prassi

L’istituto si è sviluppato prima della codificazione grazie alla giurisprudenza di merito: le ordinanze del Tribunale di Roma (est. Moriconi) hanno costruito un modello di demanda «motivata e mirata», che indica alle parti le ragioni concrete per cui la controversia si presta alla composizione. Su questo modello si sono formati protocolli tra tribunali, ordini forensi e organismi.

I risultati

Le rilevazioni ministeriali attribuiscono alla demandata un peso crescente: nel 2025 sono stati iscritti 20.294 procedimenti (13% del totale, +9,5% sull’anno precedente). La comparizione dell’aderente resta la variabile decisiva: dove il giudice motiva la demanda e gli avvocati accompagnano le parti, i tassi di accordo superano la media.

Il senso dell’istituto

La demandata realizza la complementarietà tra processo e mediazione: il giudice non si spoglia della causa, ma restituisce alle parti uno spazio negoziale qualificato. È lo strumento che meglio esprime la funzione del mediatore come ausilio della giurisdizione, e uno dei terreni su cui la formazione dei magistrati e dei legali incide di più.

Domande frequenti

Chi decide la mediazione demandata?

Il giudice, con ordinanza, valutati natura della causa, stato dell’istruzione e comportamento delle parti.

Vale anche in appello?

Sì: l’art. 5-quater la ammette anche in grado d’appello.

Che cosa accade se le parti non la esperiscono?

Diventa condizione di procedibilità: la sua mancata attuazione è rilevabile e incide sulla procedibilità della domanda.

È efficace?

I dati mostrano tassi di accordo elevati quando è il giudice a indirizzare le parti a un tavolo informato.

Fonti

Per approfondire

Avvertenza. Dossier redazionale di consultazione, aggiornato a luglio 2026: verificare sempre le fonti indicate. Non costituisce né sostituisce un parere legale, psicologico, medico o terapeutico, né alcuna forma di consulenza professionale personalizzata; per ogni decisione rivolgersi a un professionista qualificato.