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La procura sostanziale in mediazione

Quando la procura alle liti non basta, che forma deve avere la delega e che cosa accade se manca.

In sintesi. Nella mediazione obbligatoria la comparizione personale delle parti, assistite dall’avvocato, può essere sostituita solo da un rappresentante munito di procura sostanziale (art. 8, co. 4, d.lgs. 28/2010), distinta dalla procura alle liti. Se manca una procura sostanziale idonea la mediazione è considerata come non avvenuta (tamquam non esset) e la domanda è improcedibile. Di regola la procura non richiede autentica notarile e può essere anche generale.

Nel procedimento di mediazione — soprattutto quando è condizione di procedibilità — la questione della procura non è un tema notarile, ma un tema di funzione: partecipare alla mediazione richiede poteri idonei a prendere parte al confronto e, nei limiti necessari, a disporre del diritto controverso (art. 8 d.lgs. 28/2010). La norma impone la comparizione personale delle parti assistite dall’avvocato, ma ammette la sostituzione tramite un rappresentante munito di procura sostanziale (art. 8, co. 4).

Procura sostanziale e procura alle liti: due cose diverse

Il punto ormai cardine è che la procura alle liti, anche se ampia o «omnicomprensiva», non coincide con la procura necessaria per partecipare alla mediazione, perché non conferisce i poteri dispositivi richiesti dalla partecipazione sostitutiva (Cass. civ., Sez. III, n. 8473/2019). La presenza personale può essere sostituita solo da chi sia munito di apposita procura sostanziale, eventualmente coincidente con il difensore che assiste, ma in ogni caso distinta dal mandato processuale.

Da qui un corollario rigoroso: se chi partecipa non ha una procura sostanziale idonea, il tentativo di mediazione è considerato come non esperito e la domanda giudiziale è improcedibile (Cass. civ., Sez. III, n. 18068/2019; nella giurisprudenza di merito l’impostazione tamquam non esset è ripresa, tra le altre, da Trib. Roma 2020 e Trib. Napoli 2021). Non basta la presenza fisica: manca la partecipazione «funzionale» richiesta dall’ordinamento.

La forma: nessuna notarizzazione automatica

L’idea che la procura sostanziale debba essere sempre notarile nasce da un equivoco di regime. La mediazione è ispirata a informalità e speditezza (art. 3, co. 3, d.lgs. 28/2010): la procura per parteciparvi non richiede autenticazione notarile. L’autentica si rende necessaria solo se l’accordo conclusivo incide su atti soggetti a trascrizione ex art. 2643 c.c. (C. App. Milano, 2025; Cass. civ., Sez. III, n. 14676/2025). Il messaggio operativo per mediatori e avvocati è chiaro: non si deve rallentare la procedura pretendendo formule notarili generalizzate, ma verificare la sostanza dei poteri conferiti.

Può essere generale: non serve indicare la singola controversia

La Cassazione ha escluso che la procura sostanziale debba contenere l’indicazione espressa della singola controversia: non vi è un obbligo testuale né sistematico, e una lettura troppo restrittiva renderebbe la condizione di procedibilità eccessivamente gravosa per l’accesso alla giurisdizione (Cass. civ., Sez. III, n. 14676/2025, in linea con il principio di effettività dei rimedi — art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia, sentenze Alassini del 18 marzo 2010 e Menini del 14 giugno 2017). Ciò che conta è che il rappresentante possa davvero partecipare e assumere la posizione richiesta dall’istituto.

La delega al difensore o al rappresentante

Quando è il difensore a partecipare al posto della parte, la delega deve essere idonea e distinta dalla procura alle liti, con poteri sostanziali compatibili con la mediazione (C. App. Milano, 2025, che conferma Cass. n. 8473/2019). Nello stesso solco, la Corte d’appello di Napoli ha ribadito che la delega alla partecipazione richiede una procura speciale sostanziale con poteri di negoziare e sottoscrivere l’accordo, oltre che di disporre dei diritti controversi: la sola procura alle liti non basta (C. App. Napoli, 2022).

Dopo la riforma Cartabia

La riforma (d.lgs. 149/2022) non ha cambiato il principio, ma lo ha consolidato: la comparizione personale assistita dal difensore resta richiesta, con possibilità di delega in presenza di giustificati motivi, purché la procura sia sostanziale (art. 8, co. 4, d.lgs. 28/2010 come novellato). La procura sostanziale non è un accessorio, ma il presupposto tecnico per rendere valida l’eccezione alla regola della comparizione personale. Va inoltre coordinata con l’evoluzione più recente sull’incompatibilità tra ruolo di difensore e ruolo di parte (Cass. civ. n. 9608/2026).

Per la pratica e la formazione

In ogni verbale conviene verificare chi partecipa, se è un sostituto, se è munito di procura sostanziale distinta da quella alle liti e se i poteri sono coerenti con la mediazione. Nella redazione della procura è bene evitare formule «processuali» e inserire un riferimento funzionale alla partecipazione alla mediazione (e, se necessario, a negoziare e sottoscrivere), ricordando che l’autentica notarile non è il parametro ordinario.

Domande frequenti

La procura alle liti basta per partecipare alla mediazione?

No. Anche se ampia, non conferisce i poteri dispositivi richiesti: serve una procura sostanziale distinta (Cass. 8473/2019).

Serve l’autentica notarile della procura?

Di regola no. È necessaria solo se l’accordo finale incide su atti da trascrivere ex art. 2643 c.c. (C. App. Milano 2025; Cass. 14676/2025).

La procura deve indicare la controversia specifica?

No: può essere anche generale, senza indicazione espressa del singolo affare (Cass. 14676/2025).

Che cosa accade se manca una procura sostanziale valida?

La mediazione è considerata come non avvenuta (tamquam non esset) e la domanda giudiziale è improcedibile (Cass. 18068/2019).

Il difensore può fare da rappresentante sostanziale?

Sì, purché munito di una delega sostanziale distinta dalla procura alle liti, con poteri di negoziare, disporre e sottoscrivere (C. App. Napoli 2022).

Fonti

Per approfondire

Avvertenza. Dossier redazionale di consultazione, aggiornato a luglio 2026: verificare sempre le fonti indicate. Non costituisce né sostituisce un parere legale, psicologico, medico o terapeutico, né alcuna forma di consulenza professionale personalizzata; per ogni decisione rivolgersi a un professionista qualificato.