La mediazione telematica e da remoto
Le quattro modalità dopo il Correttivo Cartabia (D.Lgs. 216/2024): telematica (art. 8-bis), audiovisiva da remoto (art. 8-ter), firme digitali, verbale, notaio e fisco.
Le quattro modalità e perché distinguerle
Il Correttivo Cartabia (d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, in vigore dal 25 gennaio 2025) ha ridefinito le forme del procedimento. Il nuovo art. 3, ultimo comma, d.lgs. 28/2010 stabilisce che la mediazione può svolgersi con modalità telematiche nel rispetto dell’art. 8-bis e che gli incontri possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto nel rispetto dell’art. 8-ter. Il mediatore deve individuare la modalità sin dall’accettazione dell’incarico, perché ciascuna incide su consenso, firma e verbale.
| Modalità | Riferimento | Carattere essenziale |
|---|---|---|
| In presenza | Regola generale | Parti, avvocati e mediatore fisicamente presenti; verbale analogico, firma autografa. |
| Telematica | Art. 8-bis | Si svolge interamente secondo il CAD: atti nativamente informatici, firma digitale per tutti. Richiede il consenso di tutte le parti. |
| Audiovisiva da remoto | Art. 8-ter | Tutte le parti in videoconferenza. Diritto unilaterale di ciascuna parte. Firme variabili secondo il consenso. |
| Mista da remoto | Art. 8-ter | Una parte (col proprio avvocato) presente; l’altra collegata da remoto. |
La FAQ ministeriale ha precisato che non è ammessa una «mediazione mista» sul piano della firma: o tutti firmano digitalmente secondo il CAD (art. 8-bis o art. 8-ter, co. 3), o tutti firmano analogicamente avanti al mediatore (art. 8-ter, co. 4). Non si possono combinare i due regimi nello stesso verbale.
Il documento informatico e le firme (CAD, eIDAS, PAdES)
Il verbale e l’eventuale accordo, per la combinazione tra obbligo di firma qualificata o avanzata e natura dell’atto, sono documenti nativamente digitali. Il Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS), richiamato dagli artt. 20-21 CAD, distingue tre firme a efficacia crescente: semplice (insufficiente per gli atti di mediazione: Trib. Brindisi n. 1127/2025), avanzata (FEA, utilizzabile per gli atti dell’art. 1350 n. 13 c.c.) e qualificata (la firma digitale con certificato qualificato, obbligatoria per gli atti dell’art. 1350 nn. 1-12 c.c. e comunque sempre raccomandata). Tra i formati tecnici, in mediazione si usa esclusivamente PAdES: consente le firme multiple sequenziali del verbale; il CAdES è sconsigliato (può cancellare firme precedenti), l’XAdES non riguarda la mediazione. Quando la piattaforma gestisce le firme via SPID, queste sono seriali: se anche una sola parte non completa la firma, la raccolta si annulla e va ripresa.
L’organismo deve disporre di un sistema telematico idoneo (art. 6, co. 1, lett. q, D.M. 150/2023) e, se una parte è priva di firma digitale, può mettere a disposizione il servizio, addebitandone il costo tra le spese vive (art. 28, co. 3, D.M. 150/2023): non può quindi rifiutare la telematica per la sola assenza di strumenti di firma.
Il consenso e la sottoscrizione vicaria (art. 8-bis)
La telematica presuppone il consenso di tutte le parti, che può essere espresso o desunto per facta concludentia dalla sottoscrizione digitale del verbale da parte del legale (Trib. Avellino n. 1445/2025, che ricorda però come la competenza territoriale dell’organismo, ex art. 4, non sia derogabile per il solo fatto della modalità online). Quando la parte è presente ma priva di firma digitale, l’avvocato può firmare il verbale in luogo e per conto del cliente: la firma digitale è personale e non cedibile, dunque l’avvocato appone la propria firma come nuncius qualificato, sotto la certificazione del mediatore. L’impossibilità tecnica rientra nell’«impossibilità di sottoscrivere» dell’art. 11, co. 4 (Trib. Modena n. 87/2025); la delega «per la sola sottoscrizione» non è rappresentanza sostanziale ma autorizzazione materiale (Trib. Foggia n. 1009/2025); ma il verbale è invalido se il mediatore non dà atto dell’impossibilità tecnica (Trib. Salerno n. 2712/2025). Vale il rimedio della querela di falso contro l’attestazione del mediatore, coperta da fede privilegiata (art. 11, co. 3).
La mediazione da remoto (art. 8-ter)
Ciascuna parte ha il diritto di chiedere il collegamento audiovisivo da remoto, senza necessità del consenso altrui; il responsabile non può rifiutare se l’organismo dispone della piattaforma. I sistemi devono assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità di tutti i partecipanti; il malfunzionamento non imputabile alla parte è causa legittima di rinvio. Il regime di firma è binario: con consenso unanime le firme sono digitali secondo il CAD (co. 3); in mancanza, tutte le firme — anche dei presenti — vanno apposte in modalità analogica avanti al mediatore (co. 4), con l’obbligo dei tanti originali quante sono le parti più uno per il deposito (art. 11, co. 5). Le parti remote che non consentono alla firma digitale possono solo inviare un domiciliatario con procura sostanziale o recarsi personalmente dal mediatore.
Atti da trascrivere, notaio ed esenzione fiscale
Per gli atti soggetti a forma scritta o a trascrizione (artt. 1350, 2643, 2646 c.c.) la mediazione può svolgersi online nelle fasi preparatorie, ma deve concludersi in presenza davanti al notaio, che non può intervenire da remoto (art. 21 CAD; legge notarile). Stipulare l’accordo in modalità telematica prima del notaio fa perdere l’esenzione fiscale fino a 100.000 € (CGT Lazio n. 4361/2024): la sequenza corretta è prima il notaio, poi (o contestualmente) la formalizzazione dell’accordo. Il mediatore redige il verbale finale, gli avvocati dichiarano la conformità dell’accordo all’ordine pubblico e alle norme imperative, il notaio autentica le firme; il mediatore non firma il rogito.
Decalogo operativo
Prima di ricevere le parti, distingui la tipologia (presenza, 8-bis, 8-ter, mista). Verifica il consenso (formale o per facta concludentia). Usa solo PAdES, mai CAdES. Privilegia sempre la firma qualificata. Verbalizza in modo obiettivo l’impossibilità tecnica e la delega alla sottoscrizione vicaria. Non rifiutare la telematica per assenza di firma (l’organismo offre il servizio). Nella 8-ter senza firma digitale predisponi tanti originali quante sono le parti più uno. Per gli atti da trascrivere, concludi sempre dal notaio. Verifica validità e integrità delle firme prima di apporre la tua (art. 8-bis, co. 3). Documenta ogni passaggio in modo neutro: la fede privilegiata del verbale protegge solo l’attestazione dei fatti come avvenuti.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra mediazione telematica (8-bis) e da remoto (8-ter)?
La telematica richiede il consenso di tutte le parti e si svolge interamente in digitale, con verbale nativo informatico e firma digitale. La da remoto è un diritto unilaterale di ciascuna parte: l’incontro è in videoconferenza, ma se manca il consenso alla firma digitale il verbale torna cartaceo e si firma avanti al mediatore.
Quale firma e quale formato usare?
La firma qualificata (firma digitale) copre tutti i casi; la semplice è insufficiente (Trib. Brindisi n. 1127/2025). Il formato è sempre PAdES, mai CAdES.
La parte non ha la firma digitale: si può procedere in telematica?
Sì: l’organismo deve offrire il servizio di firma qualificata (costo tra le spese vive) oppure l’avvocato firma per conto del cliente (sottoscrizione vicaria), purché il mediatore dia atto a verbale dell’impossibilità tecnica (Trib. Modena n. 87/2025; Trib. Salerno n. 2712/2025).
Vale per gli atti da trascrivere (es. immobili)?
Le sessioni intermedie sì, ma la conclusione va in presenza davanti al notaio: un accordo telematico anteriore fa perdere l’esenzione fiscale (CGT Lazio n. 4361/2024) e può rendere nullo l’atto.
La competenza territoriale cambia se la mediazione è online?
No: l’organismo deve comunque avere sede nel luogo del giudice competente (art. 4), salvo accordo espresso delle parti (Trib. Avellino n. 1445/2025).
Fonti
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28: artt. 3, 4, 8, 8-bis, 8-ter, 11, 17; D.Lgs. 149/2022 (Cartabia) e D.Lgs. 216/2024 (Correttivo, in vigore 25 gennaio 2025).
- D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 (artt. 6 e 28); FAQ del Ministero della Giustizia sul D.M. 150/2023.
- D.Lgs. 82/2005 (CAD), artt. 20, 21, 43; Regolamento (UE) 910/2014 (eIDAS); c.c. artt. 1350, 2643, 2646, 2702.
- Giurisprudenza: Trib. Brindisi 1127/2025; Trib. Avellino 1445/2025; Trib. Modena 87/2025; Trib. Foggia 1009/2025; Trib. Salerno 2712/2025; CGT Lazio 4361/2024; Trib. Milano 1590/2023; Cass. SU 3452/2024 — consultabili nella sezione Giurisprudenza del sito.
Per approfondire
- La procura sostanziale in mediazione — deleghe, firma e partecipazione
- Il primo incontro di mediazione — chi deve partecipare
- La riforma Cartabia e la mediazione — il quadro d’insieme
- Giurisprudenza — le pronunce su telematica e firme digitali